Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2008, n. 10769
CASS
Sentenza 21 febbraio 2008

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Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. qualora con riguardo al reato di furto di energia elettrica sia contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose o uso di un qualsiasi mezzo fraudolento per avere manomesso il contatore e, poi, accertata l'inesistenza della manomissione, sia ritenuta in sentenza la medesima aggravante "sub specie" di uso di mezzo fraudolento poiché si configura un'ipotesi di fatto diversamente circostanziata. Ne consegue che il giudice d'appello, investito del gravame è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo avere escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604, comma secondo, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2008, n. 10769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10769
    Data del deposito : 21 febbraio 2008

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