Sentenza 24 gennaio 2000
Massime • 1
A norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso la parte privata dovrebbe essere condannata in ogni caso al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Tale disposizione si adatta all'ipotesi in cui il ricorso risulti inammissibile perché manifestamente infondato, o proposto fuori termine, o mediante difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; diversamente quando l'inammissibilità deriva dalla rinuncia al ricorso collegata alla circostanza che il ricorrente ha ottenuto in altra sede la pronuncia favorevole che si attendeva dalla stessa Corte, appare iniquo ed irragionevole condannare la parte stessa alle spese ed alla penalità aggiuntiva del pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa a ottenuta revoca di sequestro preventivo avverso il quale era stato proposto ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2000, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2000 |
Testo completo
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 24.1.2000
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere ORDINANZA
Dott. FELICE S. MANNINO Consigliere N. 324
Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO DI NUBILA rel. Consigliere N. 29259/99
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
AM UR N. A PALMANOVA IL 9.6.41 res. a Vergiate via Sempione 63
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 24.5.99 la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal PM contro ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, disponeva il sequestro preventivo di due boxes di m. 6x2,40 installati come biglietterie dello stadio Penzo.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Di Nubila;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
rilevato, in fatto e in diritto:
1. Richiesto dal PM il sequestro preventivo di due containers adibiti a biglietteria in modo più o meno "precario", il giudice per le indagini preliminari lo rifiutava. Proponeva appello il PM e il Tribunale di Venezia accoglieva l'impugnazione, disponendo il sequestro preventivo.
2. Il Tribunale motivava in relazione alla utilizzazione non precaria dei due boxes ed alla loro idoneità a costituire una violazione della normativa urbanistica ed ambientale: in particolare, art. 1 sexies della Legge 431.85.
3. Proponeva ricorso per SA lo IN deducendo erronea applicazione della normativa penale, in relazione alla precarietà delle strutture ed al fatto che il Comune di Venezia aveva più volte considerato i manufatti in parola come compatibili con l'assetto urbanistico.
4. Nelle more, il ricorrente otteneva da giudice per le indagini preliminari la revoca del sequestro, come da provvedimento 8-9.10.99 e pertanto dichiarava di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso.
5. Ciò posto, poiché il ricorrente dichiara di avere ottenuto la revoca del sequestro, il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia sopravvenuta.
6. È stata finora giurisprudenza di questa sezione condannare ugualmente il ricorrente alle spese ed ad una somma minima (lit. 500.000) in favore della Cassa delle Ammende. 7. "Re melius perpensa", ritiene questo Collegio di adottare una diversa decisione: a sensi dell'art. 616 CPP, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte privata dovrebbe essere condannata in ognì caso alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Tale disposizione appare tuttavia "pensata" per l'ipotesi in cui il ricorso risulti inammissibile perché manifestamente infondato, o proposto fuori termine, o proposto mediante difensore non abilitato al patrocinio in SA.
8. Ma quando, come nella specie, l'inammissibilità deriva da una rinuncia e questa è collegata al fatto che la persona sottoposta alle indagini ha ottenuto in altra sede la pronuncia favorevole che si attendeva dalla Corte di SA, appare iniquo ed irragionevole condannare la parte stessa alle spese ed alla penalità aggiuntiva del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2000