Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
La presentazione di successive denuncie a contenuto calunnioso, aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile "novum" rispetto alla originaria accusa.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: la conferma di precedenti dichiarazioni calunniose è post factum non punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la presentazione di plurimi atti di incolpazione, nei confronti della medesima persona e per lo stesso reato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il contenuto dell'atto successivo contenga un ampliamento dell'originaria accusa, mentre integra un “post factum” non punibile ove consista nella mera conferma e precisazione dell'iniziale accusa. (Fattispecie in cui veniva sporta una prima falsa denuncia da parte del soggetto ritenuto quale autore mediato del reato, le cui dichiarazione erano successivamente confermate dall'effettivo calunniatore- Cassazione penale , sez. VI , 09/01/2018 , n. 3368). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 37086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37086 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 996
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 26245/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Potenza;
avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Melfi 8 giugno 2005 n. 35 nel processo a carico di:
OM NT, nato l'[...] a [...];
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Melfi 8 giugno 2005 n. 35 NT BA, imputato di calunnia in danno dell'agente della P.S. RI SA, commessa accusandolo falsamente di avergli chiesto la patente di guida con aria arrogante e senza alcun motivo, è stato prosciolto perché la condotta contestata non rientrava nella fattispecie astratta dell'abuso d'ufficio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Potenza, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché la falsità delle affermazioni dell'imputato è stata completamente trascurata in motivazione, pur costituendo rilevante momento di valutazione della fondatezza della contestazione in punto di oggettiva falsità dell'incolpazione e di consapevolezza da parte del BA dell'innocenza dell'incolpato, almeno ai fini della verifica riservata al giudice dell'udienza preliminare, limitata alla legittimità della domanda di giudizio e non alla ricerca della colpevolezza;
2. il proscioglimento è frutto di evidente errore perché si fonda sulla constatazione che il BA non ebbe ad accusare il SA di falso nella denuncia sporta il 19 luglio 1999, laddove tale incolpazione è contenuta, come da contestazione, nell'atto di opposizione del 31 marzo 2001.
L'impugnazione è infondata.
La sentenza impugnata ha prosciolto NT BA dalla calunnia ritenendo che la condotta da lui attribuita all'agente della P.S. RI SA, di avergli chiesto la patente di guida con aria arrogante e senza alcun motivo non rientrasse nella fattispecie astratta dell'abuso d'ufficio. Il proscioglimento - com'è precisato nel testo della motivazione della sentenza impugnata - è fondato sulla non configuratilità nel fatto denunciato del reato previsto dall'art. 323 c.p., per cui la veridicità dei fatti denunciati appare irrilevante. Il primo motivo di ricorso è perciò infondato. Quanto al secondo si osserva che nella predetta sentenza il G.u.p. afferma espressamente che nel capo d'imputazione sono stati contestati due fatti di calunnia, il primo con la denuncia del 19 luglio 1999 e il secondo con la richiesta di archiviazione depositata il 31 marzo 2001 nel procedimento penale n. 391/99 R.G.N.R. allora pendente a carico dell'agente SA.
Pertanto è da escludere qualsiasi errore sul punto.
E in effetti, nella seconda parte della motivazione il G.u.p. si è pronunciato espressamente sulla contestazione relativa all'opposizione all'archiviazione, sicché deve ritenersi che la motivazione del proscioglimento per cui nell'ipotesi di cui si tratta, l'accusa di falso non era contenuta nella denuncia sporta il 19 luglio 1999 ma è stata frutto di autonoma determinazione del P.M., sia riferita sia alla denuncia che all'opposizione all'archiviazione, senza che in questo possa ravvisarsi contraddittorietà e, quindi, illogicità della motivazione perché più successivi atti di incolpazione aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato integrano la commissione di più reati di calunnia quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile novum rispetto alla originaria accusa (Cass., Sez. 6, 14 ottobre 2003 n. 43018, ric. Affaticato). Pertanto, il denunciante che proponga opposizione all'archiviazione di reato diverso da quello denunciato, contestato dal P.M. di propria iniziativa sia pure sulla base dei fatti enunciati nella denuncia stessa, non commette un autonomo reato di calunnia salvo che l'opposisizione contenga elementi di accusa nuovi, che, considerati da soli o unitamente a quelli già denunciati, rendano configurabile una diversa accusa calunniosa.
Nella specie non risulta che questo presupposto di fatto si sia realizzato, per cui la decisione impugnata, che esclude la sussistenza del reato di calunnia sulla base dei fatti denunciati, anche con riferimento alla successiva opposizione all'archiviazione, appare giuridicamente corretta.
Il ricorso non può pertanto ritenersi fondato e non può essere accolto.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007