Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1998, n. 3107
CASS
Sentenza 23 novembre 1998

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Massime1

La dichiarazione di domicilio vale in ogni stato e grado del giudizio di cognizione. Dopo la sua conclusione con sentenza irrevocabile la menzionata dichiarazione cessa di avere efficacia, poiché la fase esecutiva è autonoma e distinta per forma e contenuto dalla prima, essendo diretta alla soluzione di questioni attinenti proprio alla esecuzione del provvedimento.

Commentario1

  • 1Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendo
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025

    Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1998, n. 3107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3107
Data del deposito : 23 novembre 1998

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