Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2002, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
FR LAC 0 2 09 3 /02 REPUBBLICA ITALIANA لا ASSAZIONE CORTE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente R.G.N. 10674/01 - Cron. 5134 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione - Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud. 09/11/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - Rel. ConsigliereDott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDELE SINDACO, GIUSEPPE CIPRIANI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2001 583
contro
-1- RS VI, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta delegadifeso a margine del controricorso;
controricorrente per regolamento di giurisdizione n. 663/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 21/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI che ha concluso per il rigetto delDomenico ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato 11 30 aprile 1999 EN AS conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche che asseriva spettargli per l'anno 1987. La Regione Puglia, costituitasi, sisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giud e di pace di Bari con sentenza in data 21 marzo 1000, con la seguente motivazione: Il Comune di Corato, con proprio quadro riepilogativo, esibito in atti, ha dichiarato di aver riconosciuto al Sig. EN AS, in sede di istruttoria per le calamità atmosferiche dell'anno 1987, un contributo di 211.754-, inserendo l'attore nell'elenco Segli aventi diritto, approvato peraltro con delibera della Giunta Provinciale n. 1357 del 7.6.83. Appare evidente essersi configuraco in capo al Sig. EN AS il diritto alla percezione del contributo di £ 211.754=. Il fondamento di tale pretesa non d esere messo in dubbio, atteso che è intervenuto il decreto compresoministeriale 15.3.88 n. 214-F, che ha 3 l'agro del Comune di Corato fra quelli aventi diritto alle provvidenze. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con due motivi. Resiste con controricorso CE AS. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che la normativa statale regionale in materia prevede non un diritto soggettivo a ma la provvidenze in caso di calamità atmosferiche, semplice possibilità della concessiche di tali provvidenze, il che significa che potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una davanti alla posizione soggettiva tutelabile autorità giudiziaria. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in questione, ma della diversa questione se il diri soggettivo sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo emesso a seguito della attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento. 4 Con il secondo motivo iel ricorso la Regione Puglia deduce che, anche volendo a mettere che l'attuale resistente fosse titolare di una soggettiva tutelab le davanti posizione giudiziaria, in base #i principi all'autorità elaborati da questa S.C., in me anza di un provvedimento attributivo delle prov enze per cui si trattava di un interesse legittimo, daè causa, far valere davanti al giudice ammini ativo. La doglianza è infondata. Occorre, in proposito, premettere the l'art. 1 della legge Regione Puglia 11 aprile 1879 n. 19 ha stabilito: "Sono delegate ai C ni e alle trasferiteProvincie le funzioni amministrati alla Regione per gli interventi conseguenti alle calamità naturali o avversità atmosfer che..". Il successivo art. 6, ultimo comma, a specificato che nelle funzioni delegate alla Provincie rientra la emissione dei formali pro dimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che, ai sensi dell'art. 5, la Regione è tenuta а fornire alle Provincie stesse. Dal complesso di tali disposizioni emerge , pertanto, che alla Regione non S ca l'ultima parola in tema di concessione di contributi, nel senso che non è titolare di un potere di ratifica dell'operato dei Comuni e delle Provincie, per cui 70 parte della solo a seguito della emanazione 9 stessa di (ulteriori) formali pr edimenti di concessione dei contributi per causa sorgerebbe a favore degli interessat un diritto soggettivo alla corresponsione relativo importo. Il procedimento amministrativo (con nascita del diritto soggettivo) si esaurisce CC a emissione dei formali provvedimenti da parte d e Provincie, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, va, pertanto, ri stato, con Il ricorso giurisdizione el giudice affermazione della ordinario. In considerazione delle partic ità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di mittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
ichiara la giurisdizione del giudice ordinario compensa le Melay spese. Roma, 9 novembre 2001 Patent Full filent 1. CANCEL FRE 2 _ FEB 2002 Slovenn RECI 6