Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. qualora con riguardo al reato di furto di energia elettrica sia contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose o uso di un qualsiasi mezzo fraudolento per avere manomesso il contatore e, poi, accertata l'inesistenza della manomissione, sia ritenuta in sentenza la medesima aggravante "sub specie" di uso di mezzo fraudolento poiché si configura un'ipotesi di fatto diversamente circostanziata. Ne consegue che il giudice d'appello, investito del gravame è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo avere escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2008, n. 10769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10769 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 21/02/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 894
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 006911/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MO LA, N. IL 23/06/1974;
avverso SENTENZA del 30/06/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Di MO NG ricorre per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 giugno 2006 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al furto continuato aggravato di energia elettrica (in Caserta il 3.9.1998) e la condanna alla pena di giustizia, previa concessione delle attenuanti generiche e di quella del danno di speciale tenuità. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 625 c.p., n. 2, l'inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p., e relativo vizio di motivazione. Deduce che le era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, per avere manomesso il contatore e che, accertata l'inesistenza della manomissione, l'aggravante è stata ritenuta sussistente dalla Corte di merito per l'uso di mezzo fraudolento. Deduce che non sussiste l'aggravante predetta - trattandosi di mero allaccio abusivo - e deduce, altresì, la violazione del principio di correlazione ex art. 521 c.p.p. perché è stata ritenuta una circostanza aggravante diversa da quella contestata e la sentenza è nulla in parte qua.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e relativo vizio di motivazione. Deduce che, una volta avvenuto l'allaccio abusivo, non è possibile frazionare la condotta in tante micro-sottrazioni di energia elettrica. Invoca la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 4 (danno di particolare lievità) non può, di regola,
essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata" (Sez. 4, Sentenza n. 12716 del 2001). Con il terzo motivo la ricorrente denuncia erronea applicazione della L. n. 689 del 1981 e relativo vizio di motivazione perché la Corte di merito, pur ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione della richiesta sostituzione, ha ritenuto "non opportuno" disporla per la gravità del reato, pur condividendo la motivazione della sentenza di primo grado che aveva inflitto la pena nel minimo edittale. È contraddittoria rispetto alla concessione delle generiche e dell'attenuante ex art. 62 c.p., n.
4. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato. Infatti, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che "l'applicazione con la sentenza di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale diversa rispetto a quella prevista nell'imputazione e mai contestata nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di "fatto diversamente circostanziato", ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 1, rispetto al quale il giudice d'appello, investito del gravame, è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo aver escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art.604 c.p.p., comma 2". Principio enunciato proprio in una fattispecie nella quale il giudice di primo grado aveva ritenuto, in un caso di furto di energia elettrica, che ricorresse l'aggravante della violenza sulle cose, anziché quella dell'uso di mezzo fraudolento contestata nel capo di imputazione (Sez. 5, Sentenza n. 44228 del 2001). Pur essendosi verificata l'ipotesi inversa, è indubitabile la violazione dell'art. 521 c.p.p. dalla quale discenderebbe l'annullamento limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p.. Nondimeno, essendo decorso il termine massimo prescrizionale il 4.9.2006 (comprensivo dei periodi di sospensione), tenuto conto delle già concesse attenuanti innanzi precisate ritenute prevalenti sull'aggravante, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2008