Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2004, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CN UD s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore IN EO;
CA EO, elettivamente domiciliati in Roma, via della Casetta Mattei n. 69, presso l'avv. Lucio Dolcetti, che lo difende unitamente all'avv. Giuseppe Del Vecchio, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
S.A.I. Società Assicuratrice Industriale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore direttore generale Marchionni Fausto, elettivamente domiciliato in Roma, via Zanardelli n. 23, presso l'avv. Italo Turrio Baldassarri, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ANTOGIROLAMI Renzo;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 3577/00 del 20 ottobre - 15 novembre 2000 (R.G. 3720/97). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. L. Dolcetti per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, così confermando le richieste scritte dal P.M. Dott. Antonietta Carestia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 10 luglio 1991 la s.r.l. CN UD conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, ANTOGIROLAMI Renzo nonché la s.p.a. SAI, Società Assicuratrice Industriale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il 10 ottobre 1990, allorché l'autovettura Alfa Romeo 164 Roma 680284Y di proprietà di essa attrice e condotta da CA EO era entrata in collisione, per fatto e colpa esclusivi dell'ANTOGIROLAMI, con la vettura Mercedes 2500 Roma 42175V, condotta da quest'ultimo e assicurata presso la SAI.
Esponeva, in particolare, la società attrice che l'Alfa Romeo condotta dal CA mentre percorreva la via Ardeatina, giunta al km. 19,400, dopo avere compiuto, nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale, una manovra di conversione per immettersi in un accesso privato sulla propria sinistra, era stata violentemente urtata sulla parte laterale destra dalla Mercedes di controparte - che procedeva ad elevata velocità dalla direzione opposta - allorché era già completamente all'interno della proprietà privata e che a causa della collisione mentre la vettura era rimasta completamente distrutta il CA aveva riportato gravi lesioni. Costituitasi in giudizio la sola SAI s.p.a. questa resisteva alla avversa domanda eccependone la infondatezza.
Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale interveniva volontariamente in giudizio CA EO chiedendo il risarcimento del danno alla persona riportato in occasione del sinistro descritto nella citazione introduttiva, l'adito tribunale, con sentenza 20 settembre - 14 ottobre 1996 rigettava sia la domanda della s.r.l. CN UD che quella del CA, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti s.r.l. CN UD e CA EO la corte di appello di Roma, in contumacia dell'ANTOGIROLAMI, con sentenza 20 ottobre - 15 novembre 2000 rigettava il gravame ponendo a carico degli appellanti le spese del grado.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a un unico r motivo la s.r.l. CN UD e CA EO, con atto 24 dicembre 2001 e date successive, illustrato da memoria.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria la s.p.a. SAI. Non ha svolto attività difensiva in questa sede ANTOGIROLAMI Renzo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla base delle risultanze obiettive di causa e, in particolare, della planimetria allegata al rapporto della polizia stradale di Albano Laziale, nonché alla luce della localizzazione e natura dei danni riportati dal sinistro dalle due autovetture, i giudici del merito hanno accertato, nell'ordine:
- da un lato, che, attese le tracce di frenata dell'auto Mercedes, deve escludersi che quest'ultima procedesse a una velocità superiore a quella consentita e che la velocità dalla stessa tenuta abbia avuto alcuna valenza in ordine al verificarsi del sinistro;
- dall'altro, che il sinistro si era verificato per fatto esclusivo del CA (conducente della Mercedes) il quale non si era fermato per dare la precedenza ai veicoli che procedevano in senso inverso, ma, con grave imprudenza, nonostante la prossimità della curva, che diminuiva la visibilità per i conducenti che provenivano dalla opposta direzione, aveva posto in essere senz'altro la manovra di conversione a sinistra per immettersi in un passaggio privato;
- da ultimo, sia che il conducente dell'Alfa Romeo aveva posto in essere una manovra repentina di conversione, rendendo così impossibile al conducente della Mercedes qualsiasi manovra di emergenza, sia che la gravita delle conseguenze dannose del sinistro deve essere ascritta esclusivamente al fatto che l'Alfa Romeo si però innanzi all'altro autovettura in modo così subitaneo che il conducente di questa, pur intervenendo repentinamente, non riuscì a eliderne tutta la velocità prima dell'urto, anche se questa non era elevata.
2. I ricorrenti censurano la riassunta pronunzia denunziando "omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Si osserva, infatti, che i giudici hanno trascurato "la valutazione di circostanze obiettive acquisite in causa" che "qualora fossero state prese in considerazione e adeguatamente ponderate, avrebbero certamente indotto la corte di appello a decidere favorevolmente all'odierno ricorrente".
