Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 1
Commette il delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale che procuri illegittimamente assunzioni ad un pubblico impiego, essendo configurabile il profitto o il vantaggio ingiusto di natura patrimoniale nella attribuzione della posizione impiegatizia e nell'acquisizione del relativo status.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2003, n. 44759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44759 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri:
Dott. Giovanni DE ROBERTO Presidente
Dott. Saverio F. MANNINO Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
Dott. Carlo DI CASOLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ IL, n. il 03.05.1951 a Bitonto;
avverso la sentenza emessa il 15.11.2002 dalla Corte d'appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti Aricò e De Michele, che si riportano al ricorso, insistendo anche, se del caso, per la rimessione alle Sezioni Unite.
FATTO
Con sentenza del 17.04.2001 il Tribunale di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di IZ IL in ordine ai reati, consistenti in attività dirette a procurare illegittimamente assunzioni al lavoro, di abuso d'ufficio di cui ai Capi 7), 15), 25), 50), 53), 63), 66), 67), 68), 76), 77), 78), 86), falso in certificati di cui al capo 53) e truffa aggravata di cui al capo 86), perché estinti per intervenuta prescrizione, previo riconoscimento, quanto alla truffa, delle attenuanti generiche prevalenti.
Con sentenza emessa il 15.11.2002 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale.
Propone ricorso il prevenuto, deducendo che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che "in difetto di istruttoria dibattimentale, non può accogliersi la richiesta di assoluzione con formula ampiamente liberatoria del IZ da tutti i reati di abuso e di truffa ascrittigli, non essendo stato accertata la sussistenza o meno 'dell'ingiusto vantaggio patrimoniale'", posto che la contestazione mossa al IZ, sotto il duplice profilo dell'abuso d'ufficio e della truffa, appare in modo evidente priva di elementi indiziari - prim'ancora che probatori - idonei ad asseverarla, la quale circostanza ben avrebbe dovuto determinare i giudici di merito a pronunciare una sentenza assolutoria nel merito.
Essendosi invero, nella specie, realizzata l'occupazione sine iure di posti di lavoro, non potrebbe considerarsi ingiusto il vantaggio patrimoniale conseguito a seguito dello svolgimento dell'attività lavorativa, in ossequio a quanto autorevolmente statuito nella sentenza delle SS.UU. 16.12.1998, Cellamare. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Proprio l'invocata sentenza Cellamare, invero, pur avendo affermato, in relazione al delitto di truffa finalizzata all'assunzione a un (pubblico) impiego - e il discorso è ovviamente trasponibile al (prospettabile) delitto di abuso d'ufficio inteso al medesimo risultato - l'irrilevanza penale del trattamento retributivo e previdenziale correlato alla concreta esplicazione della (illegittimamente conseguita) attività lavorativa, non ha affatto escluso la configurabilità, nell'ipotesi de qua, del profitto o vantaggio "ingiusto", di natura lato sensu patrimoniale, nella stessa attribuzione della posizione impiegatizia e nell'acquisizione del relativo status (col conseguente diritto al futuro trattamento predetto).
Quanto poi al requisito - che interessa il solo reato di truffa - dell'"altrui danno", deve rilevarsi che la citata sentenza delle SS.UU., se da un lato ha escluso che nella fattispecie in esame possa presumersi l'esistenza di un danno in re ipsa, ha ritenuto comunque possibile che in concreto un danno a carico del soggetto assumente possa verificarsi, richiedendosi quindi al riguardo una specifica istruttoria.
Alla stregua di tanto, e tenuto altresì conto che nella specie risulta contestato, al capo 86, anche l'evento (non preso in considerazione nell'arresto delle SS.UU.) di danno per il soggetto ingiustamente "scavalcato", non appare suscettibile di alcuna censura l'impugnata sentenza, laddove ha rilevato che l'omessa istruttoria dibattimentale non ha nella specie consentito di addivenire a un'assoluzione con formula ampiamente liberatoria.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.