Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7375 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7375/0 LA CORTE SUPREMA DI CAS Oggetto Lavoro Composta dagli Ill i Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Massimo GENGHINI R.G. N. 10956/00 - Dott. AN PRESTIPINO Consigliere Cron. 17028 Dott. Florindo MINICHIELLO Rep.Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere- Ud. 02/04/01 Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IC DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TINA MODOTTI 32/1A, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BANCA MEDITERRANEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo 2001 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO 1575 DE FEO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 685/99 del Tribunale di SALERNO, depositata il 19/10/99 r.g.n. 768/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato GIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IC IO FE con ricorso del 28 settembre 1996 al Pretore di Capaccio J impugnava, chiedendone l'annullamento, il licenziamento intimatogli per giusta causa dalla Banca Mediterranea s.p.a. che aveva fondato il provvedimento espulsivo sull'addebito di numerose gravi irregolarità gestionali e contabili, facendo, in particolare riferimento, a operazioni avvenute nei giorni: 13.9.1995 (in cui sarebbero state fatte figurare come liquidate in contanti lire 2.500.000 ai cedenti, assenti allo sportello, CC GI, TO RO TT e EL AN, come da contabili a firma falsificata dal FE, in realtà accreditate senza disposizioni dei predetti sul c/c intestato a PU IO); 8.11.1995 (in cui sarebbero state fatte figurare come liquidate in contanti lire 4.000.000 al cedente, assente allo sportello EL RU, somma in realtà consegnata dal cassiere al FE); 29.12.1995 (in cui sarebbero state fatte figurare come liquidate in contanti lire 800.000 al cedente, assente allo sportello, EDIL.DA.Co di RU EL & C. s.a.s. in realtà accreditate senza disposizioni dei predetti su C/c vari di terzi); 31.1.1996 (in cui sarebbero state fatte figurare come liquidate in contanti lire 400.000 al cedente, assente allo sportello, EL RU, in realtà accreditate, senza disposizioni del predetto, parte su conto visure, parte sul D/R n.61.23.30928 di Campitiello Domenico e IC), nonché a numerose operazioni, analiticamente indicate, risoltesi in “imputazioni arbitrarie e improprie" sul conto visure n.41.04.1. Con sentenza del 16 luglio 1997 il Pretore rigettava la domanda. Il FE proponeva appello che il Tribunale di Salerno ha respinto con sentenza in data 19 ottobre 1999. Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha affermato l' utilizzo di disposizioni contabili non firmate dagli interessati ma falsamente dal FE, in relazione alle operazioni del giorno 13.9.95, trovava riscontro nel contenuto 3 1 confessorio delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva in data 6.5.96, osservando poi che la tesi secondo cui tali operazioni risultavano collegate per mero errore contabile ascrivibile al cassiere Canoro, era smentita dalla deposizione di costui (che aveva dichiarato di aver segnalato all'ufficio ispettivo della Banca come esse si fossero svolte per precisa disposizione del FE). Del pari, le irregolarità delle operazioni del 29.12.95, del 31.1.96, oltre ad essere state ammesse dal FE, risultavano dalle emergenze contabili e neppure erano state contestate dall'appellante, limitatosi a qualificare come mero artificio contabile il transito delle somme (apparentemente liquidate) su vari conti correnti. Quanto alle operazioni dell'8.11.95, il FE non aveva negato di aver liquidato una posizione a cedente assente allo sportello, limitandosi a sostenere che trattavasi di fatto del tutto normale e consuetudinario. Infine, con riferimento alle contestazioni relative al conto visure, il FE non aveva negato le evidenze contabili, ma solo precisato che il preteso irregolare utilizzo del predetto conto rispondeva a una prassi, risultata, peraltro, non autorizzata. Dalla ricostruzione dei fatti, come sopra in sintesi descritta, il giudice di appello ha tratto il convincimento che il provato ricorso ad una rappresentazione contabile di operazioni bancarie non rispondente alla realtà di queste ( realizzatosi con l'utilizzo, seppure solo contabile, di disponibilità di clienti e senza loro disposizioni, anzi facendone apparire falsamente l'esistenza, per porre rimedio all'insoddisfacente adempimento delle obbligazioni di altri