In particolare i ricorrenti:
- criticano la lettura data dai giudici del merito al rapporto della polizia stradale, allorché hanno affermato che tra l'inizio della frenata e il punto d'urto le tracce di frenata sono pari a metri 16, mentre, in realtà, la lunghezza di tale frenata è pari a metri 24,20;
- denunziano l'omessa valutazione delle affermazioni, sulla dinamica del sinistro, contenute in una perizia di parte prodotta in giudizio da essi ricorrenti;
- ritengono immotivata e illogica l'affermazione fatta propria dai giudici del merito allorché hanno ritenuto che la localizzazione dei danni comproverebbe l'esclusiva responsabilità del conducente la vettura Alfa Romeo, atteso che in realtà dimostra l'alta velocità tenuta dalla Mercedes;
- lamentano l'insufficienza della motivazione con la quale i giudici del merito non hanno dato ingresso alla più volte richiesta consulenza tecnica d'ufficio, specie tenuto presente che nella specie occorreva accertare fatti valutabili unicamente con l'ausilio di particolari cognizioni o strumentazioni tecniche.
3. Come correttamente evidenziato dal P.G. Il proposto ricorso è manifestamente infondato.
Sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.
3.1. Pur se nelle premesse del ricorso, del tutto apoditticamente, si afferma che i giudici del merito avrebbero trascurato "la valutazione di circostanze obiettive acquisite in causa" si osserva che in realtà i ricorrenti non indicano alcuna circostanza, obiettiva, acquisita agli atti di causa, non esaminata o totalmente trascurata dai giudici del merito (e che ove tenuta presente, avrebbe condotto a una diversa soluzione della lite), limitandosi - in realtà - a confutare la interpretazione data dai detti giudici ad alcune risultanze di causa ed è palese che la deduzione, sotto tale profilo, è inammissibile.
Al riguardo, infatti, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, non può non ribadirsi che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Casa. 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione).
Certo quanto sopra si osserva che i ricorrenti - come sopra evidenziato - lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti gotto i ricordati profili, si limitano, da una parte, a dolersi che l'esito della controversia sia stato per loro negativo, dall'altra, a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa, e la circostanza esclude che si sia in presenza di una censura prospettabile in questa sede.
3.2. Quanto alla circostanza che i giudici del merito non avrebbero posto, a fondamento della propria decisione, quanto accertato in una perizia di parte predisposta a istanza degli attuali ricorrenti, si osserva che giusta quanto assolutamente pacifico, presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, pertanto, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto (Cass. 18 aprile 2001, n. 5687) e la stessa, ancora, ove non confutata esplicitamente da parte del giudicante, deve ritenersi implicitamente disattesa (Cass. 8 marzo 2001, n. 3371). In particolare, poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattendere le conclusioni in essa contenute senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (Cass. 29 agosto 1997, n. 8240). La perizia giurata depositata da una parte - inoltre - non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato.
Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 19 maggio 1997, n. 4437), anche se alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (Cass. 19 maggio 1997 n. 4437, cit.). Pacifico quanto sopra, è palese la manifesta infondatezza anche sotto il profilo in esame, del ricorso.
3.3. Quanto all'ulteriore profilo di censura svolto nel ricorso, in merito alle valutazioni espresse dai giudici del merito allorché hanno tratto elementi di giudizio favorevoli alla controparte (e sfavorevoli agli attuali ricorrenti) sulla base della localizzazione dei danni patiti dai due veicoli o della loro gravita, a prescindere da quanto evidenziato sopra, circa la incensurabilità, in sede di legittimità, che non è un giudizio di merito di terzo grado, delle valutazioni espresse al riguardo dai giudici del fatto, si osserva che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, la esistenza o la esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza al punto di vista logico - giuridico (Specie in motivazione, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei conducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In questo senso, ad esempio, cfr. Casa. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle risultanze e la determinazione della velocità di un veicolo - in altri termini - sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sottratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232).
3.4. Quanto ancora alla mancata ammissione della consulenza tecnica si osserva che la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti (Trib. sup.re acque, 4 luglio 1996 n. 55). La consulenza tecnica d'ufficio - in altri termini - si traduce in un esame dei dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trame elementi chiarificatori ai fini della sua decisione (Cass. 15 settembre 1997, n. 9175. Sempre nel senso che la finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, Cass. 16 marzo 1996, n. 2205). Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d'ufficio:
- non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16 marzo 1996, n. 2205, cit, ove il rilievo che ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cass. 16 marzo 1996, n. 2205);
- non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 3 aprile 1998, n. 3423);
- legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15 gennaio 1997, n. 342). Certo quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito non hanno dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere ammessa tutte le volte in cui - come nella specie - è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della SAI s.p.a..
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della SAI s.p.a., liquidate in euro 100,00, oltre euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004