Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ее 68861 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1980 Aula A N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 0.33 24703. LA C CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N.05435/00 Dott. Stefano MONACI Consigliere 7645 Cron. CICALA Consigliere Dott. Mario Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 03/07/02 Dott. Giuseppe MARINUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto dal: N. 68861 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e dall'Ufficio del Registro di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. sono elettivamente domiciliati con il patrocinio 12, dell'Avvocatura Generale dello Stato ricorrenti -
contro
ER RM, residente a [...] in Via Le Brede II trav. 2 xpe intimata- s зора avverso la decisione n. 42/21/99, depositata il della Commissione Tributaria Regionale di 09.03.1999, Milano. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1.SVOLGIMENTO DEL RICORSO PROCESSO 1.1 Con avviso di liquidazione, l'Ufficio del Registro di Brescia richiese alla Sig.ra ER RM il pagamento dell'imposta e degli accessori dovuti in conseguenza della revoca delle agevolazioni di cui alla Legge n.408/1949 in relazione all'atto registrato il 18.10.1969 n. 4211. 1.2 La revoca fu disposta dall'Ufficio del Registro di Brescia a causa della mancata presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori prevista dall'art. 6 convertito nella Legge n. del D.L. n. 1150/1967 26/1968. RM impugnò il suddetto 1.3 La Sig.ra ER avviso di liquidazione davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Brescia, che accolse il ricorso.
1.4 In senso favorevole al contribuente si pronunciata anche la Commissione Tributaria Regionale di Milano, adita in sede di appello dall'Ufficio del Registro di Brescia, che ha escluso l'effetto della decadenza dei benefici nel caso di omessa о ritardata presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori.
1.5 L'Amministrazione delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la contribuente. La ricorrente ha presentato memoria.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Col primo motivo si deduce "la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in Legge 07 febbraio 1968, n. 26; atteso che la "fruizione delle agevolazioni previste dalla c.d. Legge Tupini deve ritenersi tuttora subordinata alla presentazione, sotto pena di decadenza, di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la detta fruizione". Con il secondo motivo si deduce "la violazione e la falsa applicazione della legge 29.04.1981 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia ai 3 sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c." in quanto "la L. 163/81 ha fissato il nuovo termine al 31.12.1985 e, pertanto, ha fissato definitivamente il termine ultimo per proporre detta denunzia al 31.12.1986. ** Né può ritenersi in contrario, come assunto dal Collegio giudicante con la impugnata sentenza, che l'operatività di detta norma sia limitata esclusivamente alle zone terremotate del Friuli".
2.2 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il primo motivo di ricorso è fondato ed ai fini dell'accoglimento sufficiente il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la denuncia di cui all'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967 n. 1150, corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza delle condizioni prescritte per poter fruire in via definitiva delle agevolazioni fiscali concesse in via provvisoria a norma della L. 2 luglio 1949 n. 408, rappresenta per il contribuente non una mera facoltà, ma un obbligo da assolvere nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del D.L. 1150 del 1967 atteso che, nonostante la mancanza di un'espressa qualificazione normativa in questo senso, tale termine deve ritenersi posto a pena di decadenza delle agevolazioni (concesse in via provvisoria}" (Cass. 19.12.1986 n.7734, Cass. 15.11.1993 n. 11239, 4 Cass. 22.09.1999 n. 10253).
2.3 Anche il secondo motivo è fondato. Questa Corte ha precisato che "la proroga al 31 dicembre 1985, disposta dall'art. 1 D.L. 22 dicembre 1981 n. 790 (convertito nella L. 23 febbraio 1982, n. 47), del termine per la fruizione delle agevolazioni tributarie nell'edilizia di cui alla legge n. 408 del 1949 e successive modifiche data dalla quale decorre il termine di un anno per la denuncia da parte del contribuente dell'adempimento degli obblighi richiesti per la conferma delle agevolazioni fruite e, alla scadenza di questo, ulteriormente il termine triennale per l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi in misura ordinaria ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 1150 del 1967 ha portata, non territorialmente limitata, ma generale, ad onta del titolo del provvedimento legislativo che la contiene" (Cass. 26.11.2001, n. 13218).
2.4 Nella fattispecie risulta accertato e non contestato che la denuncia di avvenuta ultimazione della costruzione, prevista dall'art. 6 del D.L. 11.12.1967 n. 1150, non è stata presentata nei termini di legge. Conseguentemente la sentenza impugnata, alla luce dei principi sopra riportati, deve essere cassata.
2.5 Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e 5 sopra precisati, è possibile decidere in merito in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio e conseguentemente deve rigettarsi il ricorso iniziale del contribuente.
2.6 Si appalesa equo compensare le spese dell'intero giudizio, alla luce della natura delle questioni trattate e dell'esito dei precedenti gradi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciandosi nel merito rigetta il ricorso iniziale del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 03 luglio 2002 Il Relatore ed estensore Il Presidente ༢ཀླད་ཤིང་ཐང་Alfio nocch Giuseppe Marinucci m Шаш IL CANCELLERECT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 6 MAR. 2003Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio + 6