clienti), accompagnato da un'ulteriore attività del FE, tesa ad impedire che gli accertamenti ispettivi evidenziassero elementi negativi sulla bontà del proprio operato e, indirettamente, sull'affidabilità di taluni clienti, integrassero comportamento lesivo delle fondamentali (per l'attività bancaria) esigenze di corretta contabilizzazione e gravemente inadempiente ai doveri fondamentali del rapporto ( tanto più rilevanti per la posizione di capo agenzia rivestita dall'appellante), così da far ritenere proporzionata la immediata sanzione espulsiva irrogata dal datore di lavoro, nonostante la mancanza di conseguenze economiche dannose per la Banca e l'assenza di precedenti disciplinari, quest'ultima riferibile, peraltro, a un periodo nel quale il FE aveva disimpegnato ben altro tipo di mansioni, non comparabili con quelle di capo agenzia. Il FE ricorre per la cassazione della sentenza con nove motivi illustrati con successiva memoria. La Banca Mediterranea s.p.a. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza del Tribunale per violazione dell'art.2119 cod.civ. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) nella parte in cui afferma che le contabili relative alle operazioni del 13.9.1995 non erano firmate dai clienti interessati ma falsamente dal FE. Afferma che il giudice a quo ha errato nel desumere la falsità della firma dalla deposizione del teste CC, in quanto la dichiarazione di costui - secondo la quale, dopo alcuni giorni dal versamento, “ l'importo dell'assegno mi fu consegnato alla cassa"- implicava necessariamente che, in quella occasione, il cedente CC firmò la contabile per l'incasso. Aggiunge che, nonostante lo specifico motivo di appello, il Tribunale non ha omesso di pronunciarsi sulla istanza di autorizzazione alla rinnovazione della citazione del teste EL AN, così impedendo ad esso ricorrente di dimostrare che il suddetto (la cui firma pure la Banca asseriva essere stata falsificata) aveva invece firmato personalmente la contabile al momento della riscossione dell'assegno da lui versato ed incorrendo, a causa di tale omissione, nell'errore di ritenere fondato l'addebito della falsificazione delle firme. 1 05 Il motivo è privo di fondamento. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto falsificata dal FE la firma delle contabili sulla base delle dichiarazioni da lui stesso rese in sede ispettiva (in data 2.5.96 e poi in data 6 e 7.5.96), considerate decisive per il loro contenuto confessorio, e ha poi ricavato conferma del fatto che le operazioni del 13.9.95 erano collegate tra loro,non per errore e per mera coincidenza contabile, ma per precisa disposizione del FE, dalla deposizione del teste Canoro, che nell'occasione svolgeva mansioni di cassiere e per questo ritenuto particolarmente attendibile, mentre le dichiarazioni del teste CC sono richiamate, da un lato, solamente come elemento di conferma dei dati ritenuti decisivi - risultanti dalle indicate fonti probatorie e, dall'altro, per - evidenziarne la contraddizione con la liberatoria sottoscritta da TO NN, cointestataria dell'assegno, nonché per desumerne (con accertamento non impugnato) la mancanza di qualunque disposizione, da parte dei cedenti, atta a consentire l'accredito di somme sul conto di PU IO (comportamento anch'esso oggetto di contestazione disciplinare). Quanto alla mancanza di pronuncia sul motivo di appello riguardante il mancato accoglimento (da parte del Pretore) della richiesta di rinnovazione della citazione del teste EL AN, è determinante la considerazione che le circostanze (trascritte in ricorso), sulle quali il teste doveva riferire non provano che il EL avesse personalmente firmato la contabile, onde del tutto irrilevante è la omissione della sentenza impugnata, superata, tra l'altro, dalla prova sull'avvenuta falsificazione della firma di costui tratta dalle dichiarazioni confessorie del FE. Con il secondo motivo e con deduzione di violazione degli artt. 2119 e 2697 cod.civ. nonché di vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) riferita alla contestazione di avvenute “imputazioni arbitrarie e improprie sul conto visure", il ricorrente afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere che la prassi di veicolare su tale conto operazioni ad esso non attinenti, non fosse autorizzata, dal momento che è lo stesso giudice ad affermare, contraddittoriamente, che si trattava di prassi radicata anche presso altre filiali della Banca. Aggiunge che il Tribunale ha omesso di considerare, da un