Sentenza 5 marzo 2008
Massime • 1
In tema di durata massima delle indagini preliminari, l'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen. ricollega l'inutilizzabilità degli atti di indagine ai soli atti compiuti dopo la scadenza del termine non prorogato dal giudice, ma non anche all'ipotesi di atti di indagine compiuti prima della notifica all'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2008, n. 14240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14240 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 05/03/2008
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 000255
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 042589/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ DO, N. IL 11/07/1929;
avverso ORDINANZA del 08/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Landolfi Roberto di Roma, sost. proc.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza in data 8/11/2007, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Torre Annunziata in data 17/10/2007, nell'ambito del procedimento penale a carico di RI AI, indagato in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195. Il sequestro aveva per oggetto "impianti di trasmissione irradianti sul canale analogico 67 UHF, siti in località Monte Faito, utilizzato dall'emittente "Telelibera".
In data 13/12/2006 l'emittente "Canale Otto", in persona del legale rappresentante, sporgeva querela
contro
RI AI, quale legale rappresentante della "SO.PRO.DI.MEC. s.p.a"., per illecite interferenze sulle trasmissioni irradianti sul canale 67 dagli impianti installati sul Monte Faito.
In data 4/9/2007, a seguito di ulteriori denunce di interferenze da parte dell'emittente televisiva "Canale Otto", la Polizia Giudiziaria accertava, mediante apposita strumentazione tecnica, l'utilizzazione del canale CH 67 da parte dell'emittente "Telelibera".
Ad avviso del Tribunale, sussistenti dovevano ritenersi sia il fumus del reato di cui al D.P.R. citato, art. 195, sia il pericolo concreto ed attuale che la libera disponibilità dell'impianto potesse protrarre ed aggravare le conseguenze del reato.
2 - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del RI, deducendo: 1) inosservanza della disciplina processuale relativa agli artt. 406 e 407 c.p.p. La presunta esistenza di un segnale irradiato da "Telelibera" sul canale UHF 67 era stata rilevata in un atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, termine del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto la proroga, autorizzata dal G.I.P., ma non ancora notificata all'indagato. Si eccepiva, pertanto, l'inutilizzabilità di tale atto;
2) erronea applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, il quale fa riferimento alle fattispecie delle installazioni e dell'esercizio di impianti non autorizzati, laddove, nel caso in esame, si era unicamente in presenza di una problematica legata alla controversia nell'utilizzo della frequenza del canale UFH 67 in uso presso gli impianti situati in località Monte Faito. Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.
3.1 - In particolare, destituito di fondamento è il primo motivo, posto che l'art. 407 c.p.p., comma 3, ricollega l'inutilizzabilità degli atti di indagine ai soli atti compiuti dopo la scadenza del termine non prorogato dal Giudice, ma non anche all'ipotesi di atti di indagine compiuti prima della notifica all'indagato. Nella specie, risulta che la richiesta di proroga avanzata dal Pubblico Ministero è stata ritualmente autorizzata dal G.I.P..
3.2 - Infondata è anche la seconda doglianza, relativa al fumus della fattispecie contestata.
A prescindere dalla considerazione che il sequestro preventivo si fonda sulla pretesa falsità dei documenti attestanti il rilascio di un valido provvedimento concessorio in favore della società "SO.PRO.DI.MEC. s.p.a.", va osservato che integra comunque il reato di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (installazione di impianto senza concessione) l'installazione o la gestione di un impianto collocato in luogo diverso da quello del provvedimento autorizzativo, anche se nell'ambito dello stesso comune ed ancorché di ridotte dimensioni. Invero, in tema di attività di radiodiffusione, equivale a mancanza di concessione, ai fini della configurabilità del reato in oggetto, l'inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio relative all'ubicazione degli impianti, alla delimitazione dell'area di irradiazione dei segnali, alla frequenza utilizzabile ed alla potenza di trasmissione (cfr. Cass. Sez. 3, 2/10 72003 n. 37501, Arcucci;
Sez. 5, 22/10/2002 n. 35365). Nessuna censura è stata dal ricorrente mossa alle ritenute esigenze cautelari.
4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008