Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 1
La legge 30 luglio 1990, n. 218 e il D.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, con i quali sono stati privatizzati gli istituti di credito di diritto pubblico, nel garantire ai pensionati di tali istituti il mantenimento del trattamento in atto al momento della trasformazione del regime da esonerativo in integrativo, non hanno fatto rivivere la clausola statutaria cosiddetta di miglior favore già accordata ai pensionati dell'Istituto bancario San Paolo di Torino da una fonte del diritto secondaria (ma non pattizia) - qual è lo statuto della Cassa di previdenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica -, essendo questa stata soppressa in forza della preclusione operata dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942 (conv. in legge 27 febbraio 1978, n. 41) - il quale manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., attesa la ragionevolezza di una scelta legislativa nel senso dell'equiparazione dei destinatari da essa contemplati alla situazione della maggior parte dei pensionati (iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) - e mai successivamente ripristinata da altro provvedimento normativo avente pari grado nella gerarchia delle fonti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10888 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sez. -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. " -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI " -
Dott. GIOVANNI PAOLINI " -
Dott. ERNESTO LUPO " -
Dott. ROBERTO PREDEN " -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ST CO, elett.te dom.to in Roma, Via Otranto n. 18, presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Panici, che unitamente all'Avv. Michele Iacoviello lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Plinio n. 21, presso lo studio del Prof. Avv. Luigi Fiorillo, che unitamente ai Prof. Avv. Alberto Jorio e Paolo Tosi la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 8557 del 2.3.2000 (R.G. n. 1294/98). Sentita nella pubblica udienza del 9.3.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Uditi gli Avv. Michele Iacoviello e Franco D'Acunto, per delega Avv. Panici, per il ricorrente e l'Avv. Paolo Tosi per la Cassa resistente;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Antonio Martone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28 ottobre 1996 CO ST conveniva davanti al OR del lavoro di Torino la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed esponeva che, in qualità di pensionato dell'Istituto, aveva inutilmente chiesto, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Cassa e in forza della legge delega n. 218 del 1990 e del d. lgs. n. 375 del 1990, relativi alla privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, che per il periodo dal 1^ gennaio 1991 al 31 dicembre 1992 gli fosse erogato un trattamento pensionistico che, in ordine alla perequazione, prevedesse l'aggancio del trattamento stesso alla retribuzione del pari grado in servizio. Il ricorrente chiedeva, quindi, che la convenuta fosse condannata a pagargli la somma di L. 1.470.890, con riserva di proporre altra domanda per il periodo successivo.
Costituitasi in giudizio, la Cassa convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 10 luglio 1997 il OR rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal pensionato, veniva confermata dal Tribunale di Torino, con sentenza del 2 marzo 2000, in base a due distinte ragioni.
Il Tribunale osservava, in primo luogo, che l'art. 22 dello Statuto della Cassa, come aveva affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6767 del 10 luglio 1998, era divenuto inoperante al momento dell'entrata in vigore della l. 27 febbraio 1978 n. 41, la quale aveva esteso ai trattamenti esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria la perequazione automatica di cui agli artt. 9 e 10 l. 3 giugno 1975 n. 160, senza che su tale assetto avesse spiegato efficacia la normativa successivamente emanata e contenuta nella l. 30 luglio 1990 n. 218 e nel d. lgs. 20 novembre 1990 n. 357; e, in secondo luogo, che alla medesima conclusione, sfavorevole al pensionato, si perveniva anche avuto riguardo alla normativa emanata in epoca ancora successiva e costituita dal d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni nella l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale aveva sospeso ogni norma di legge o di contratto collettivo che prevedesse aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, nonché dalla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, seguita dal d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 357. con i quali il legislatore aveva fissato regole uniformi per la perequazione di tutte le pensioni senza esentare da questo riassetto i dipendenti degli enti creditizi già pensionati alla data del 31 dicembre 1990.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ST in base ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino.
Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente alle Sezioni Unite, avendo il ricorrente fatto presente che nell'interpretazione delle disposizioni di legge che regolano la materia si era verificato un contrasto all'interno della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della l. 30 luglio 1990 n. 218, del d. lgs. 20 novembre 1990 n. 357, dell'art. 9 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, dell'art. 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dell'art. 59, comma 4, della l. 27 dicembre 1997 n. 449
nonché il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e, in sintesi, sostiene: a) che con la legge n. 218 del 1990 e con il successivo d. lgs. n. 357 del 1990, con i quali sono stati privatizzati gli istituti di credito di diritto pubblico, è stato garantito ai pensionati di tali istituti il trattamento in essere di miglior favore, con la conseguenza che, essendo stato il regime pensionistico c.d. esonerativo trasformato in regime integrativo, è stato tenuto fermo il principio dell'aggancio del pensionato al pari grado in servizio;
b) che l'art. 1 della legge n. 41 del 1978 ha avuto portata temporanea, con la conseguenza che per tutto il tempo della sua durata è rimasta sospesa l'efficacia dell'art. 22 dello Statuto della Cassa, mentre, con l'entrata in vigore della normativa successiva alla legge n. 218 del 1990, la norma regolamentare ha ripreso valore, tanto è vero che la stessa è stata trasfusa nel testo più recente dello Statuto della Cassa, approvato con d.m. 27 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992.