lato, che la Banca non aveva minimamente provato che le operazioni contestate in ordine alla gestione del conto visure erano effettivamente “arbitrarie e improprie”, e, dall'altro, che l'unico teste ascoltato in proposito (De EO OR) aveva dichiarato che gli addebiti operati dal FE a suo carico, con accredito sul conto visure, erano perfettamente conformi alla natura di tale conto (in quanto giustificati dalle visure effettuate dalla Banca al fine di concedergli affidamenti). Assume, inoltre, che il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di disporre la riapertura dell'istruttoria per sentire gli altri titolari di conto corrente interessati dalle contestate operazioni sul conto visure ( al fine di accertare se le stesse fossero o meno rispondenti alla natura di siffatto conto), nonostante che la decisione del primo giudice di chiudere l'istruttoria fosse stata espressamente censurata nel ricorso in appello. Siffatte omissioni hanno notevolmente inficiato la pronuncia impugnata, avendo il Tribunale assunto come "scontata”, ancorchè non provata, la circostanza che le fossero operazioni contestate con riferimento al conto visure irregolari. Anche questo motivo è da rigettare. Il Tribunale ha accertato che i fatti materiali contestati dalla Banca, in relazione all'improprio utilizzo del conto visure per imputarvi operazioni del tutto diverse (e che in tal modo non risultavano correttamente evidenziate sotto il profilo contabile), trovavano ampio e convincente riscontro nelle risultanze documentali e nelle stesse ammissioni del ricorrente il quale (come si afferma a pag.9 della impugnata sentenza) non aveva negato le evidenze contabili, ma aveva precisato solo che il preteso irregolare utilizzo del predetto conto rispondeva in realtà a una prassi con 7 "risultati vantaggiosi per la Banca senza in alcun modo danneggiare la clientela, che non ha mai avanzato richieste di rimborso". Non corrisponde dunque a verità quanto si afferma nel ricorso in ordine al fatto che il giudice a quo abbia assunto come “scontata” la irregolarità delle contestate operazioni, né può trarsi dalla deposizione del teste De EO (per come trascritta in ricorso) una conclusione di segno opposto, essendosi limitato il teste a riferire che, in relazione ai fidi richiesti e concessi dalla Banca, gli venivano addebitate sul conto corrente delle spese che il FE, interpellato per chiarimenti, spiegò trattarsi di spese riguardanti le visure (il che non prova che lo fossero realmente). Quanto alla rilevata insussistenza di una prassi autorizzata, lo stesso teste IS BI (anch'esso menzionato dal ricorrente che ne trascrive la deposizione) riferisce di un “irregolare utilizzo del conto visure" per addebitarvi anche "piccole partite per le quali la filiale ha difficoltà a reperire i fondi “ al fine di 66 pareggiare i conti, mentre non accenna in nessun modo all'autorizzazione di una prassi in tal senso, onde la relativa testimonianza non vale affatto a dimostrare la tesi contraria sostenuta nel motivo di impugnazione. Senza dire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte ( vedi Cass. 21 novembre 2000 n.14997), i comportamenti del dipendente bancario, consistenti nell'avere irregolarmente posto a carico di clienti somme varie, senza rilevarle contabilmente né porle a disposizione della banca, sono da considerare di notevole gravità e lesivi dell'elemento fiduciario, anche in presenza di eventuali prassi e direttive interne, da ritenere "contra legem" e contrastanti con l'obiettivo interesse dell'istituto di credito. Infine, con riguardo alla pretesa omessa pronuncia sulla istanza di riapertura della istruttoria, vale la decisiva considerazione che il ricorrente non ha adempiuto all'onere di indicare nel ricorso per cassazione le circostanze sulle quali avrebbero dovuto deporre i testimoni per i quali era stata formulata in appello istanza di audizione, con conseguente impossibilità per questo giudice di valutarne la rilevanza 8 agli effetti di una possibile diversa decisione della causa (vedi, Cass. 21 agosto 1996 n.7692, 4 dicembre 1999 n.13566, 18 marzo 2000 n.3241). Con il terzo motivo, sempre con denuncia di violazione dell'art.2119 cod.civ. e di vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) la sentenza del Tribunale è censurata per aver ritenuto che la dichiarazione scritta rilasciata da EL RU agli ispettori della banca, nella quale affermava che era stato indotto dal FE a redigere, sotto sua dettatura, due quietanze liberatorie (circa