Sentenza 14 ottobre 2003
Massime • 1
La presentazione di successivi atti di incolpazione, aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile " novum" rispetto alla originaria accusa.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: la conferma di precedenti dichiarazioni calunniose è post factum non punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la presentazione di plurimi atti di incolpazione, nei confronti della medesima persona e per lo stesso reato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il contenuto dell'atto successivo contenga un ampliamento dell'originaria accusa, mentre integra un “post factum” non punibile ove consista nella mera conferma e precisazione dell'iniziale accusa. (Fattispecie in cui veniva sporta una prima falsa denuncia da parte del soggetto ritenuto quale autore mediato del reato, le cui dichiarazione erano successivamente confermate dall'effettivo calunniatore- Cassazione penale , sez. VI , 09/01/2018 , n. 3368). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2003, n. 43018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43018 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Raffaele LEONASI Presidente
Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dott. Ilario MARTELLA Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Domenico CARCANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI CO;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 28/6/2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. Loris D'AMBROSIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Sull'appello proposto da TI CO avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 23/5/2001 con la quale era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, risarcimento danni, provvisionale e spese in favore della parte civile, perché colpevole di due episodi di calunnia, aggravata per la recidiva specifica reiterata nel quinquennio e nelle condizioni di essere dichiarato delinquente abituale, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 28/6/2002, in parziale riforma del giudizio di primo grado, assolveva lo imputato dal reato di calunnia sub a) (denuncia querela ai CC. di Lucca dell'11/9/97 con incolpazione dei reati di truffa e patrocinio infedele a carico dell'Avv. Donato Bubnich, pur sapendolo innocente) perché il fatto non costituisce reato, confermando la condanna per il reato di calunnia sub b) (memoria integrativa alla denuncia querela sub a), depositata il 16/6/1998, con incolpazione del detto Avv. Bubnich dei reati di truffa e patrocinio infedele continuati, pur sapendolo innocente) e, per l'effetto, riduceva la pena ad anni due e mesi uno di reclusione, con condanna alle ulteriori spese del grado alla parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'TI, deducendo, a motivi del gravame:
1) Violazione e falsa applicazione della legge penale, posto che, ad avviso del ricorrente, la memoria integrativa depositata il 16/6/1998, altro non era che un'ulteriore affermazione di fatti già denunciati con la querela dell'11/9/97, in termini più dettagliati ma ribadenti gli stessi fatti, sicché non si trattava di due diversi episodi di calunnia ma di un unico reato, consumatosi alla data dell'originaria denuncia - querela dell'11/9/97, con incolpazione asseritamente falsa dell'Avv. Bubnich degli stessi reati di truffa e patrocinio infedele, in riferimento alle cause affidate a tale legale dall'imputato ricorrente;
2) Contraddittorietà della motivazione, posto che non era dato logicamente comprendere perché, una volta assolto il ricorrente dall'imputazione sub a) per difetto di dolo, non parimenti si fosse deciso anche in ordine all'imputazione sub b), trattandosi "della stessa identica fattispecie della prima contestazione, identica per fatti, modalità e persona offesa", sicché "se manca il dolo la prima volta, allora il dolo è assente anche nella seconda ipotesi", tenuto conto, in ogni caso, del comportamento affatto diligente del presunto calunniato nel curare gli interessi del ricorrente di cui era difensore.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, come esattamente e logicamente ha motivato il giudice di secondo grado, a prescindere dalla possibile incertezza sulla sussistenza in testa al denunciante - querelante della consapevolezza della sicura innocenza dell'incolpato, essendo in corso la definizione della vicenda ET - LI, in relazione all'imputazione sub a), agli effetti della ragionevole configurabilità dei reati di truffa e patrocinio infedele, a carico del legale, non altrettanto è a dirsi in merito alle argomentazioni sviluppate nella c.d. memoria integrativa all'originaria querela, memoria depositata il 16/6/1998, definita, a ragione, quale atto assumente "valenza autonoma rispetto alla denuncia iniziale". Dal testo dell'impugnata sentenza, infatti, risulta che i contenuti della cennata memoria si propongono, nonostante che i dubbi della vicenda ET - LI potevano ormai essere dissipati per la definizione della vicenda relativa, quale atto idoneo a "rinnovare ed arricchire" le accuse di truffa e patrocinio (non disattento, ma) infedele, con la intuibile ragionevole consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato (cfr. fo. 5).
In proposito, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di reato di calunnia, si configura ipotesi autonoma, in termini di correttezza logico - giuridica, allorché, come nella specie, tra due (o più) atti d'accusa (denunce - querele), pur restando eguale il titolo del reato configurabile in tali atti d'accusa e eguale la persona fisica accusata, si colga una prospettazione contenutistica, modale, temporale e sostanziale dei fatti denunciati che si risolve, nella progressione di tali atti, in una specificazione ed approfondimento espositivo delle vicende, tale da disegnarne uno sviluppo idoneo ad "allargare" gli orizzonti del campo di accusa, costituendo, in tal modo, un apprezzabile "novum" rispetto alla primigenia accusa.
Di qui l'infondatezza di entrambe le censure addotte, avendo i giudici della Corte territoriale motivatamente e logicamente fatto ricorso al cennato principio di diritto nel mantenere "autonome" le accuse, anche agli effetti della diversa e motivata valutazione dei fatti, in punto di dolo.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 NOVEMBRE 2003.