Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8604 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ΑAONE LA CORTE SUPREM D Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 19654/99 Cron.3617 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: SO SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 42, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIAA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DONOLATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DELLO STATO SOCIETA' DI F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato 1421 LIDIA CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato -1- PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 12045/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/11/98 R.G.N.210/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno. D'ANGELO; udito l'Avvocato DONOLATO;
udito l'Avvocato TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore del lavoro di Milano, RI AL, al termine del rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato, venne posto in cui Mr. quiescenza con la qualifica di capo settore stazione - per - DR chiedeva l'applicazione in proprio favore dei benefici combattentistici di cui all'art. 2 della legge n. 336 del 1970, in quanto orfano di guerra, rivendicando la qualifica immediatamente superiore di dirigente. Il pretore, con sentenza del 21 gennaio 1997, respingeva la domanda ed il tribunale di Milano, con sentenza del 21 ottobre 1998, confermava la sentenza. Il tribunale disattendeva la tesi del ricorrente, secondo la quale il personale delle ferrovie non è diviso in rigide e separate categorie, ma solo in qualifiche diverse, da ciascuna delle quali era possibile passare in quella superiore. Avverso la sentenza il RI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo articolato in vari profili. Le Ferrovie dello Stato resistono con controricorso. Motivi della decisione Con il motivo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione e ة ت falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 336 del 1970, ma in ا ك realtà, più analiticamente, imputa al tribunale di Milano la violazione delle norme pattizie di cui al contratto collettivo 1987 – 1989, nella parte - in cui disciplina i livelli dirigenziali delle Ferrovie dello Stato. Infatti il ricorso si sviluppa con l'esposizione delle norme di questo contratto, anche se interpolate con quelle della legge n. 336 del 1970 citate. La censura è infondata e ad essa resiste la sentenza del tribunale di Milano. I Va premesso che al RI, in quanto orfano di guerra, sono stati riconosciuti, alla cessazione del rapporto di lavoro,tre aumenti periodici di stipendio in applicazione della legge n. 336 citata, mentre costui pretendeva la qualifica superiore propria della categoria dirigenziale, con conseguente condanna delle Ferrovie al pagamento delle differenze economiche. Il ricorso è infondato. Infatti, come ha ritenuto il tribunale di Milano, gli scatti di stipendio sono previsti in alternativa all'attribuzione della qualifica superiore a quella posseduta. A ciò va aggiunto che,per qualifica superiore,deve intendersi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 336, quella conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa. Esattamente, pertanto, il tribunale ha tenuto distinte la categoria dei quadri dalla categoria dei dirigenti, trattandosi di due diverse carriere di appartenenza, sia dal punto di vista legale, sia dal punto di vista contrattuale, tanto più che la categoria dei quadri non esisteva al momento dell' emanazione della legge n. 336, essendo stata introdotta solo con la legge n. 190 del 1985. Inoltre, per le due categorie esistono contratti collettivi diversi e separati, ين mentre per la qualifica inferiore che permette il passaggio a quella superiore deve essere prevista nell'ambito della medesima carriera. Contro questa tesi, che il tribunale ha recepito, nella sia pure schematica sentenza impugnata, il ricorrente non prospetta censure degne di essere accolte, così come nulla di decisivo oppone all'altra osservazione che l'accesso alla categoria dei dirigenti è subordinata ad una valutazione discrezionale dell'azienda. 2 Va inoltre aggiunto che, pronunciando su una fattispecie identica a quella ora in esame, questa Corte,con la sentenza n. 5640 del 1999, ha ritenuto che al dipendente delle Ferrovie dello Stato inquadrato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, nella nona categoria apicale del comparto quadri, non è conferibile, in base alla normativa sui cosiddetti benefici combattentistici, la qualifica di dirigente. Infatti sia per il lavoro nel settore privato, sia nell'ambito del pubblico impiego ( e in questo ambito ancora di più dopo le recenti riforme ), la categoria dei dirigenti è completamente differenziata da quella degli altri dipendenti, così da restare senz'altro escluso che la nomina a dirigente rappresenti sviluppo e progressione di carriera nell'ambito del medesimo settore, come richiesto dalla normativa premiale di cui si tratta. Non apportando il ricorso argomenti nuovi, questa Corte ritiene di doversi adeguare al suddetto principio, per cui il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1500 oltre ad euro 2000 per onorario di avvocato. Roma, 4 aprile 2002 Ви тал Il Presidente Il Cons. est. Vinceurs Trezza Ciupe freville IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi.. 14 610.2002 IL/CANCELLIERECANCEL FRE corsello DI BOLLO, DI ENKAMACIMPOSTA SSA , TA 10 N RT. SRESA 33 ELL'A 5 A ERITADSAN RO N D REGIS 3 -7 8 1-8 10 3 D ELLA O D