Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Le questioni che riguardano la perdita di efficacia della custodia cautelare, risolvendosi in vizi che non concernono la validità del relativo provvedimento, devono essere dedotte in un distinto procedimento, specificamente previsto dall'art. 306 cod. proc. pen., e quindi decise con l'ordinanza di revoca, suscettibile di appello ex art. 310 cod. proc. pen.. Ne consegue che l'estinzione della misura applicativa della custodia cautelare può essere fatta valere dinanzi al giudice della procedura incidentale dell'impugnazione solo quando attiene alla regolarità dell'impugnazione medesima; in ogni altro caso la devoluzione al giudice del procedimento incidentale della questione relativa alla perdita di efficacia del provvedimento impugnato integrerebbe una violazione dell'art.306 cod. proc. pen. che riserva unicamente al giudice del procedimento principale tale competenza e finirebbe con il privare la persona sottoposta alla misura cautelare della possibilità di promuovere,in ordine alla estinzione della stessa, tre gradi di giudizio (istanza di revoca, appello e ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/06/1999, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.6.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Luciano Deriu Consigliere N.2033
3. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari Consigliere N.12583/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO SA, nato il [...] a [...], nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 19.2.1999. Letti gli atti processuali e l'ordinanza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Eugenio Amari;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. SA Russello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 27.1.1999 il G.I.P. del Tribunale di Palermo applicava a SA LO la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di favoreggiamento personale aggravato. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 19.2.1999, confermava l'ordinanza del G.I.P. impugnata dall'indagato con richiesta di riesame.
Osservava il giudice del riesame che l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo confermava, di fatto, il giudizio del G.I.P. del Tribunale di Agrigento che, con provvedimento del 15.1.99, aveva convalidato l'arresto in flagranza del LO, unicamente ad altri tre soggetti, proprio in ordine ai reati di associazione mafiosa, favoreggiamento aggravato e detenzione illegale di arma clandestina, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere e dichiarandosi poi incompetente. L'eccezione di inefficacia dell'ordinanza impugnata, per non avere il G.I.P. del Tribunale di Palermo provveduto a rinnovare l'interrogatorio previsto dall'art.294 c.p.p., era infondata. Invero, era orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che se il G.I.P. non competente per territorio aveva interrogato l'indiziato in sede di convalida del fermo a norma dell'art. 391, comma 3, c.p.p., ed aveva successivamente disposto la sua custodia in carcere, l'interrogatorio non doveva essere ripetuto dal G.I.P. competente che aveva rinnovato l'ordinanza di custodia cautelare, sempre che fossero rimaste immutate le circostanze di fatto poste a base della prima ordinanza (Cass. 4.3.1992, Villamyl Rusbyn). Orbene, nel caso di specie, il semplice raffronto delle due ordinanze consentiva di cogliere come le stesse erano fondate sui medesimi elementi di fatto, non avendo peraltro il P.M. provveduto, nella nuova richiesta inoltrata al G.I.P. del Tribunale di Palermo, a depositare ulteriori atti. L'ordinanza oggetto della richiesta di riesame, d'altra parte, costituiva la continuazione logica dei provvedimenti già emessi dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nel '98 e il 9.1.1999, che avevano evidenziato i consistenti risultati probatori acquisiti da una lunga e complessa attivita' investigativa scaturita a seguito delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia LE Pasquale e ZO ON, sull'attendibilità dei quali il Tribunale aveva avuto già modo di esprimersi in senso globalmente positivo.
Ora, gravi elementi indiziari erano emersi a carico del LO nel corso delle attività dirette alla cattura di RA US, rappresentante nella provincia di Agrigento dell'associazione criminale "Cosa Nostra". Le dichiarazioni rese dal ZO e le conseguenti intercettazioni ambientali disposte dagli inquirenti avevano consentito alla polizia giudiziaria di intervenire all'esito di una riunione di esponenti mafiosi e di procedere all'arresto di alcuni di loro, tra cui il LO che aveva tentato di darsi alla fuga, mentre stavano per allontanarsi con le rispettive autovetture. Le circostanze dell'arresto in flagranza e l'individuazione nel LO di uno dei soggetti cui facevano riferimento le intercettazioni costituivano, secondo il giudice del riesame, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati attribuitigli.
