Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 37086
CASS
Sentenza 26 aprile 2007

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Massime1

La presentazione di successive denuncie a contenuto calunnioso, aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile "novum" rispetto alla originaria accusa.

Commentario1

  • 1Calunnia: la conferma di precedenti dichiarazioni calunniose è post factum non punibile
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima In tema di calunnia, la presentazione di plurimi atti di incolpazione, nei confronti della medesima persona e per lo stesso reato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il contenuto dell'atto successivo contenga un ampliamento dell'originaria accusa, mentre integra un “post factum” non punibile ove consista nella mera conferma e precisazione dell'iniziale accusa. (Fattispecie in cui veniva sporta una prima falsa denuncia da parte del soggetto ritenuto quale autore mediato del reato, le cui dichiarazione erano successivamente confermate dall'effettivo calunniatore- Cassazione penale , sez. VI , 09/01/2018 , n. 3368). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 37086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37086
Data del deposito : 26 aprile 2007

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