l'avvenuta riscossione di assegni che pur posti al dopo incasso, non erano mai stati incassati) non sarebbe stata smentita dal EL in sede di prova testimoniale. Su tale punto il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della deposizione del teste FU EN, responsabile dell'ufficio ispettorato della banca, il quale ebbe a dichiarare che il EL non avanzò mai richiesta di rimborso dei predetti assegni: circostanza questa che indefettibilmente comproverebbe che, in realtà, gli importi degli assegni vennero erogati al EL. L'omessa valutazione delle dichiarazioni del FU, con le quali avrebbero dovuto essere raffrontate quelle del teste EL, ha comportato la formazione dell'errato convincimento che non vi era in atti la prova della effettiva riscossione degli assegni da parte del EL. Anche questo motivo è da rigettare ove si consideri che la mancata richiesta di rimborso degli importi degli assegni non costituisce di per sé prova della loro avvenuta riscossione, potendo avere tutt'altra giustificazione, sicchè le dichiarazioni del FU non appaiono decisive e la loro mancata valutazione non integra, perciò, vizio di motivazione giuridicamente rilevante. Nel quarto motivo, con deduzione di violazione dell'art. 2119 cod.civ. e di vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) si critica la sentenza per aver ritenuto irrilevanti "le deduzioni dell'appellante circa la inattendibilità” del teste EL RU con la motivazione che “le dichiarazioni più 9 gravi del EL nei confronti del FE si collocano prima dei pretesi vantaggi che, a dire del secondo, il primo avrebbe ricevuto dalla Banca” e si assume che tale motivazione è errata perché, in realtà, le dichiarazioni del EL agli ispettori della Banca erano state rese contestualmente al richiamo degli assegni già protestati effettuato dall'Ispettore FU. Sostiene ancora il ricorrente di aver chiesto al giudice di primo grado l'acquisizione di prova documentale e testimoniale sul punto e di aver formulato specifico motivo di appello sulla mancata ammissione delle suddette richieste istruttorie, sul quale il Tribunale ha omesso qualsivoglia pronuncia. Per rilevare la infondatezza di tale motivo è sufficiente ricordare il principio (per tutte, Cass. 12 marzo 1996 n.2008), secondo cui il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che, nel caso concreto, della ritenuta attendibilità del teste EL RU ha dato ampia e convincente giustificazione, spiegando come la sua deposizione in giudizio non smentisse le dichiarazioni da lui già rivolte per iscritto all'Ispettorato della Banca in data 12.6.96 (di essere stato cioè indotto dal FE a redigere sotto dettatura di questi e a sottoscrivere dichiarazioni non veritiere per la “necessità di mettere a posto le carte"), anzi le avvalorasse con l'ulteriore riferimento a numerosi interventi del FE diretti a contattarlo a suo favore, mentre la frase criticata dal ricorrente rappresenta, nel contesto della motivazione, solamente una considerazione aggiuntiva e del tutto marginale che nessun rilievo assume ai fini di una possibile diversa conclusione sul punto. Nel quinto motivo, ancora con deduzione di violazione dell'art. 2119 e di vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato l'addebito relativo alle operazioni dell'8.11.1995. Sostiene il ricorrente che, poiché la contestazione della Banca riguardava l'arbitraria appropriazione da parte del FE della somma di lire 10 4.000.000,e non già la utilizzazione di una contabile non firmata dall'interessato, una volta esclusa dal giudice di primo grado la ricorrenza dell'appropriazione, veniva automaticamente a mancare ogni profilo di irregolarità della condotta addebitata, non costituendo “irregolarità” il fatto di compiere una operazione di liquidazione di titoli in assenza del cliente allo sportello, dal momento che si trattava di una prassi ampiamente diffusa in tutto il sistema bancario. Parimenti infondato è questo motivo, avendo il Tribunale spiegato, come già detto, che l'asserita prassi non era autorizzata e che comunque le contestate operazioni - risoltesi in artifici contabili che avrebbero dovuto celare quanto realmente accaduto - apparivano lesive delle fondamentali esigenze di corretta contabilizzazione che, in un'attività come quella bancaria, acquistano autonoma valenza e necessitano di specifica ed indefettibile salvaguardia. Con il sesto motivo si censura la sentenza per violazione dell'art.2119 e per vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria ( art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) per non aver dato rilevo alla circostanza che la banca non aveva mai provveduto a correggere le operazioni asseritamente irregolari, disponendo il rimborso ai clienti delle somme a suo dire arbitrariamente addebitate, ovvero il recupero di quelle accreditate. Anche questo motivo è da rigettare posto che la circostanza che si dice trascurata non è certo decisiva, non costituendo il descritto comportamento del datore di lavoro un fatto idoneo a sminuire o addirittura ad escludere, come vorrebbe la difesa del ricorrente, le responsabilità obiettivamente accertate a carico del FE sulla base delle risultanze probatorie attentamente vagliate dal Tribunale. Con il settimo motivo, sempre con deduzione di violazione dell'art.2119 cod.civ. e di vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) assume il ricorrente che sarebbe contraddittoria la motivazione nella parte in cui, nell'esprimere il giudizio di lesione dell'immagine della Banca, da un lato afferma 11 che i comportamenti del FE denotavano gravi mancanze sotto il profilo del rapporto con i clienti e dall'altro non tiene in nessun conto la circostanza, benchè segnalata, che tale pregiudizio di immagine la Banca ebbe a subire per l'operato degli addetti all'Ufficio ispettorato che insinuarono nel EL RU il sospetto di non aver incassato le somme per le quali in un primo tempo aveva rilasciato dichiarazioni liberatorie al FE. Quanto poi all'assunto del Tribunale per cui i clienti sarebbero stati svantaggiati dai ritardi nel ricevere somme di loro spettanza, sostiene di che di tali ritardi la lettera di contestazione degli addebiti non fa alcuna menzione, sicchè il giudice di appello sarebbe incorso in evidente errore nel tenerne conto. Il motivo appare anch'esso privo di fondamento ove si consideri che, ancora una volta, il ricorrente estrapola una frase da un ben più ampio e complesso contesto motivazionale, nel quale al rapporto con i clienti si fa riferimento solamente come a uno dei tanti elementi che connotano di gravità il comportamento del FE, valutato peraltro come idoneo a recidere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e a costituire giusta causa di licenziamento quale proporzionata sanzione, sulla base di ben altre e prioritarie mancanze, consistenti nell'inadempimento al dovere di corretta rappresentazione contabile delle operazioni bancarie ( di particolare rilievo, data la posizione di capo agenzia rivestita dal FE ), nell'essersi il dipendente posto in più occasioni come punto di riferimento negativo per i propri sottoposti ( i quali, anziché essere indirizzati nella corretta esecuzione di varie operazioni, dovettero al contrario segnalare ai superiori non condivisibili metodiche del FE), e, principalmente, nella violazione del dovere di lealtà e correttezza verso il datore di lavoro, che il FE con artifici contabili primą ee con manovra di clienti poi tentò di tenere all'oscuro circa gli autentici termini di fatto della propria gestione. 12 14 Complessivamente può dirsi, per questo come per tutti i precedenti motivi, che le proposte censure di vizio di motivazione si risolvono nel segnalare la non adeguata valorizzazione di deduzioni difensive e di circostanze che il ricorrente ritiene rilevanti per la propria tesi, senza tuttavia porre in evidenza errori logici tali da incidere su elementi determinanti ai fini di un possibile diverso "decisum”, e nel sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e un nuovo più appagante coordinamento dei dati probatori acquisiti, che non è riconducibile alla previsione dell'art. 360 n.5 c.p.c., posto che tali aspetti del giudizio, essendo interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti di causa, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, il quale soltanto è assoggettabile al controllo della Corte di Cassazione, secondo la ricordata ipotesi normativa, risolvendosi, altrimenti, tale controllo in una non consentita revisione delle valutazioni operate e dei convincimenti espressi dal giudice del merito (Cass. 6 ottobre 1999 n.11121, 22 dicembre 1997 n.12960, 19 aprile 1996 n.3723, 24 giugno 1993 n.7000 e numerose altre conformi). Con l'ottavo motivo, deducendo violazione dell'art.4 Cost. degli artt. 2119 cod. civ. e 18 legge n.300/70, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta il ricorrente che il giudice del merito, nell'esprimere il giudizio sulla proporzionalità della sanzione espulsiva, non abbia tenuto conto