Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 1
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, l'omessa indicazione del termine per l'adempimento dell'obbligo non comporta violazione dell'art. 165 cod. pen., poiché in tal caso il termine per l'adempimento coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 cod. pen.(Conformi Cass. n. 10219 del 1991, Rv. 188600 - 01; Cass. n. 10510 del 1982, Rv. 156000-01).
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- 1. Stabilire il termine in caso di sospensione condizionale subordinataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2022
A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
Leggi di più… - 2. Sospensione condizionale della pena e revocaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen. ? E' stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen.”. Sezione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2018, n. 9855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9855 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
09855-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI Presidente - Sent. n. sez. 2871/2018 UP 08/11/2018 FRANCESCA MORELLI R.G.N. 54822/2017 GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE Relatore ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO che1. La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza di prima cura, aveva condannato RI US per lesioni personali gravi in danno di RR NI, colpito al volto con una sedia;
atto da cui era derivato l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, in conseguenza dei danni subiti da due denti (uno dei quali aveva richiesto un intervento di devitalizzazione;
l'altro un intervento di estrazione e protesizzazione).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale si avvale di tre motivi.
2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per la ragione che la nomina del difensore d'ufficio, richiesta alla Corte d'appello per ли l'impugnazione della sentenza, fu comunicata al difensore designato solo due giorni prima della scadenza del termine per proporre ricorso in cassazione.
2.2. Col secondo lamenta la violazione dell'art. 583 cod. pen., per essere stato ravvisato l'indebolimento dell'organo della masticazione nonostante le prove acquisite deponessero in senso contrario (il ricorrente passa in rassegna la certificazione medica acquisita al processo per dimostrare che i giudici si sono sbagliati nell'assumere le conclusioni criticate). Con lo stesso motivo contesta che sia stato dimostrato il nesso causale tra l'azione dell'imputato e l'evento accertato.
2.3. Col terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., per la ragione che le statuizioni civili sono state commisurate deduce a danno patrimoniale e non patrimoniale non accertato nel suo obbiettivo ammontare, poiché sono stati presi a base di calcolo certificati medici che "non individuano alcun elemento utile alla quantificazione del danno". Infine, si duole del fatto che non sia stato stabilito un termine entro cui gli obblighi risarcitori devono essere adempiuti, in violazione dell'art. 165, u.c., cod. pen., CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo è infondato, ai limiti dell'ammissibilità. L'obbligo, in capo al giudice, di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio all'imputato è stabilito per il caso che questi ne sia privo e non già allorché un difensore di fiducia o d'ufficio sia già stato nominato (dall'imputato o dal giudice). Il fatto che il - difensore in carica non sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non costituisce in capo al giudice alcun obbligo aggiuntivo, nemmeno se vi sia richiesta dell'imputato o del difensore, dal momento che l'attivazione del giudice è stabilita per l'ipotesi che debba essere compiuto dal giudice o dalla polizia giudiziaria - un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore (art. 97, commi 3 e 4 cod. proc. pen.), e non anche in previsione di un atto rientrante nelle facoltà difensive, quale è l'atto impugnatorio. Coerentemente, l'art. 30 disp. att. cod. proc. pen. prescrive che venga data comunicazione al difensore -della "individuazione" effettuata a norma dell'art. 97 d'ufficio unicamente comma 3 del codice, e della "designazione" al sostituto nei casi previsti dall'art. 97 comma 4 del codice. suUltronea, e non dovuta, è stata, pertanto, nella specie, la nomina richiesta del difensore in carica di un diverso avvocato da parte della Corte d'appello, sicché l'avervi la Corte provveduto non ha comportato l'insorgere di un obbligo di comunicazione in capo alla Corte stessa, con la conseguenza che 2 ем nessuna nullità è ricollegabile al ritardo con cui fu avvisato il diverso difensore. Tanto, senza considerare che l'imputato (comparso in primo grado) o il difensore in carica avrebbero ben potuto informarsi circa la designazione operata sia pure irritualmente dalla Corte d'appello, sicché non possono addurre come - motivo di nullità - una deficienza conoscitiva dovuta alla loro negligenza. In ogni caso, la nomina del difensore d'ufficio (abilitato dinanzi alla Corte di Cassazione) fu, nella specie, effettuata e comunicata prima della scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, che scadeva il 17 novembre 2017 (la nomina fu effettuata l'11/10/2017 e comunicata al difensore designato il 15/11/2017). Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha escluso che potesse essere concessa la restituzione in un termine che non era scaduto. Nessuna compressione delle facoltà difensive si è in tal modo verificata, dal momento che il difensore abilitato avrebbe potuto comunque presentare l'impugnazione (come ha tempestivamente fatto), salvo riservarsi la presentazione di memorie integrative, con cui sviluppare i motivi proposti. Conclusivamente, vale poi la pena ricordare che ben avrebbe potuto il difensore in carica (d'ufficio o di fiducia non è dato sapere e non importa) nominare, quale proprio sostituto, un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al fine di proporre il ricorso che gli stata a cuore, avendo questo Corte chiarito che il difensore (di fiducia o di ufficio, non cassazionista), ne ha facoltà (Cass., SU, n. 40517 del 28/4/2016, Rv 267627).