2. Propone ricorso per cassazione il LO per ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale. Con un primo motivo egli deduce la violazione degli artt. 606 lett. b) e c), 294, 302 c.p.p. per l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza delle norme processuali. Il Tribunale, secondo il ricorrente, era incorso nei denunciati vizi per avere erroneamente ritenuto che il G.I.P. del Tribunale di Palermo, che aveva rinnovato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento incompetente per territorio, non aveva l'obbligo di procedere all'interrogatorio dell'indagato. L'errore emergeva testualmente dalla motivazione dell'impugnata ordinanza, perché lo stesso Tribunale aveva precisato che il G.I.P. competente non aveva tale obbligo "sempre che fossero rimaste immutate le circostanze di fatto poste a base della prima ordinanza". Sennonché era sufficiente confrontare le due ordinanze, quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento il 15.1.1999 e l'altra del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 27.1.1999 per rilevare agevolmente che non erano rimaste affatto immutate le circostanze di fatto poste a base della prima. Infatti, nell'ordinanza del G.I.P. di Agrigento si prendevano in esame solo le circostanze dell'arresto, a seguito di servizio di appostamento degli agenti operanti. Nella seconda ordinanza del G.I.P. di Palermo si prendevano in esame una serie di circostanze nuove e diverse. Invero, in quest'ultima si richiamavano le precedenti ordinanze di custodia cautelare in carcere del 17.3.1998 e 9.1.1999 non considerate dal G.I.P. di Agrigento, venivano vagliate le rivelazioni dei collaboranti LE Pasquale e ZO ON pure non esaminate dal medesimo giudice;
si esaminavano le trascrizioni di intercettazioni ambientali in data 8 e 9 gennaio '99, con pretesa individuazione di persone, non valutate in alcun modo dal G.I.P. dichiaratosi incompetente. Nell'ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Palermo si dava, inoltre, atto di ulteriori considerazioni addotte dal P.M. e di nuove circostanze che si assumeva essere emerse sull'appartenenza dei soggetti incolpati a "cosa nostra", anche sulla base di intercettazioni in cui si parlava di consegne di danaro (di verosimile provenienza estorsiva) e di armi. Su queste diverse e nuove circostanze di fatto il LO aveva il diritto di essere interrogato e di discolparsi a norma dell'art. 294 c.p.p.. Con altro motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 606 lett. b) ed e), 273 c.p.p. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza, nonostante che, al di fuori delle circostanze relative all'arresto, non fosse emerso alcun elemento di riscontro all'accusa di associazione mafiosa mossa a suo carico. Invero, entrambi i collaboranti LE Pasquale e ZO ON, presi in esame dal Tribunale e ritenuti credibili, non avevano fatto il nome del LO, persona del tutto ignota ed estranea al circuito mafioso. Le circostanze relative all'arresto non avevano poi valore indiziante in ordine all'imputazione di associazione di tipo mafioso.
3. Con riferimento al 1^ motivo del ricorso osserva il Collegio che al Tribunale del riesame, e conseguentemente al giudice di legittimita' in sede di impugnazione avverso il relativo provvedimento, possono essere sottoposte solamente le questioni concernenti la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare al momento dell'emissione dell'ordinanza custodiale;
mentre le questioni che riguardano la perdita di efficacia del provvedimento, risolvendosi in vizi che non concernono la validità del provvedimento, devono essere fatte valere in un distinto procedimento e vanno decise con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p., suscettibile di appello ex art. 310 c.p.p. (cfr. Cass. sez. un. 20.7.1995, Galletto;
Cass. SU 17.4.96 Varnengo;
Cass. sez. Un. 17.4.1996, Moni). Vero è che con la sentenza da ultimo citata del 17.4.1996 si è puntualizzato, ribadendo quanto enunciato con una decisione della 1^ sez. (Cass. 8.8.1995, Franco), che sussisterebbe la vis actractiva del ricorso per cassazione quando, oltre che l'efficacia, vengono prospettate questioni relative alla legittimità del provvedimento;
e che sulla base di tale affermazione è stato ritenuto con altre pronunzie di potere estendere l'applicazione di detto principio anche al caso dell'omesso interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
Pur tuttavia, un'ulteriore disamina della questione, sulla scorta anche di una recente pronunzia della Cassazione a sezioni unite (23.3. 1999 n. 1, Caridi e altri), induce a ritenere che l'estinzione della misura applicativa della custodia cautelare può essere fatta valere dinanzi al giudice della procedura incidentale dell'impugnazione solo quando attiene alla regolarità dell'impugnazione medesima;
in tal caso l'assenza di un obbligo di devoluzione della questione al giudice del procedimento principale risponde alla logica del sistema secondo cui il giudice della procedura incidentale è giudice della propria competenza, della regolare instaurazione del contraddittorio e del rispetto dei termini della procedura dalla cui inosservanza discenda la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, logicamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione di legittimità o di merito. In ogni altro caso la devoluzione al giudice del procedimento incidentale della questione relativa alla perdita di efficacia del provvedimento impugnato integrerebbe una violazione dell'art. 306 c.p.p., che riserva unicamente al giudice del procedimento principale tale competenza, e finirebbe con il privare la persona sottoposta alla misura della possibilità di promuovere sul punto della sua estinzione tre gradi di giudizio (istanza di revoca, appello e ricorso per cassazione).
Il 1^ motivo del ricorso è, pertanto, inammissibile. Per quanto concerne il 2^ motivo, il giudice del riesame ha evidenziato che dalle intercettazioni ambientali era possibile desumere che per il giorno 11.1.1999 era convocata una riunione tra esponenti mafiosi avente per oggetto la consegna di denaro (di verosimile provenienza estorsiva) e il procacciamento di armi;
che in alcune di tali intercettazioni si parlava di "Totò", da identificarsi nel LO;
che, in effetti, questi venne arrestato mentre stava per allontanarsi dall'immobile in cui si era svolta la riunione e tentò di darsi alla fuga alla vista degli agenti. Le censure avanzate dal ricorrente riguardano accertamenti e apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione delle prove con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 ter disp. att. c.p.p..
Dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999