Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12105 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
M MINORI ternità naturale2105/ 02 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto Dichiarazione udiziale di 12 IN NOME DI OPORO ITALIANË. LA CORTE S PR SEZIONE PRIMA CIVILE : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.05698/02 Presidente De Musis Dott. Rosario Dott. Giovanni Losavio Consigliere Cron.29715 Consigliere Dott. Mario Adamo Cons. Rel. Rep. 3231 Dott. Giuseppe Vito A Magno Ud. 20/06/02 Consigliere Dott. Francesco Felicetti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA DNN dal Sig. per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: il-0.9.AGO.2002 IL CANCELLIERE TO DO OM, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Acilia, n.4, presso l'Avvocato Antonio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Funari, che lo rappresenta e difende unitamente Richiesta copia studio all'Avvocato Aldo Mirate, giusta procura speciale a dal Sig. per dining AGO 20060.2002 margine del ricorso IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IN EL, madre esercente la potestà sulla Richiesta copia studio 71 minore IN AR CE, elettivamente dal Sig. per diritti € 3.10 09 AGO 2002 n. 4,domiciliata in Roma, via G. Pisanelli, presso IL CANCELLIERE l'avvocato Giuseppe Gigli, che la rappresenta e difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE insieme con l'Avvocato Osvaldo Acanfora, giusta procura Richiesta copia studio GE 1406 dal Sig. per diritti € 2002 il 09 2002 F speciale in calce al controricorso controricorrente contro rappresentata dal curatoreIN AR CE, speciale avvocato Claudia Damato intimata avversO la sentenza n. 1456/2001, depositata il d'appello di Torino, sezione 7.11.2001, della corte minorenni. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il difensore del ricorrente, Avvocato Antonio Funari;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 30.8.2000 il tribunale per minorenni di Torino, accogliendo la domanda proposta da IN EL il 26.3.1999, già dichiarata ammissi- bile con decreto 30.3.1989 del medesimo tribunale, dichiarò TO DO OM padre naturale della minorenne IN AR CE, generata dall'at- trice il 20.9.1988; dichiarò, inoltre, il TO 2 s tenuto al mantenimento della figlia medesima, nella misura e con le modalità stabilite in sentenza. Propose appello il TO chiedendo, in via princi- pale, pronunzia d'inammissibilità dell'azione per la dichiarazione della paternità naturale, per sopravve- nuta inefficacia del decreto 30.3.1989, sopra citato, e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie. Resistette IN EL, deducendo l'inammissibili- tà della suddetta richiesta dell'appellante, in quanto domanda nuova, e la conferma della sentenza impugnata, previa reiezione di tutte le istanze istruttorie proposte ex adverso. Il curatore speciale della minorenne ed il procuratore generale chiesero la conferma della sentenza appellata. La corte d'appello di Torino, sezione minorenni, con la sentenza citata in epigrafe, rigettò l'appello, confer- mando la sentenza impugnata, e condannò l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti dell'ap- pellata e del curatore speciale della minore, avendo ritenutc infondate sia l'eccezione d'inammissibilità dell'azione sia le doglianze relative, rispettivamente, alla pretesa carenza d'interesse della minorenne ed alla dedotta incongruenza della decisione rispetto al materiale probatorio disponibile;
incongruenza addotta dall'appellante sotto il duplice profilo dell'inutiliz- 3 zabilità, nel corso del processo, delle informazioni assunte durante la fase delibatoria e della opinabilità delle conclusioni deducibili dal proprio rifiuto di assoggettarsi alla prova ematologica. Per la cassazione di detta sentenza, TO DO OM propone ricorso, articolato in tre motivi, nei confronti di IN EL e IN AR CE, rappresentata dal curatore speciale, la quale non svolge difese%;B resiste, invece, mediante controri- corso, IN EL. Il ricorso è stato pure Repubblica notificato al procuratore generale della presso la corte d'appello di Torino. costituite hanno presentato memorie Le parti illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di gravame il ricorrente TO DO OM censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 274 c.c., quale risulta a seguito della sentenza n.341/1990 della corte costituzionale, per avere ritenuto ammissibile l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità naturale intentata contro di lui da IN EL, relativamente alla figlia IN AR CE, nonostante che il decreto del tribunale per i minorenni di Torino in data 30.3.1989, con cui veniva dichiarata 4 