Sentenza 11 ottobre 2018
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale di sorveglianza avesse fondato la decisione di rigetto della richiesta del beneficio su due episodi di evasione, ritenuti incompatibili con un sincero e consapevole sforzo di partecipazione al trattamento, sebbene gli stessi, in sede cognitoria, fossero stati qualificati come "fatti di particolare tenuità" ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2018, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2018 |
Testo completo
02380-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 3908/2018 Francesco Silvio Maria Bonito -Presidente - CC 11/10/2018- Monica Boni Teresa Liuni R.G.N. 17317/18 Roberto Binenti Carlo Renoldi - Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La IN SA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 21/2/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 2018/489 in data 21/2/2018, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato, nei confronti di SA La IN, il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 20/9/2017 del Magistrato di sorveglianza di Catania, con la quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo compreso tra il 27/10/2015 e il 27/10/2016, mentre la stessa era stata accolta in relazione al semestre successivo, dal 27/10/2016 al 27/4/2017. In particolare, il Collegio etneo aveva condiviso la valutazione del primo giudice, secondo il quale i fatti dovevano ritenersi di gravità tale da impedire la concessione del beneficio in considerazione della duplice condanna per il reato di evasione, commesso in data 12/5/2016 e 21/9/2016: episodi ritenuti sintomatici di una mancata partecipazione all'opera di rieducazione, nonostante il riconoscimento, in entrambe le occasioni, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il conseguente proscioglimento. м 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso La IN per mezzo del difensore di fiducia, avv. Salvatore Sterlino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata non abbia preso in considerazione il fatto che per entrambi i menzionati episodi di evasione La IN era stato assolto, con due sentenze ormai irrevocabili, per la "particolare tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Secondo la difesa di La IN, invero, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto quantomeno illustrare le ragioni per cui le condotte, valutate come "penalmente irrilevanti", nondimeno erano state ritenute sintomatiche della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Sotto altro profilo, il ricorrente ha dedotto come il provvedimento impugnato abbia rigettato il reclamo anche con riferimento al semestre compreso tra il 27/4/2016 e il 26/10/2016, benché l'ordinanza abbia testualmente circoscritto la non concedibilità del beneficio al semestre espiato dal 27/10/2015 al 26/4/2016, sicché la decisione, conformemente alla parte motiva, avrebbe dovuto statuire l'accoglimento del semestre successivo ossia dal 27/4/2016 al 26/10/2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). 2 en 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza ha, effettivamente, errato nello statuire che la liberazione anticipata dovesse essere rigettata "quantomeno nel primo semestre" e non anche nel secondo, nel corso del quale le violazioni erano state commesse. E, tuttavia, dal tenore testuale della motivazione appare evidente che tale statuizione sia connotata da un mero errore materiale, evincendosi, dal tenore complessivo del provvedimento, il compimento, da parte del Tribunale di sorveglianza, di una valutazione globale su entrambi i semestri in questione, in relazione ai quali è stato motivatamente ritenuto, alla luce della negativa condotta tenuta, che difettassero i presupposti di un sincero e consapevole sforzo di partecipazione al trattamento rieducativo anche nel semestre esente da rilievi.
3. In proposito, va, invero, sottolineato che non osta al negativo giudizio da parte del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza la circostanza che due cennati episodi di evasione siano stati qualificati dal giudice della cognizione come "fatti di particolare tenuità" ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Ciò in quanto la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante ai fini della eventuale concessione del beneficio invocato, oltre ad avere un oggetto differente rispetto a quello proprio della applicazione della menzionata causa di non punibilità, costituisce oggetto di un apprezzamento del tutto autonomo, con l'unico limite dell'accertamento, da parte del giudice della cognizione, dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte del richiedente.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Ren Francesco Silvio Maria Bonito ролів DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GEN 2019 IL CANCELLIERE ST IE 3