Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
Il delitto di calunnia è un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Ne consegue che la reiterazione di eventuali, successive, dichiarazioni di conferma della falsa accusa non può concretare ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice.
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- 1. Calunnia: la conferma di precedenti dichiarazioni calunniose è post factum non punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la presentazione di plurimi atti di incolpazione, nei confronti della medesima persona e per lo stesso reato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il contenuto dell'atto successivo contenga un ampliamento dell'originaria accusa, mentre integra un “post factum” non punibile ove consista nella mera conferma e precisazione dell'iniziale accusa. (Fattispecie in cui veniva sporta una prima falsa denuncia da parte del soggetto ritenuto quale autore mediato del reato, le cui dichiarazione erano successivamente confermate dall'effettivo calunniatore- Cassazione penale , sez. VI , 09/01/2018 , n. 3368). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? …
Leggi di più… - 2. Calunnia: è punibile l'indagato che, per difendersi, accusi una persona che sa essere innocenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all' art. 384, comma 1, c.p. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma 1, prima parte, c.p. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2009, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
2933/910
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/11/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO 1964 FRANCESCO SERPICODott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 1552/2009 Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - Dott. FRANCESCO IPPOLITO
- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) TU IR N. IL 26/08/1975
avverso la sentenza n. 2362/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 06/10/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Deli ARTURO CORTESE haye med не& confi che ha concluso per l'ann. S.r. Veen all e rights wel resto. мароти Udito, per la parte civile, l'Avv
A dhe riporta al ricorsoАндалуский, све e. Udit i difensor Avv.
Con sentenza in data 6 ottobre 2008 la Corte d'appeLL di Brescia confermava la condanna inflitta in primo grado a NT KO per il delitto di cui all'art. 368 cp., per avere, con plurime denunce, accusato falsamente, sapendolo innocente, il m.LL TI della Stazione Carabinieri di Vezzano Ligure, di abuso d'ufficio, falso, violenze e minacce, che il militare avrebbe perpetrato in suo danno, sequestrandogli un furgone, solo perché egli, nonostante le minacce e le violenze subite dal M.LL, si sarebbe rifiutato di rilasciare dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi.
Propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore, deducendo che:
1) per le violenze e minacce oggetto di accusa, e uniche condotte penalmente rilevanti, non era stata presentata querela;
2)- è stata illegittimamente ritenuta una pluralità di reati, laddove queLL che rileva penalmente è solo la prima denuncia.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato. Per quanto concerne le violenze e le minacce addebitate nelle denunce al M.LL
TI, deve osservarsi che, se da un lato è vero che è del tutto inconferente il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, circa l'ininfluenza della mancata presentazione della querela da parte del detto maresciaLL, atteso che la deduzione difensiva afferiva evidentemente alla mancanza di querela da parte del NT, dall'altro lato tale ultima circostanza non ha importanza nell'economia della vicenda, giacché le riferite violenze e minacce sono ben lungi dal poter esaurire in sé la portata della denuncia del prevenuto, che ha (falsamente) attribuito al TI un complessivo comportamento intimidatorio e abusivo (consistito nel tentativo di carpire coattivamente dichiarazioni accusatorie contro terzi e nel successivo sequestro ritorsivo del veicolo), idoneo certamente a determinare a carico dell'incolpato l'inizio di un procedimento penale d'ufficio (quanto meno per il delitto ex art. 323 cp.).
E' fondato invece il rilievo sulla illegittimità della ritenuta pluralità di reati. E' noto infatti che la calunnia è reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente, onde le successive dichiarazioni reiterative della falsa accusa non possono considerarsi ulteriori violazioni della stessa norma (Cass. sentt. N. 412 del 1967 Rv. 104239, N. 6798 del 1979 Rv. 142662, N. 1126 del 1996 Rv. 207509, N.
2880 del 1998 Rv. 210384, N. 4082 del 1998 Rv. 210215, N. 9961 del 1999 Rv.
214181). La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena (di mesi due di reclusione) inflitta ex art. 81 cp.
PQM
Visti gli artt. 615 e 620 cpp., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena di mesi due di reclusione inflitta ex art. 81 cp., che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 12 luglio 2009
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE A. Corteseс я G. de Roberto fiel기 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia LI
Serce