l'ammissibilità ai sensi di detto articolo 274 C.C., non avesse potuto tener conto del criterio dell'in- teresse del minore, introdotto con la citata sentenza del giudice delle leggi, perché precedente ad essa. Sostiene, essenzialmente, il ricorrente che, a seguito ladell'indicata pronunzia della corte costituzionale, conformità all'interesse del minore è divenuta, affianco al fumus boni juris, una delle condizioni di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (Cass. n. 7557/1997); cosicché l'indagine volta ad accertare la sussistenza di detto interesse dovrebbe ritenersi necessaria, non solo nella fase delibatoria, ma anche in quella successiva di merito, tanto più quando nella prima fase essa sia mancata (perché, all'epoca, non era normativamente richiesta); in ogni caso, la presenza di questa condizione non potrebbe essere verificata una volta per tutte (come, invece, il predetto fumus), essendo mutevoli le situazioni concrete cui si commisura tale interesse, specie se come nell'ipotesi - fra la declaratoria di ammissibilità dell'azione e - l'esercizio effettivo di essa sia intercorso un lungo lasso di tempo (dieci anni). La censura è infondata, sotto ogni profilo. Secondo consolidata giurisprudenza di questa suprema 5 Я corte, dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi, la dichiarazione d'incostituzionalità parziale (C. Cost. n. 341/1990) dell'articolo 274 c.c., in quanto non subordina all'interesse del figlio infrasedicenne la pronunzia di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione della paternità о della naternità naturale, resta irrilevante se sopraggiunta dopo il passaggio in giudicato di detta pronunzia (S.U. n. 1371/1992). Il giudizio sulla sussistenza dell'interesse del mino- re, peraltro, è effettuato esclusivamente nella fase delibatoria dell'ammissibilità dell'azione e non può aver luogo nella successiva fase di merito (Cass. n. 3985/1997), nel caso in cui la pronunzia d'incostitu- zionalità sia posteriore alla definizione del giudizio di ammissibilità dell'azione (Cass. nn. 6550/1995, 7483/1994, 2364/1993), neppure se la situazione, rispetto a tale interesse, sia nel frattempo cambiata (Cass. n.6931/1995). Ai sensi dell'articolo 136, primo comma, della Costitu- zione, infatti, la dichiarazione d'illegittimità costi- tuzionale di una norma di legge ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione;
sicché non può avere effetto sul giudicato formatosi in prece- denza, relativo all'ammissibilità dell'azione per il 6 ዳ riconoscimento del rapporto di filiazione naturale. Il ricorrente, tuttavia, ritiene che l'introduzione, per effetto della richiamata sentenza della corte costituzionale, dell'interesse del minore infrasedicen- ne fra le condizioni indispensabili per la pronunzia di ammissibilità dell'azione ex articolo 274 C.C., debba comportare un mutamento della giurisprudenza di questa corte circa il formarsi del giudicato su tale pronunzia, giacché, se di res judicata poteva parlarsi fino a quando unica condizione di ammissibilità era la concorrenza di determinate circostanze, tali da far apparire l'azione definitivamente giustificata (fumus boni juris, suscettibile di essere accertato una volta per tutte), altrettanto non sarebbe corretto ritenere con riferimento alla sussistenza dell'interesse del minore, soggetto a mutevoli circostanze e, perciò, da valutare di tempo in tempo, anche nel corso del giudizio di merito ex articolo 269 c.c.. L'argomento, pur suggestivo, infondato sul piano logico-giuridico. Innanzitutto, si deve rilevare che l'idoneità di una pronunzia giurisdizionale emessa rebus sic stantibus come quella ex articolo 274 C.C. - a passare in cosa giudicata non esclude la proponibilità di una nuova istanza, quando le circostanze si assumano mutate. 7 Riguardo alla pronunzia d'inammissibilità dell'azione ex articolo 274 c.c., infatti, la giurisprudenza (Cass. n. 933/1981, richiamata da S.U. n. 1371/1992, cit.) già ammetteva la proponibilità di una nuova istanza, fondata sulla deduzione di circostanze nuove che, all'epoca, potevano riferirsi soltanto al fumus boni juris della domanda. Nulla impedisce oggi, ovviamente, di riproporre l'istanza, eventualmente dichiarata inammissibile, in un primo tempo, per carenza d'inte- resse del minore, qualora tale interesse sia successi- vamente insorto per effetto di mutate circostanze. In secondo luogo, la domanda per la declaratoria di ammissibilità dell'azione (articolo 274 c.c.) e quella per la dichiarazione giudiziale di paternità maternità naturale (articolo 269 c.c.) hanno un diverso petitum, essendo dirette, la prima, alla creazione del necessario presupposto processuale del successivo giudizio di merito (cfr. S.U. cit.) e, la seconda, all'affermazione dell'esistenza di un rapporto di filiazione naturale contestato. All'interno dei rispettivi ambiti processuali, la valutazione dell'in- teresse del minore presenta quindi aspetti differenti, sicché non risulta possibile, nel contesto della fase di merito, apprezzare l'interesse per l'ammissibilità di un giudizio che è già in corso. 