Il ricorso è privo di fondamento.
Va preliminarmente rilevato che il contrasto interpretativo, prospettato dal ricorrente, si è manifestato all'interno della Sezione Lavoro della Corte esclusivamente sulla seconda delle due ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione emessa, ma non sulla prima, in ordine alla quale, viceversa, vi è uniformità di vedute. Pertanto, poiché la domanda proposta dal medesimo ricorrente, come si vedrà, è priva di fondatezza in relazione alla prima ragione utilizzata dal Tribunale, non occorre esaminare ne' i termini del contrasto (con le disposizioni di legge che ne sono oggetto) ne' il contenuto delle sentenze che vi hanno dato causa. Ciò premesso, va precisato che il diritto fatto valere in giudizio dal ricorrente si fonda sulla particolare disciplina che in passato era stata dettata per regolare i trattamenti di pensione elargiti ai dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico, riguardo ai quali vigevano regimi diversi da quello proprio dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e che per questa ragione venivano denominati esclusivi o esonerativi. Erano forme di previdenza esclusive quelle inerenti ai dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, risalenti alla disposizione di cui all'art. 11, allegato T all'art. 39 l. 8 agosto 1895 n. 486, in forza della quale il trattamento pensionistico veniva erogato agli interessati direttamente dagli enti datori di lavoro, mentre erano esonerativi quei regimi, come quello relativo ai dipendenti dell'Istituto S. Paolo di Torino, contemplati dalla legge 20 febbraio 1958 n. 55, in base ai quali il trattamento veniva elargito da Casse di previdenza appositamente create dai datori di lavoro e sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il cui statuto era approvato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I pensionati appartenenti ai regimi esonerativi usufruivano di un trattamento pensionistico più vantaggioso di quello stabilito per gli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria, dal momento che i meccanismi perequativi non erano regolati dalle disposizioni di carattere generale contenute nella legge 30 aprile 1969 n. 153, successivamente modificate dalla legge 3 giugno 1975 n. 160 (v. il riferimento fatto dall'art. 10 di tale legge agli indici di variazione del costo della vita calcolato dall'ISTAT), ma erano collegati agli aumenti della retribuzione del pari grado in servizio. In particolare, per quanto concerne i pensionati dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, tale regime perequativo particolarmente vantaggioso era disciplinato da una clausola contenuta nello statuto della Cassa di previdenza istituita dall'ente datore di lavoro per provvedere alla erogazione delle prestazioni previdenziali ai dipendenti che ne avevano diritto.
La situazione è rimasta invariata fino al momento dell'entrata in vigore del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito in l. 27 gennaio 1978 n. 41 (emanato in un momento di particolare tensione del fenomeno inflattivo), il quale, con l'art. 1, primo comma, eliminate le condizioni di particolare favore, ha esteso la disciplina della perequazione, dettata per il trattamento di pensione erogato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a tutte le numerose gestioni che, al pari della suddetta forma esonerativa, prevedevano un diverso regime (come quelle denominate sostitutive o integrative, anche se istituite in gestioni speciali presso l'INPS).
Questo risultato, di pressoché integrale generalizzazione del regime perequativo dei trattamenti di pensione (a parte le previste eccezioni che in questo giudizio non rilevano), è stato perseguito allo scopo di eliminare le rilevanti disparità che a quel tempo esistevano fra le varie categorie di pensionati (in questo senso v. Corte cost. 17 dicembre 1985 n. 349, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale delle suddette norme uniformatrici), non potendosi nemmeno ipotizzare l'esistenza di diritti quesiti all'integrità (dell'ammontare) della pensione. Ed invero, come più volte ha argomentato la Corte costituzionale, deve essere riconosciuta la legittimità di interventi legislativi riduttivi dei trattamenti pensionistici purché sussista l'elemento della ragionevolezza - che ricorre, fra l'altro, quando vi sia carenza di risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa - con la conseguenza che, non sussistendo alcun diritto alla intangibilità del trattamento pensionistico, nell'ammontare elargito al momento in cui ha avuto inizio l'iscrizione ad un determinato regime, deve essere esclusa l'esistenza di diritti quesiti in capo ai soggetti posti in stato di quiescenza, dato che, viceversa, il mantenimento dell'originario meccanismo di perequazione del trattamento si porrebbe in contrasto, attesa l'ingiustificata diversità di trattamento che deriverebbe tra i pensionati, con il principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione (cfr. Corte cost. 27 luglio 1995 n. 409, Corte cost. 26 luglio 1995 n. 390, Corte cost. 10 giugno 1994 n. 240). Sulla base di questi rilievi da parte della Sezione Lavoro della Corte è stato più volte affermato il principio secondo cui dal momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 942 del 1977, convertito nella l. n. 41 del 1978, il regime vigente nell'assicurazione generale obbligatoria è stato applicato anche al trattamento