Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14931 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
) REPUBBLICA ITALIANA 4 E 7 C 3 . A N P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO , I 1 D 9 9 E 1 - C 1 I 1 - A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D 1 U 2 I Oggetto . 149 31 02 G L мойтеfindice di poep 9 E 3 N E . T 6 S 4 I ( T T Composta dag i Ill.mi agis rati: R A Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 5517/99 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 8284/99 Consigliere Dott. Ernesto LUPO 8454/99 34946 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consiglierem Rep. Ud.05/07/02ha pronunciato la seguente SENTENZA C.C. sul ricorso proposto da: C.E.R.-CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Carlo Mitra, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati PASQUALE BISCEGLIA, ABBATE, ROBERTO MARIA giusta delega in atti;
Me ricorrente
contro
AURORA ASSICURAZIONI SPA incorporante per fusione la SIAD ASSIC SPA, con sede in Napoli, in persona del suo 2002 legale rappresentante Avv. Antonio Arbia, ノ 1531 elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA UGO DA COMO -1- 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA difesa dall'avvocato ANTONIO PASSERO, giustaMASULLO, delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
ER SCARL, DI MAURO FRANCESCO, COMUNE DI S GIUSEPPE VESUVIANO, NUOVA TIRRENA SPA;
-– intimati - e sul 2° ricorso n' 08284/99 proposto da: COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Ivan Pasquale Casillo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CER CS EMILIANO ROMAGNOLO, DI MAURO FRANCESCO, COOP ER SRL;
date intimati e sul 3° ricorso n° 08454/99 proposto da: ER SRL, in persona del legale rappresentante COOP elettivamente domiciliata in ROMA VLE pro tempore, presso lo studio dell'avvocato LUIGI38, ANGELICO NAPOLITANO, che la difende anche disgiuntamente -2- all'avvocato VITO BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SIAD ASSIC SPA, CER CS EMILIANO ROMAGNOLO, DI MAURO FRANCESCO, COMUNE DI S GIUSEPPE VESUVIANO, NUOVA TIRRENA SPA;
intimati avverso la sentenza n. 165/98 del Giudice di pace di OTTAVIANO, emessa e depositata il 29/01/98 (R.G. 721/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso principale per manifesta infondatezza, con l'assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati e con le conseguenze di legge. -3- Svolgimento del processo CH Gennaro conveniva il Comune di S. Giuseppe Vesuviano, davanti al giudice di pace di Ottaviano, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni (pari a £.859.200) subiti dalla vetrata del suo negozio danneggiata da una pietra, sita sul manto stradale e saltata al passaggio di un'autovettura. Il Comune chiamava in causa il suo assicuratore per r.c., la s.p.a. Nuova tirrena, nonché Emiliano Romagnolo), quale impresa che il CER (Consorzio aveva eseguito i lavori di metanizzazione, da cui pretendeva di essere manlevato. Il CER chiamava in causa la società coop. r.l. Edera, che aveva materialmente eseguito i lavori, da cui pretendeva di essere manlevata. Quest'ultima chiamava in causa il suo assicuratore per r.c., la s.p.a. Siad. ' Il giudice di pace, con sentenza depositata il 29.1.1998, condannava il Comune al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di £. 750.000, nonché al pagamento delle spese processuali e di precetto. Condannava il Cer a rivalere il Comune delle somme pagate in favore dell'attore, in comprese quelle processuali e di precetto. Rigettava la domanda del Cer nei confronti dell'Edera, in quanto non era stato provato che quest'ultima avesse eseguito i lavori nella zona in questione. 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Cer. Resistono con controricorso la s.p.a. Aurora Assicurazioni, incorporante la SIAD, il Comune e la coop. Edera. Questi ultimi due hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato. Hanno presentato memorie il CER ed il Comune. Motivi del ricorso 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale il CER lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, 2 c. c.p.c., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Con il terzo motivo lamenta l'omessa ed insufficiente motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c.. In tutti i suddetti motivi il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di manleva nei confronti dell'Edera, adducendo che l'obbligo di manleva non era stato provato, mentre ciò risultava dalla documentazione esibita, ed inoltre era fatto pacifico tra le parti, non essendo stato contestato.
