Sentenza 16 novembre 2005
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Non è configurabile la nullità del sequestro conservativo che sia stato disposto, su richiesta della parte civile, senza il parere del P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2005, n. 45947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45947 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/11/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1177
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 016719/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC BE, nato in [...] il [...];
avverso la Ordinanza del 23/07/2004 del Tribunale della Libertà di Torino;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per la non rilevanza della questione di costituzionalità e per il rigetto del ricorso.
Sentito l'avv. ZANCHETTI Mario del Foro di Milano, in sost. dell'avv. STELLA Federico di Milano, difensore di fiducia di SC, come da delega che deposita, il quale chiede l'accoglimento dei motivi di gravame che, espone alla Corte.
IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Torino rigettava con Ordinanza 23/07/2004 l'istanza mossa da BE SC avverso il decreto di sequestro conservativo adottato dal G.I.P. di Ivrea nel procedimento che lo vede imputato di bancarotta fraudolenta impropria (fallimento OP COMPUTERS S.p.a.). Ha impugnato l'Ordinanza del Tribunale di Torino mediante ricorso a questa Corte lo SC sulla base dei seguenti motivi:
violazione degli artt. 316 e 125 c.p.p. per omessa valutazione del fumus commissi delicti contestando la preclusione del giudice del riesame in proposito dopo che sia stato pronunciato il rinvio a giudizio dell'imputato;
violazione degli artt. 316 e 125 c.p.p. per l'omessa valutazione del c.d. periculum in mora;
violazione degli artt. 316 e 125 c.p.p. per l'omessa motivazione circa la sottoponibilità a sequestro dei beni dello SC oltre il limite del quinto dei redditi da attività lavorativa;
violazione degli artt. 316 e 425 c.p.p. per l'omessa considerazione dell'impignorabilità del compenso di Presidente del Consiglio di Amm.ne nella misura superiore al quinto ed, in difetto, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 545 c.p.c., comma 3 e 4, nella parte in cui non comprende per detto compenso il limite;
violazione dell'art. 316 c.p.p., e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), per la dichiarazione di nullità dell'Ordinanza conseguente alla invalidità del decreto del GIP. non preceduto dal parere del P.M.. Preliminarmente la Corte osserva che è giurisprudenza ormai consolidata, anche a seguito della pronuncia di Cass., SU., 28/01/2004 (PC. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Guida al dir., 2004, fasc. 9, 54), che non è ammissibile il ricorso ex art. 325 c.p.p., fondato sulla censura di incompleta motivazione a mente dell'art. 606 c.p.p., lett. e), salvo il caso di effettiva nullità discendente dalla radicale omissione della parte motiva del provvedimento, ex art. 606 c.p.p., lett. e). Situazione che, all'evidenza, qui non ricorre per la completezza e logicità del provvedimento impugnato. Le osservazioni dedotte, pertanto, nella maggior parte dei motivi non paiono - in una generale prospettazione - meritevoli di interesse. In particolare, poi, la doglianza dedotta a riguardo della ricorrenza del fumus boni juris (1 motivo) risulta specificamente insuscettibile di accoglimento, atteso il già disposto rinvio a giudizio e, quindi, il vaglio giudiziale della ricorrenza degli indizi (non necessariamente gravi, non riguardando misura cautelare personale) disposto dal giudice, orientamento da condividersi tanto più alla luce dello sviluppo assunto dall'udienza preliminare divenuta momento di articolato ed effettivo dibattito sulle risultanze acquisite e non più obbligatorio ma formale passaggio di fase processuale. D'altra parte, la motivazione - sia pure in chiave di analisi della congruità del convincimento esposto dal GIP. - ha ripercorso le fasi dell'operazione, palesando i tratti della condotta di depauperamento non giustificabile dell'organismo, atteso lo stato di dissesto e la possibilità di evitare l'impegno solutorio a mezzo di compensazione. Che questa descrizione coincida con l'addebito mosso nel capo di imputazione risulta, per un verso, ovvio residuando perplessità ove accadesse il contrario, e d'altro canto, osservazione poco pregnante, trattandosi di fatti ancorati a realtà oggettive sorrette da risultanze documentali e riportate in costituti della procedura concorsuale richiamati.
Sul contenuto del 2^ motivo, attinente alla carenza di motivazione in merito al ricorso di un pericolo di dispersione dei beni patrimoniali dello SC, si rileva che le argomentazioni dedotte dal Tribunale sono logiche, ancorché fondate su un piano inevitabilmente e parzialmente presuntivo, avuto riguardo alla fase ancora iniziale del processo. La difesa trascura nel ricorso la puntuale osservazione del Tribunale relativa all'accertata presenza del prevenuto al "border" di parecchie società (specificamente menzionate nell'Ordinanza impugnata) e non soltanto della TR S.p.a. (organismo che lo avrebbe remunerato sol dall'ottobre 2003) e la dichiarata nulla tenenza del prevenuto. Un più approfondito vaglio al proposito si tramuta in accertamento di merito, inibito al giudizio di legittimità.
Il 3 e 4 motivo alludono alla impignorabilità dei compensi riscossi per la prestazione di Amministratore della società quali redditi di lavoro. Non è pertinente l'accusa di silenzio al proposito, poiché l'ordinanza impugnata ne fa esplicito cenno sottolineando che il dispositivo già appresta eventuale salvaguardia dei diritti dell'imputato con il richiamo alla formula di cui all'art. 316 c.p.p., comma 1 ("nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento"). Del resto, il decreto reso dal tribunale di Torino ha una finalità autorizzativa e non immediatamente esecutiva: come si è appreso all'odierna udienza, per segnalazione del difensore, il decreto non è ancora pervenuto a quest'ultima, momento in cui - cioè - concretamente rileva la possibile limitazione alla pignorabilità del cespite.
In questo senso risulta infondata la censura di carente motivazione sul punto e, soprattutto, per mancanza di attuale interesse, l'eccezione di legittimità costituzionale al riguardo del regime dei compensi dell'amministratore (segnalando, di sfuggita, che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, esclude in sè - per difetto di subordinazione o di adempimento ad altrui direttive - il paragone con il rapporto di lavoro a cui fa cenno la difesa). Conviene la Corte con le inappuntabili conclusioni tratte dal Tribunale in merito alla irrilevanza del mancato parere del P.M. a fini di validità del provvedimento assunto dal G.I.P.: proprio l'asimmetria che connota la situazione processuale discendente dal sequestro conservativo, per cui il sequestro disposto a richiesta del P.M. giova anche alla parte Civile, mentre non vale l'inverso, è argomento che giustifica a considerare - per questo procedimento - escluso il P.M. come parte necessaria. Tant'è, quale conseguenza, che non si ravvisa in capo al P.M. legittimazione al ricorso avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà in tema di sequestro conservativo richiesto dalla Parte Civile. Ne consegue l'esclusione della fattispecie generale invocata di cui all'art. 178 c.p.p., lett. b), dalla difesa e la conseguente pretesa nullità.
Da quanto precede discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005