Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17504 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C.71783 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B . 5 MATERIA 7504702 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT LIANO TRIBUTARIA LA COR E SA CO S ZIONE TRIBUTARIA Jakes. вое Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19077/00 SACCUCCI Dott. Bruno Cron.41140 Dott. Giovanni PAOLINI -Rel. Consigliere Rep. ODDO Consigliere Ud.06/05/02 Dott. Massimo Dott. Eugenio AMARI Consigliere C.C. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere ha pronunciato la seguente DORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 71783 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CAMMUSO ANTONIO;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 179/99 della Commissione 1805 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il -1- 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che, nella sanzionata reiezione di pretesa impositiva coltivata da esso ricorrente, ha dichiarato competere al soggetto contribuente sunnominato, residente in comune compreso fra quelli colpiti dagli eventi sismici del 7/11 maggio 1984, la detrazione dal reddito dichiarato per l'anno in contestazione dell'importo delle imposte sui redditi il pagamento delle quali era 159, dal d.l. 26.V.1984 n, . stato sospeso nella L. 24.VII.1984 n. 363: convertito prospettata, per suffragare il gravame, essere la pronuncia impugnata inficiata da "violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 28; decreto legge 30 dicembre 1985 n. 449,791, art. 3, comma 2/bis; legge 27.12.1997 n. art. 13, primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art. 10; d.p.r. 597/1973, art. 2; decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.)", lasostenendo, in definitiva, non competere discussa detrazione alla controparte, contribuente, astenutasi da ogni attività difensiva nella 3 presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. trib., sent.- n. 8659 del 25.VI.2001, che, nel solco dei precedenti arresti nn. 4945 del 18.IV.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2/bis, d.l. 30.XII.1985 n. 791, come convertito nella L. 28.II.1986 n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospesi, in virtù dell'art. 13/quinquies d.l. 26.V.1984 n. 159, come convertito 24.VII.1984 n. 363, fino al 31 dicembrenella L. 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia 函 centromeridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della irpef e dell'ilor in virtù dell'interpretazione autentica recata dallo art. 28 L. 13.V.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.II.1999 n. 28, deve essere considerato come norma introduttiva di un ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. --- La sentenza impugnata si rivela resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale risultante dagli arresti citati, dal quale non vi è ragione di discostarsi, e, perciò, resiste alle critiche mossele con il delibato gravame, e merita di essere tenuta ferma. Il ricorso, corrispettivamente, va rigettato. Non va provveduto sulle spese della parte intimata, come detto, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2002. Il RelatoreRefatore Il Presidente иuno derivaمستعمfor Cielouin венгой м IL GA CRE CL ANCELLERIA DEPOSITATO 1.9 DIC. 2002 Oggi LIERE CT Amaion Casano, 5