8 Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 274, primo comma, C.C., come si legge a seguito della sentenza n.341/1990 della corte costituzionale, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo all'accertamento dell'interesse della minore nel corso del giudizio di merito. La censura, sostanzialmente assorbita dalla confuta- zione del motivo precedente, è comunque infondata. In realtà, la corte torinese ha motivato sul punto in modo corretto ed adeguato, riscontrando, in primo luogo, che il motivo è, appunto, assorbito giacché, una volta riconosciuta autorità di giudicato al decreto con cui veniva dichiarata ammissibile l'azione, l'interesse della minore ad introdurre l'azione di accertamento della paternità naturale non doveva più costituire oggetto d'indagine nel corso del giudizio di merito;
in secondo luogo, e solo "per completezza di discorso", ha rilevato che il tribunale per i minorenni, in realtà, aveva valutato tale interesse, ritenendolo sussistente sotto diversi aspetti, che la corte di merito passa in rassegna e condivide. Pertanto, in questa sede di legittimità fermo restando che la valutazione dell'interesse della minorenne, nel senso in cui lo intende il ricorrente, 9 doveva ritenersi superflua nel corso del giudizio di non è censurabile l'apprezzamento di fattomerito correlativo, dal momento che la motivazione rende conto, in modo logico ed adeguato, del convincimento del giudice. Col terzo motivo la sentenza d'appello è censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa la mancata ammissione delle prove orali dedotte dal ricorrente, l'erronea acquisizione come prova delle indagini svolte nel corso del giudizio di ammissibilità dell'azione e l'inesatta valutazione del mancato esperimento della prova ematologica. In sostanza, il ricorrente lamenta che i giudici di primo e secondo grado abbiano ritenuto esaustive le informazioni raccolte, molti anni prima, nel corso dell'esame circa l'ammissibilità dell'azione, conside- rando quindi superflue le prove testimoniali offerte;
censura, inoltre, il fatto che essi abbiano considerato significativo, al fine di stabilire la paternità natu- rale, il rifiuto da lui opposto, in prime ed in seconde alla prova biologica;
rifiuto giustificato, a suo cure, dire, dal mancato previo accertamento dell'interesse della minore ad introdurre l'azione. Il motivo é inammissibile. I giudizi relativi all'opportunità di ammettere о non 10 в ammettere le prove offerte, alla valutazione di quelle esperite, al significato probatorio delle risposte date dalle parti e del contegno di queste nel processo, anche con riguardo al reiterato rifiuto di sottoporsi a prove biologiche per l'accertamento della paternità, sono lasciati al prudente apprezzamento del giudice di merito (articolo 116 c.p.c.; cfr., nello specifico, Cass. nn. 14910/2000, 2944/1998, 377/1997); tanto più in una materia in cui la prova può essere data con ogni mezzo (articolo 269, secondo comma, c.c.). Tali giudizi non sono soggetti a controllo di legittimità, se non per vizi della motivazione che, nel caso di specie, non si ravvisano. Il copioso materiale informativo acquisito nella prima fase del giudizio è stato, infatti, motivatamente utilizzato e riesaminato non in modo autonomo, come prova unica della paternità, bensì come elemento di prova che, unito alle altre risultanze processuali (risposte dirette delle parti, rifiuto non adeguatamente giustificato di sottoporsi alle indagini), costituisce, secondo l'opinione motivata - e perciò insindacabile - dei giudici di merito, sufficiente fondamento della pronunzia. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 11 Я
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi Euro 2.650, di cui Euro 2.500 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 20 giugno 2002. Il consigliere est. Il presidente Pol inis Guney Myer IL CANCELLIERE IA Di UZ DEPOSITATA IN GANGELLINIA Marie D - 9.060 2902 Oggi, IL CANCELLIERE 1097/29,11 IA Di UZ Di kon 456T 3011 TOT. 160,10 3 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 9 SET.2002 Serie .4 aln39293 versate € 160.10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa IA Gazi FILIPPO) I Il Responsabile Servo Att Giudiziari D (Dr. M. ROCICHINI) E T 0 2 0 E L I W 12