Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6446 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL 6 41 6 / 0 2 REPUBBLICA IT IA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 16910/99 Consigliere Cron. 18408 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 26/02/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TA IS IR, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentata e difesa ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 856 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2159/98 del Tribunale di MONZA, depositata il 27/10/98 - R.G.N. 4074/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento. -2- Svolgimento del processo TA AB IA proponeva appello contro la sentenza del Pretore di Monza che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell'INPS per ottenere la integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità e la "cristallizzazione" del relativo importo per il periodo successivo al 30.9. 1983. Con sentenza in data 28 ottobre 1998 il Tribunale di Monza ha rigettato il gravame osservando che la sentenza impugnata aveva respinto la domanda affermando la operatività, nel caso di specie, del regime di decadenza triennale introdotto dall'art. 4 d.l. n.384/92 e che l'appellante non aveva in alcun modo censurato tale affermazione, ma si era limitata al richiamo di considerazioni in diritto sulle tematiche generali della decadenza e della prescrizione, sull'errato presupposto che il Pretore avesse considerato "..il ricorso proposto oltre i dieci anni dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento originario di concessione della pensione non integrata". La TA ricorre per la cassazione di questa sentenza con un motivo. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione erronea interpretazione e falsaLa ricorrente, con l'unico motivo, deduce applicazione degli artt. 46 e 47 d.p.r. n.639/70 e dell'art.4 d.l. n.384/92,osservando che ha errato il Tribunale a ritenere che essa non avesse censurato la sentenza del Pretore in punto di operatività del regime di decadenza triennale di cui all'art.4 d.l. n.384/92 e si fosse invece solo limitata a contestare la erroneità dell'assunto pretorile nella parte in cui affermava la non applicabilità del termine decennale di decadenza. Prosegue affermando che questo sarebbe il (solo) termine inapplicabile nel caso di specie, dal momento che la domanda amministrativa della integrazione era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n.384/92 (19.9.1992) e che tanto come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.128/96 - la comportava 3 persistente operatività della disciplina di cui all'art. 6 d.l. n.103/91, conv. in legge n.166/91. Il ricorso non può essere accolto. La decisione del Tribunale è il risultato di una interpretazione del contenuto del ricorso in appello (significativamente la sentenza impugnata riporta, tra virgolette, alcune delle espressioni contenute nell'atto), che ha indotto il giudice a quo a ritenere non censurata dall'appellante l'affermazione pretorile secondo la quale la concreta fattispecie trovava disciplina nell'art.4 del d.l. n.384/92, conv. in legge n. 438/92, con la conseguente operatività del termine triennale di decadenza previsto dalla indicata disposizione. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la interpretazione delle domande e del contenuto degli atti di parte concreta un tipico giudizio di fatto i cui risultati possono essere posti in dubbio, in sede di legittimità, soltanto con la deduzione di vizi di motivazione, soggiacendo alla sanzione della inammissibilità il ricorso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, la parte censuri l'errore in cui il giudice di merito sarebbe incorso in tale operazione ermeneutica (per tutte, vedi Cass. 23 aprile 1999 n.4064, 12 ottobre 1998 n.10101). A loro volta, i dedotti vizi di motivazione, per essere rilevanti e giustificare la cassazione della sentenza impugnata, devono risolversi nel mancato o insufficiente esame di elementi essenziali per la individuazione del “thema decidendum devoluto al giudice;
elementi questi che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e per il carattere limitato di questo mezzo di impugnazione, è onere della parte indicare espressamente, in modo da consentire alla Corte di controllarne la decisività sulla sola base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. anche quando vengaSi aggiunga che un onere siffatto è configurabile denunziato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., un errore “in procedendo”, quale l'omessa 4 pronunzia su una domanda che si afferma regolarmente proposta, dovendo anche in tal caso il ricorso indicare, per evitare l'inammissibilità della censura per novità della stessa, in quale atto e con quali specifiche espressioni nello stesso contenute la domanda pretermessa sia stata proposta davanti al giudice di merito (vedi Cass. 10 maggio 2001 n.6502, 30 maggio 2000 n.7194, 5 ottobre 1998 n.9861). A tanto non ha provveduto l'odierna ricorrente, la quale non ha denunciato la presenza di un simile errore e neppure ha dedotto la sussistenza di vizi di motivazione, né, comunque, ha indicato da quali parti del ricorso in appello, trascurate dal giudice a quo, sarebbe possibile argomentare che le censure con tale atto proposte avevano ad oggetto (anche) la contestazione dell'affermazione del primo giudice relativa all'applicabilità del ripetuto decreto n.384/92 e dell'ivi previsto (più breve) termine di decadenza. Non va pronunciata condanna alle spese nella ricorrenza delle condizioni previste nell'art. 152 disp. att.cpc.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002 Il Cons. estensore Il Presidente D L L L E A G E G - E 8 1 1 3 M - 7 : 5 3 3 Литий fail.elle Ravaynomi D I T T O R O I A I E N E L L S D I S 1 ' A . R T 0 A S S T A A , B E P S I N O G D A E O R T S , I G E R E S N E E T D A I M P A O T S D L I L B O O , I D IL CANCELLIERE Depositato in Cantelleria MAG 2802 oggGAMAG IL CANCELLIER C 5