Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10888
CASS
Sentenza 7 agosto 2001

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La legge 30 luglio 1990, n. 218 e il D.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, con i quali sono stati privatizzati gli istituti di credito di diritto pubblico, nel garantire ai pensionati di tali istituti il mantenimento del trattamento in atto al momento della trasformazione del regime da esonerativo in integrativo, non hanno fatto rivivere la clausola statutaria cosiddetta di miglior favore già accordata ai pensionati dell'Istituto bancario San Paolo di Torino da una fonte del diritto secondaria (ma non pattizia) - qual è lo statuto della Cassa di previdenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica -, essendo questa stata soppressa in forza della preclusione operata dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942 (conv. in legge 27 febbraio 1978, n. 41) - il quale manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., attesa la ragionevolezza di una scelta legislativa nel senso dell'equiparazione dei destinatari da essa contemplati alla situazione della maggior parte dei pensionati (iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) - e mai successivamente ripristinata da altro provvedimento normativo avente pari grado nella gerarchia delle fonti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10888
    Data del deposito : 7 agosto 2001

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