Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2018, n. 2380
CASS
Sentenza 11 ottobre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale di sorveglianza avesse fondato la decisione di rigetto della richiesta del beneficio su due episodi di evasione, ritenuti incompatibili con un sincero e consapevole sforzo di partecipazione al trattamento, sebbene gli stessi, in sede cognitoria, fossero stati qualificati come "fatti di particolare tenuità" ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2018, n. 2380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2380
    Data del deposito : 11 ottobre 2018

    Testo completo