Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/06/1999, n. 2033
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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Le questioni che riguardano la perdita di efficacia della custodia cautelare, risolvendosi in vizi che non concernono la validità del relativo provvedimento, devono essere dedotte in un distinto procedimento, specificamente previsto dall'art. 306 cod. proc. pen., e quindi decise con l'ordinanza di revoca, suscettibile di appello ex art. 310 cod. proc. pen.. Ne consegue che l'estinzione della misura applicativa della custodia cautelare può essere fatta valere dinanzi al giudice della procedura incidentale dell'impugnazione solo quando attiene alla regolarità dell'impugnazione medesima; in ogni altro caso la devoluzione al giudice del procedimento incidentale della questione relativa alla perdita di efficacia del provvedimento impugnato integrerebbe una violazione dell'art.306 cod. proc. pen. che riserva unicamente al giudice del procedimento principale tale competenza e finirebbe con il privare la persona sottoposta alla misura cautelare della possibilità di promuovere,in ordine alla estinzione della stessa, tre gradi di giudizio (istanza di revoca, appello e ricorso per cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/06/1999, n. 2033
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2033
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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