Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8395 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
08 395/0 2 REPUBBLICA, R.G.N.20244/99 MA DI CASSAZIONE LA CORTE Cron..23166 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
6.3.2002 Presidente Dott. Ettore MERCURIO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: GI GI, elettivamente domiciliata in Roma alla via L.Zuccoli, 24 presso l'avv. Antonio Troiani, rappresentata e difesa, giusta procura a margine, Giuseppe Gallo;
daghavVV. Galileo Gallo
- ricorrente -
1000
contro
Istituto Tutela Assistenza Lavoratori - ITAL UIL, in persona del Presidente sig. Giampiero Bonifazi, elettivamente domiciliato in Roma alla via De Sanctis, 15, -1- presso gli avv. Antonio Pellegrini e Romolo G. Cipriani che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n.442 del 16.11.1998, reg. gen. n.718 del 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Antonio Pellegrini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Palmieri Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI AN ha adito nel 1983 il Pretore di Crotone per impugnare il licenziamento intimatole dalla Ital-UIL Unione Regionale Calabria convenendo in giudizio l'ITAL UIL con sede in Roma e l'ITAL UIL Regionale della Calabria. Il Pretore con sentenza 19.5.1983, avendo accertato che la GI il 31.10.1980 aveva risolto il rapporto di lavoro con la ITAL "nazionale” ed era passata alle dipendenze dell'ente regionale, rigettava la domanda nei confronti della ITAL UIL nazionale e la accoglieva nei confronti della ITAL UIL Regionale della Calabria, condannandola al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità di retribuzione. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n.116 del 2.2.1989 decidendo sull'appello dell'ITAL UIL Regionale della Calabria, dichiarava inammissibile l'impugnazione non avendo la -2- persona che aveva sottoscritto l'atto, tal TR IC, provato di essere rappresentante dell'ente. Con ricorso al Pretore di Crotone del 25.1.1990 la GI ricorreva nuovamente al Pretore di Crotone chiedendo la condanna dell'ITAL UIL “nazionale" e dell'ITAL UIL regionale della Calabria al pagamento delle retribuzioni dall'illegittimo licenziamento sino alla data del suo collocamento a riposo per limiti di età (31.12.1984), al pagamento di differenze retributive derivanti dal suo diritto ad essere inquadrata nel terzo livello, al versamento dei contributi in favore degli enti previdenziali ed al risarcimento del danno costituito dalla minor pensione. Chiedeva, inoltre, che fossero quantificate le spettanze dovutele in virtù della precedente sentenza del Pretore. Il giudice adito con sentenza 10.11.1995 rigettava la domanda nei confronti dell'ITAL UIL "nazionale” e rigettava le altre domande per prescrizione e riteneva inammissibile la domanda di quantificazione costituendo la precedente sentenza titolo esecutivo. Sull'appello della GI, con sentenza 16.11.1998, il Tribunale di Crotone confermava la sentenza impugnata, osservando che sul difetto di legittimazione passiva dell'ITAL UIL “nazionale” e sul passaggio della GI alle dipendenze della ITAL UIL Regionale della Calabria e sulla distinta soggettività giuridica dei due enti vi era il giudicato costituito dalla prima sentenza del Pretore di Crotone, che per i crediti retributivi era ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione e che andava confermata l'inammissibilità della domanda di quantificazione. -3- Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la GI, resiste con controricorso la ITAL UIL;
ricorso e controricorso sono stati illustrati poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso per cassazione è proposto, come risulta dalla intestazione del medesimo nei confronti della sola ITAL-UIL con sede in Roma, in persona del suo presidente ed è stato notificato nei confronti del procuratore che ha rappresentato l'ente nel giudizio di appello;
è stato altresì notificato, come risulta dalla predisposta relazione di notificazione, all'ITAL-UIL presso l'avv.Rosario Medici, che è stato il procuratore nel giudizio di appello dell'ITAL-UIL Regionale della Calabria. L'omessa citazione di questo ente non appare essere una omissione involontaria ma è connessa alla tesi, sostenuta nel ricorso e ribadita con la memoria, che l'ITAL UIL sia un'unica entità. Non vi è necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. in quanto, trattandosi di cause scindibili, è ormai preclusa per il decorso del termine l'impugnazione nei confronti dell'ente regionale. Con il primo motivo del ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la GI sostiene che la sentenza del Pretore, che aveva ritenuto l'esistenza di due soggetti, era stata modificata dalla sentenza del Tribunale di Crotone in data 19.5.1983. Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.99, 100 e - 4- 75 c.p.c. ed il vizio di motivazione si assume che dalla predetta sentenza risulterebbe accertato, con efficacia di giudicato, che l'ITAL UIL Regionale della Calabria non avrebbe capacità processuale né legittimazione passiva e che quindi nel presente giudizio non poteva costituirsi l'ITAL UIL regionale. I due motivi, che si trattano congiuntamente perché connessi, sono infondati. La sentenza del Tribunale di Crotone del n.116 del 1989 ha ritenuto inammissibile l'appello proposto per la Segreteria Regionale Uil- Comitato di gestione del Patronato ITAL, sottoscritto da IC TR, perché costui non aveva dimostrato di essere il legale rappresentante dell'ente regionale, essendo solo segretario e non presidente dell'ente, rilevando che non era stato prodotto agli atti lo statuto dell'ente regionale, ma solo quello dell'ITAL UIL nazionale, che attribuisce al presidente la capacità processuale. Il Tribunale di Crotone con la sentenza n.116 del 1989 non ha modificato la statuizione del Pretore che aveva ritenuto la distinta capacità processuale dell'ente regionale, ma ha ritenuto che la persona fisica, che aveva sottoscritto per questo ente l'atto di appello, non aveva dimostrato di averne la legale rappresentanza esibendo lo statuto;
rilevava, infatti, che era stato esibito solo lo statuto dell'ente nazionale, che peraltro attribuiva al presidente e non al segretario la legale rappresentanza. Il Tribunale, quindi, non ha escluso la capacità processuale dell'ente regionale, affermata dal Pretore, ma aveva ritenuto che non fosse provato con l'esibizione dello statuto dell'ente regionale, che il suo segretario ne avesse la rappresentanza, a -5- ESEN DA IMPOSTA DI BOLLO, DI FOS FO.BDA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO A LL'ART. 10 DELLA LEGGE 11 73 M. 533 differenza di quanto stabiliva lo statuto dell'ente nazionale che la attribuiva al presidente. Consegue che la sentenza impugnata non ha errato nel ritenere che fossero coperte da giudicato, sia la affermata capacità processuale e sostanziale dell'ente regionale, che la insussistenza di obbligazioni della ITAL UIL "nazionale" nei confronti della GI per il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, statuite dalla sentenza del Pretore di Crotone del 19.5.1983. Il terzo ed il quarto motivo, con i quali si contesta la prescrizione dei crediti azionati e l'inammissibilità della domanda di quantificazione del credito costituito dalle cinque mensilità di retribuzione, restano assorbiti dal rigetto dei primi due motivi e cioè dalla conferma dell'accertamento contenuto nella sentenza impugnata che il rapporto di lavoro della GI, dedotto in giudizio, intercorse solo con l'ente regionale dopo la risoluzione consensuale avvenuta il 30.10.1980 di quello precedente con l'ente nazionale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 11 oltre € 1500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 6.3.2002 Ettore Mercurio_ Il Consigliere est. Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 GIU, 2002 di co -6- 12/6/03 IL CANCELLIERE auco