pensionistico erogato dalle gestioni sostitutive o integrative nonché dalle Casse di previdenza istituite presso gli enti di credito aventi (a quel tempo) natura pubblica (c.d. forme esonerative), con la conseguente eliminazione del più favorevole meccanismo di adeguamento, senza che in contrario potesse rilevare, da un lato, l'anteriorità di tale più favorevole trattamento assicurato dalle gestioni (in senso lato denominate) speciali e, dall'altro, l'essere il trattamento stesso improntato al criterio del collegamento con la dinamica salariale per il personale in servizio (cfr., fra le tante sentenze, per quanto concerne i fondi speciali di previdenza istituiti presso l'INPS, Cass. 18 luglio 1987 n. 6349 e Cass. 27 ottobre 1988 n. 5827 nonché, riguardo alle forme esonerative, Cass. 29 novembre 1988 n. 6450, Cass. 8 giugno 1991 n. 6523, Cass. 22 agosto 1991 n. 9017 e, di recente, Cass. 10 luglio 1998 n. 6767, in motivazione). Va al riguardo osservato che in tutte le sentenze che si sono occupate della abolizione del meccanismo perequativo previsto dalle forme esonerative (e della sua sostituzione con quello meno favorevole) è stato rilevato che il trattamento previdenziale erogato al personale dipendente degli istituti di credito (già di diritto pubblico) trovava la sua fonte esclusiva nello statuto di un ente pubblico previdenziale (nel caso in esame la Cassa creata dall'Istituto S. Paolo di Torino), terzo rispetto al datore di lavoro e ai lavoratori. Pertanto, poiché lo statuto, come si è detto sopra, è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica, lo stesso deve essere considerato, in relazione alla potestà autoorganizzativa dell'ente, alla stregua di una fonte secondaria del diritto, senza peraltro che al sorgere di tale fonte, in modo da poter riconoscere alla stessa anche natura convenzionale, abbia concorso una pattuizione conclusa con le rappresentanze dei lavoratori (circostanza, codesta, che non è stata non solo mai dimostrata, ma nemmeno dedotta dal ricorrente;
v., viceversa, l'accenno fatto nel ricorso per cassazione, peraltro senza approfondimento alcuno, in ordine all'istituzione dell'"Ente previdenziale S. Paolo" - distinto dalla Cassa e quindi estraneo alla controversia in esame - che sarebbe stato istituito previa conclusione di accordi collettivi). Dal che deriva che, mancando una disposizione pattizia di natura privata, la clausola che aveva per oggetto il meccanismo perequativo di miglior favore è stata definitivamente travolta - e non è stata, quindi, sospesa, come afferma il ricorrente - dalla suddetta norma di cui all'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito in l. 27 gennaio 1978 n. 41, non essendo stata successivamente ripristinata da un altro provvedimento normativo avente pari grado nella gerarchia delle fonti del diritto e, per ciò solo, idoneo a ripristinare la suddetta condizione di favore (come è avvenuto in altri settori dell'ordinamento a proposito delle gestioni speciali e delle pensioni aventi una decorrenza anteriore ad una certa data: v., ad esempio, l'art. 10 l. 15 aprile 1985 n. 140 e l'art. 7 d.l. 31 luglio 1987 n. 317,
convertito in l. 3 ottobre 1987 n. 398). Il successivo intervento legislativo non può essere individuato, come a torto sostiene il ricorrente, nella legge delega 30 luglio 1990 n. 218 e nel successivo decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, con i quali sono stati privatizzati gli istituti di credito di diritto pubblico ed è stato in pari tempo consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore, dato che tale riconoscimento ha riguardato quei regimi ancora in vigore (che sono stati trasformati in integrativi), ma non quelli ormai soppressi.
Vanno in proposito condivise le argomentazioni svolte nella sentenza n. 6767 del 10 luglio 1998, sopra indicata (alla quale il Tribunale ha fatto riferimento nel motivare la decisione emessa), atteso che con le disposizioni emanate nel 1990 è stato garantito ai suddetti pensionati il trattamento in atto al momento della trasformazione del regime (da esonerativo in integrativo), ma non è stata fatta rivivere la clausola statutaria c.d. di miglior favore - soppressa da oltre un decennio a causa della preclusione operata dal d.l. del 1977 e mai più ripristinata - con la conseguenza che, essendo stata da tempo abrogata, deve essere esclusa una successiva "riemersione" di quella clausola. Rilievi, codesti, che vieppiù dimostrano la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, nei diversi profili prospettati dal ricorrente, della norma contenuta nel suddetto art. 1 del d.l. n. 942 del 1977, considerato che il beneficio invocato dal medesimo ricorrente, già accordato da una fonte del diritto secondaria (ma non pattizia), è stato eliminato da una fonte primaria - la quale, ricorrendo il già rilevato elemento della ragionevolezza, ha equiparato la situazione dei destinatari a quella della maggior parte dei pensionati (quelli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) - senza essere in seguito ripristinato da una fonte di grado pari a quella abrogatrice.
Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, poiché non è necessario esaminare la seconda delle due ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione emessa, essendo conforme al diritto la prima, il ricorso deve essere rigettato, ma giusti motivi ricorrono per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2001