2. Ritiene questa Corte che i tre suddetti motivi vadano esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
4 - f Essi sono manifestamente infondati e, quindi, vanno rigettati. Contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge), il ricorso per cassazione è ammesso solo per il ' mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di costituzionali e comunitarie (in quanto di rangonorme superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta ° mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Nella fattispecie, va, anzitutto osservato che il giudice di pace non ha rigettato la domanda di garanzia impropria proposta dal Cer nei confronti dell'Edera, perché non era stato pattiziamente previsto detto obbligo di garanzia, come pare sostenere il ricorrente, ma perché non era stato provato che l'Edera avesse eseguito i lavori nel luogo in questione, in altri termini perché non risultava provato che ricorressero gli estremi fattuali perché operasse la garanzia. 5 Trattasi di motivazione attinente alle circostanze fattuali, che non è né mancante né insanabilmente contraddittoria, per cui non sussiste il lamentato vizio di motivazione. secondo cui il giudice non avrebbe 3. Quanto alla censura, esaminato i documenti esibiti, va osservato che detta censura è inammissibile, in quanto, a parte il rilievo che detta omessa valutazione non integrerebbe un'ipotesi di in cassazione avverso le vizio motivazionale deducibile sentenze pronunciate secondo equità, in ogni caso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non è indicato il momento processuale in cui tali documenti sarebbero stati prodotti, né è riportato il contenuto degli stessi, in modo da poter permettere alla corte la valutazione della decisività dei documenti.
4. Egualmente manifestamente infondata è la censura di mancato rilievo che l'obbligo di manleva era nella fattispecie pacifico tra le parti. Infatti, a parte il rilievo che detto obbligo di manleva è certamente contestato dall'assicuratore dell'Edera, l'Aurora Assicurazioni (vedasi suo controricorso), che pure legittimato ed interessato a farlo, va in ogni caso rilevato dell'esistenza di un "fatto pacifico" che l'accertamento rientra nei poteri del giudice di merito (Cass. 11.1.1983,n. 195); che nella fattispecie il rigetto della domanda di manleva è stato fondato dal giudice, non sull'esclusione di 6 un obbligo pattizio in tal senso, ma sull'inesistenza delle circostanze fattuali che rendessero operante detto obbligo (esecuzione dei lavori in quella strada da parte dell'Edera).
5.1. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice ritenuto di condannare il CER al pagamento anche delle spese di precetto, pur non essendo stata la stessa proposta. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Infatti, poiché il precetto è un atto che precede l'esecuzione, le relative spese ben possono essere contenute nel precetto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo esse un accessorio di legge, alle spese processuali, come quelle di tutti gli altri atti successivi e conseguenti alla sentenza e registrazione della (notificazione, trascrizione effettivamente sostenute (cfr. sentenza), ovviamente ove Cass. 20 gennaio 1994, n. 457; Cass. S.U. 24 febbraio 1996, n. 1471; Cass. civ., 10 maggio 1984, n. 2870). Poiché dette spese, conseguono per legge, il giudice che abbia condannato la parte soccombente non solo al pagamento delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche genericamente a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda ma 7 f esplicita quell'obbligo conseguenziale, già contenuto nella legge.
5.2. Peraltro, ove l'altra parte impugni la decisione sotto questo profilo a norma dell'art. 112 c.p.c., come nella fattispecie, detta impugnazione è priva di interesse, poichè, ove anche accolta, non determinerebbe una posizione piu' favorevole per l'impugnante, in quanto, anche in assenza di detta statuizione, egli sarebbe sempre tenuto, ove già condannato al pagamento delle spese processuali, a rivalere la controparte di dette spese accessorie conseguenti alla sentenza.
6. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che il Comune doveva essere condannato al pagamento del 50% del danno e l'Edera al residuo 50%, poiché tanto risulterebbe dalla motivazione. Infatti, anzitutto, con la motivazione è stata esclusa ogni responsabilità dell'Edera ,per i motivi suddetti, ed affermata quella del CER. Inoltre la domanda era stata proposta dal danneggiato esclusivamente nei confronti del essendo stata ritenuta la responsabilitàComune, ed, solidale di quest'ultimo, correttamente questi è stato condannato al pagamento dell'intero, salvo poi rivalersi per l'intero nei confronti dell'esecutrice dei lavori per il patto di manleva, ritenuto esistente. 8 7.Il ricorso principale pertanto, rigettato, conva, conseguente assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c.. Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti gli incidentali. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute da ciascuno dei resistenti per questo giudizio di Cassazione, liquidate, per ciascuno, B AS.PA in € 19,50 ......./ per commune S.Ginseppe Vesuvions in € 11.00 per cap Edera in € 1.00 oltre quattrocentocinquanta per onorario, per per ciascuno Così deciso in Roma, lì 5 luglio 2002. Il cons. est. Qutonio Segels Il Pres i ) 4 E 7 3 C O . L A N L P , O 1 I B 9 IL CANCELLIERE C1 D E 9 1 E E - 1 N IN BA C 1 I O - DEPOSITATO IN CANCELLERA I 1 D Z 2 U A 23 OTT, 2002 . I R L T G Oggi S 9 I E 3 G IL CANCEL JERE N E E . R 6 T NN BA 4 S A I . D ( T E I T R N A E S E 9