Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
Non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo la questione relativa alla sussistenza del 'fumus commissi delictì, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2014, n. 26588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26588 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 09/04/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - N. 493
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 1345/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO MA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 15/10/2013 della Sezione per le impugnazioni cautelari del Tribunale di Vicenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. ZANIN Nicola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza del 20/07/2013, con la quale veniva disposto il sequestro conservativo di immobili, denaro, quote societarie, titoli o altri beni mobili intestati alla RO, fino al valore di Euro 900.000, a seguito del rinvio a giudizio della predetta per il reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, contestato nell'aver concorso con SO LU e SO EN, rispettivamente amministratore unico ed amministratore di fatto della Flyholding s.p.a., dichiarata fallita in Vicenza il 26/02/2010, nella distrazione della somma di Euro 740.000, corrisposta alla RO a titolo di rimborso di un credito che la fallita aveva acquistato dalla My Way Airlines s.p.a, e di quella di Euro 100.000, pagata alla Sky Wings s.a.s. della RO per consulenze mai eseguite.
L'imputata ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla configurabilità del reato, la ricorrente deduce violazione di legge nel mero richiamo del provvedimento di sequestro ad un atto privo di motivazione quale il decreto dispositivo del giudizio nei confronti della RO.
2. Sulla sussistenza del pericolo di dispersione dei beni, la ricorrente deduce violazione di legge nella mancanza di motivazione su elementi sintomatici di tale pericolo, tali non essendo le richiamate modalità della condotta contestata, e nella contraddittorietà dell'affermazione sull'essere l'imputata priva di risorse sufficienti con quanto ammesso nella stessa ordinanza in ordine alla detenzione di quote societarie da parte della RO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto sulla configurabilità del reato è inammissibile.
L'esame della questione è infatti precluso in sede di riesame, per le misure cautelari reali in generale (Sez. 5^, n. 30596 del 17/04/2009 Cecchi Gori, Rv. 244476) e per il sequestro conservativo in particolare (Sez. 1^, n. 2264 del 05/04/1996, Baldassar, Rv. 204820; Sez. 2^, n. 805 del 12/11/2003 (14/01/2004), Tuzzolo, Rv. 227802) dall'intervenuto rinvio a giudizio dell'interessato. Ed in tal senso deve evidentemente intendersi, del resto, il riferimento del provvedimento impugnato al decreto dispositivo di detto giudizio;
del tutto inconferente essendo pertanto il rilievo del ricorrente sulla mancanza di motivazione di tale decreto, richiamato per il descritto effetto preclusivo.
2. Sono altresì inammissibili i motivi proposti sulla sussistenza del pericolo di dispersione dei beni.
Le censure del ricorrente sono infatti generiche e non attinenti all'effettivo contenuto della motivazione, sia nella critica della significatività attribuita a tal fine alle modalità della condotta contestata, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che evidenziava come tali modalità, peraltro già di per sè valutabili ai fini dell'esigenza cautelare (Sez. 5^, n. 11291 del 16/02/2010, Leone, Rv. 246367; Sez. 2^, n. 6973 del 26/01/2011, Grossi, Rv. 249663), inserendosi in un contesto di stretti rapporti di parentela dell'imputata con i SO, rispettivamente marito e figlio della stessa, evidenziavano il progetto di mantenere i beni sequestrati nel possesso del gruppo familiare;
sia nella dedotta contraddittorietà con la disponibilità di quote societarie in capo alla RO, laddove il Tribunale osservava che detta disponibilità aveva ad oggetto solo una quota della Sky Wings s.a.s., proprietaria unicamente di alcuni immobili gravati da ipoteche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014