Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' RE04850 /03 ME DR POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità da SEZIONE TERZA CIVILE circolazione stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5728/01 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 10312 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 1320 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Consigliere Ud.31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASSITALIA SPA, con sede in Roma, in persona del suo Amministratore Delegato 로 legale rappresentanto pro Dott. giampaolo Brugnoli, clettivamente Lempore domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RI US, LU AM;
intimati avverso la sentenza 7. 7/00 della Corte d'Appello di 2003 216 BOLOGNA, Sezione 1 I Civile, emessa il 17/12/99 e depositata il 12/01/00 (R.G. 750/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO: lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Altilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. La CORTE Premesso che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza depositata il 12 gennaio 2000, giudicando sul- la domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta da US NI
contro
Giam- piero CI e la spa Assitalia, ha accertato che l'incidente stradale avvenuto il 7 maggio 1993 tra la bicicleLLa guidata da NI e l'autocarro guidato dal proprietaric LU ed assicurato ccn l'Assitalia si è verificato per la colpa prevalente del CI A la colpa minoritaria del NI ed ha, pertanto, liquidato i danni subiti nella persona dal NI;
Considerato che
la società Assitalia Le Assicura- zioni d'Italia ha proposto ricorso per cassazione, de- ducendo, con l'unico motivo, "violazione e falsa appli- cazione degli artt. 7, 38, 39, 40, 140, 145 e 14€ del codice della strada, 113, 115 e 116 del codice di pro- cedura civile, 2697, 2700 e 2054 del codice civile in relazione all'art. 360 n. 3 del c.p.c.j omessa, insuf- ficiente e/o contraddittoria motivazione ci ca punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 5 c.p.c": la ricorrente sostiene che la riccstru- zione delle nodalità dell'incidente effettuata dalla Corte di appello, "oltre ad essere contrastante con le risultanze delle prove acquisite, = altresìprecise manchevole sul piano delia logica coerenza", Osservando che le violazioni commesse dal NI (inosservanza del cartello di "stop" csistente al crocevia ove è av- venuto lo scontro tra la bicicletta e l'autocarro, поп- ché della segnaletica di obbligo di svolta a destra! erano sufficienti ad escludere ia responsabilità del CI 다 a farla comunque ritenere assolutamente minori aria;
Eitenuto che il motivo di ricorso por cassazione è manifestamente infondato perché nor sussistono, nella sentenze impugnata, le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunziali, avendo la Corte di appello pre- so in considerazione tutti gli elementi probatori indi- cati dalla parte ricorrente, sulla base dei quali ha ritenuto non provato l'omesso rispetto, da parte del NI, del segnale di "stop" ed è pervenuta alla motivata conclusione che il CI, alla guida 3 dell'autocarro, nel compiere Una manovra di svolta a destra, non si avvide del NI chc attraversava la strada su cui il CI si stava immettendo, "effettuando il passaggio sulle strisce pedonali in sella alla biciclella"; Ritenuto, in particolare, che la dichiarazione del RE trascritta nel ricorso, secondo cui il veloci- pede del NI era "provenienta da via Subb. F. Comandini", non è decisiva fer ritenere sussistente la violazione del segnale di "stop", poiché essa indica soltanto la provenienza della bicicletta, ma поп anche il suo mancato arresto al crocevia;
Considerato che
la Corte di appello non ha escluso la colpa concorrente anche del NI, ma rispetto alla stessa ha ritenuto prevalente quella accertata in capo al CI, con valutazione che, rientrando nei poteri del giudice del merito, non può essere ヨロー stituita da quella di segno opposto che si propugna nel ricorso per cassazione;
ritenuto che
il ricorso per cassazione, pur dedu- cendo la violazione di diverse disposizioni di legge, si esaurisce nelle censure relative all'accertamento del fatto ed alle valutazioni compiute dalla Corte di appello sull'esistenza e sul nesso causale delle соп- dotte colpose dei conducenti dci veicoli, onde non si 1 ravvisano le violazioni di legge denunziate nel ricor- 30; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso per cassa- zione va rigettato e che, non avendo ad esso resistito aicuno degli intimati, non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 31 gennaio 2003 Il PresidentPreside Il Rela Lore-Estensore Ёлкий втра IL CANCELLERE C! Dott.ssa Maria Ajello T ONYOT 2303.03 a u e j ! 5