della sua inesperienza derivante dal “ben altro tipo di mansioni” che pur riconosce essere state da lui disimpegnate in precedenza e della concreta collaborazione prestata ammettendo di aver commesso irregolarità. Per evidenziare l'infondatezza di questa censura è sufficiente osservare che lo svolgimento di qualsiasi mansione impone al prestatore di lavoro l'osservanza di irrinunciabili criteri di correttezza e trasparenza dei comportamenti nei quali si 13 concretizza la specifica prestazione lavorativa dedotta ad oggetto del contratto di lavoro. Lo svolgimento in precedenza di mansioni di addetto alla segreteria fidi, sottolineato dal ricorrente, non integra sotto nessun profilo una esimente o una attenuante rispetto a comportamenti che, secondo la impugnata sentenza, hanno inciso sulla corretta contabilizzazione delle operazioni, sulla correttezza del rapporto con i sottoposti, sulla lealtà nei confronti del datore di lavoro. I parametri sui quali, dal giudice di appello, è stata costruita la valutazione negativa delle condotte addebitate, costituiscono infatti parametri generalissimi e allo stesso tempo costituiscono il minimo irrinunciabile della qualità esigibile della prestazione di qualunque impiegato di banca, così che la loro inosservanza comporta il venir meno di qualsiasi fiducia, escludendo qualsiasi spazio di graduazione e di attenuazione della colpa dedotta a elemento della responsabilità contrattuale contestata. A sua volta, l'asserita accreditabilità al dipendente di un comportamento di "fattiva collaborazione” in sede di attività ispettiva disposta dal datore di lavoro, risulta, già in tesi, essere una condotta del prestatore "spinta” o “consigliata” o “necessitata” dalla iniziativa ispettiva datoriale, e non produce l'effetto automatico e obbligato di far rivivere una fiducia pregiudicata da atti, oltretutto diversi, ormai irrevocabilmente posti in essere. La prefigurazione di una teorica del ravvedimento, del ancorchè possibile in materia di politica della repressione penale dei reati, resta tutto estranea alla materia della disciplina dei licenziamenti Con il nono motivo la sentenza d'appello è infine censurata per violazione dell'art.2119 cod.civ. e per vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere ignorato la censura di intempestività del licenziamento rispetto alla contestazione degli addebiti, sollevata per il fatto che tra tale contestazione (formulata il 29.5.1996) e il recesso (intimato il 14 16.7.1996), era trascorso un mese e mezzo, senza che la Banca avesse effettuato in questo periodo alcun ulteriore accertamento. Anche questo motivo è da rigettare. E sufficiente rilevare al riguardo che è lo stesso ricorrente a segnalare iniziative assunte dall'Ispettorato della Banca proprio nel periodo controverso (in data 12.6.1996 l'ispettore FU otteneva dal EL RU una dichiarazione con la guale que smentiva quanto precedentemente dichiarato al FE), il che smentisce la tesi secondo cui la Banca non avrebbe effettuato altri accertamenti in epoca successiva alla contestazione disciplinare, avendo dimostrato, al contrario, con tali iniziative, la sua persistente volontà di verifica e di valutazione dei comportamenti posti in essere dal dipendente agli effetti del loro possibile rilievo sul piano disciplinare. Torna, nella specie, applicabile il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento disciplinare, la incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere ravvisata, nonostante il differimento del recesso, in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento, ed è perciò configurabile pure nel caso in cui un certo intervallo temporale risulti necessario per il più preciso accertamento della condotta del lavoratore e per l'adozione di più ponderate e adeguate determinazioni (vedi Cass. 23 novembre 1991 n.12617, 10 maggio 1995 n.5093, 18 aprile 1998 n.3964, 23 giugno 1999 n.6408). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
15 La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese, liquidate in lire 47,000, oltre lire 5.000.000 (cinquemilioni) per onorari, Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 Il Cons. estensore Il Presidente льв Phel IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 30 MAG. 2001 M E oggi, R P SU IL CANCELLIERE T R T O N O C I D , O L L A 0 3 S 1 O 3 S B . 5 A I T T . R D , A A N ' A S L T E L 3 S P E 7 O S - D P I 8 I - N M S 1 I G 1 N O A E D S E A I E D G T A E G , N E O E O L T S R T E T I S A R I I L G L D E E R O D 16