Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2001, n. 9802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9802 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN LO IT 01 LA CORTE SPAM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE fr offer t finola " Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M reЖейром Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G. N. 6788/97 - 1.22 405Cron.. Dott. Ugo RIGGIO Consigliere - Rep. 3315 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 04/05/01 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA Richieste do sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE pal Sig 3000 per diritti RT TO, ACTIS TI LD, BO MASSIMO, 19 LIG, 20 IL CANCELLIENE ER GI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA V.COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato DI $155 1 3000 NCELLERIA: NAPOLI NICOLA A., che li difende unitamente agli avvocati CARDONE MICHELE, BONOMONTE FILIPPO, giusta delega in atti;
OF472355 - ricorrenti contro الد مع ية جمعیتی PROCURATORE della REPUBBLICA TRIBUNALE di PALERMO;
intimato 2001 avverso l'ordinanza R.G.3184/96 del Tribunale di 763 PALERMO, depositata il 06/02/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Umberto 5 GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. . . . -2- Svolgimento del processo Con ricorso pervenuto in cancelleria il 18.10.1996 l'ing. Luigi Maria Perotti, l'ing. Roberto Porta, la dott.ssa Elda De Sanctis Martint il dott. Massimo Bozzo impugnavano il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Pubblico Ministero in data 19.9.1996 per un incarico loro conferito il 9.12.1994. Lamentando l'esiguità degli onorari ed il parziale riconoscimento delle spese esposte, i ricorrenti chiedevano che fossero congruamente elevati i compensi, in considerazione della complessità e della laboriosità delle indagini demandate, e che fossero inoltre riconosciuti tutti gli esborsi. All'udienza camerale del 17.1.1996 l'ing. Perotti, anche nell'interesse degli altri professionisti, insisteva nell'istanza. my Tribunale civile di Palermo, con ordinanza 24.1/6.2.98, dichiarava inammissibile il ricorso evidenziando che la comunicazione del decreto di liquidazione dei compensi era avvenuta il 25.9.1996 e che i professionisti lo avevano personalmente impugnato, ex art. 11 L.319/80, provvedendo ad inviare il ricorso a mezzo di piego postale, che risultava tuttavia pervenuto in Cancelleria il 18.10.1996, e cioè tre giorni dopo la scadenza del termine di venti giorni sancito dal citato art. 11 L.319/80. Poiché, quale tempo di impugnazione, il termine previsto dalla norma in esame doveva considerarsi perentorio, e la questione della tempestività del gravame doveva essere valutata anche d'ufficio, ne scaturiva che il ricorso era intempestivo, derivandone la decadenza del gravame. Avverso tale decisione, i predetti professionisti proponevano ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo;
la procura della Repubblica di Palermo non espletava attività difensiva. Motivi della decisione Va preliminarmente osservato che questa Corte (SS.UU. 14.6.2000, n.434) ha ritenuto che l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al perito nominato in sede penale devo proporsi avanti il Tribunale o la Corte di appello penali cui appartiene il giudice (o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero) che ha emanato il menzionato decreto e l'ordinanza emessa al termine del relativo giudizio è impugnabile avanti la Corte di cassazione penale, nei termini e secondo le modalità previsti dal codice penale di rito, e che la Corte di cassazione civile, legittimamente investita del ricorso avverso l'ordinanza del tribunale civile reiettiva dell'opposizione al decreto del giudice penale liquidativo del compenso al perito precedentemente nominato, deve rilevare d'ufficio l'improponibilità му dell'opposizione e cassare senza rinvio l'ordinanza impugnata. Poiché nella specie risulta ex actis che l'incarico peritale concerneva una perizia penale e l'opposizione al decreto fu proposta in sede civile di fronte al Tribunale di Palermo, che ha deciso al riguardo con l'ordinanza impugnata in questa sede, mentre va affermata la legittimità del ricorso per cassazione presentato alle sezioni civili, va nel contempo dichiarata l'improponibilità dell'opposizione anche d'ufficio per la violazione del limite della potestas iudicandi del giudice civile. Tale rilievo appare del tutto assorbente in relazione ad ogni altro profilo e comporta la cassazione senza rinvio dell'ordinanza impugnata. E appena il caso di rilevare che la rinuncia al mandato dei difensori dei ricorrenti non determina l'interruzione del processo (v.art.301, ultima parte, cpc). Non v'ha luogo a pronuncia sulle spese. 2
P.Q.M.
migetha La Corte rinuncia il ricorso e cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 4.5.2001 Il Presidente Padom Il Consigliere estensore Minset afplats in 40000 290000 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Agenzia delle Entrate 19LUB Ufficio di Roma 2 Ron Iscritto a ruolo il Art. n. 3