2. Il motivo relativo alla ritenuta aggravante è inammissibile, perché ignora l'esaustiva spiegazione del giudice di merito, il quale, in stretta aderenza alle risultanze istruttorie, logicamente interpretate, ha evidenziato che, per effetto dell'aggressione, RR NI riportò la lesione dell'elemento dentario n. 22, che dovette essere sottoposto a trattamento di devitalizzazione e ricostruzione, e il danneggiamento dell'elemento n. 24, che, affetto da "fratture multiple radicolari", dovette essere estratto e protesizzato (pag. 7); il che, per giurisprudenza consolidata, richiamata anche in sentenza, comporta la sussistenza dell'aggravante contestata (da ultimo, Cass., n. 4177 del 7/10/2014, Rv 262845). Del tutto irritualmente il ricorrente propone una diversa ricostruzione dell'occorso, sotto il profilo delle conseguenze dell'aggressione, dal momento che l'accertamento dei fatti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, su cui, a meno di evidenti scostamenti dalle regole della logica o dalle risultanze processuali, non è consentito alcun intervento correttivo del giudice di legittimità. Nella specie, il radicamento nelle risultanze istruttorie è dato dal richiamo di quanto accertato al Pronto Soccorso (ove fu subito verificata l'inclinazione del "dente incisivo arcata sup. sx"), della visita effettuata presso l'Ospedale di Pordenone il 24 maggio (ove fu verificata la "lussazione palatale di 3 Ош 21 e 22") e della certificazione medica del dr. Muccignat, il quale riscontrò, in aggiunta a quanto già detto, la presenza di fratture multiple radicolari sull'elemento n. 24. Del tutto arbitraria è la svalutazione - operata dal ricorrente - di quanto accertato dal dr. Muccignat, medico dentista, dal momento che le fratture multiple radicolari su un elemento prossimo a quello che cadde, subito, sotto l'attenzione dei medici del Pronto Soccorso sono state ragionevolmente ricondotte all'azione lesiva dell'imputato, per la loro natura e per la localizzazione dell'elemento dentario;
il che rende la decisione dei giudici di merito incensurabile sul punto. del3. Parimenti inammissibili sono le censure riferite all'ammontare risarcimento, commisurato - legittimamente - alle spese mediche sostenute per ripristinare la funzionalità di due denti e al danno non patrimoniale subìto dalla persona offesa. Nessuna illogicità affligge, sul punto, la sentenza impugnata, essendo di comune esperienza che la devitalizzazione di un dente e l'impianto di un altro comportano spese pressoché equivalenti a quelle liquidate in sentenza (€ 5.000), sicché, tenuto conto della sofferenza fisica e del patema d'animo procurato alla vittima, la liquidazione operata dai giudici di merito appare addirittura sproporzionata per difetto. Nessuna nullità, infine, è ricollegabile alla mancata fissazione di un termine entro cui adempiere all'obbligo risarcitorio, giacché il termine per l'adempimento viene a coincidere, in tal caso, con quello di cinque, o due anni, previsto dall'art. 163 cod. pen. (cass. n. 10510 del 18/6/1982).
4. Segue a tanto il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in parte inammissibili, non possono trovare accoglimento per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'8/11/2018 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre (Maria Vessichelli) Artue CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 MAR. 2019 Or Wun IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 4