Sentenza 3 febbraio 2012
Massime • 1
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta di chi, ricevuta una cosa per effetto della stipula di un contratto estimatorio, la trattenga dopo il termine stabilito senza pagarne il prezzo. (Fattispecie relativa a gioielli affidati all'agente "in conto visione").
Commentario • 1
- 1. Contratto estimatorioAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2012, n. 6690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6690 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/02/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 303
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 21705/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CH MA N. IL 30/05/1946;
avverso la sentenza n. 1008/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 07/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Parmisano Franco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione Di IT UR, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 7.12.2010, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Trani il 20.6.2007, per il reato di appropriazione indebita di gioielli del valore complessivo di Euro 14.402, di cui aveva ottenuto il possesso in virtù di un contratto estimatorio, ridusse la pena infettagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. La difesa deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata lo ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 646 c.p., che dovrebbe invece ritenersi esclusa, in considerazione dagli aspetti tipici del contratto regolato dall'art. 1556 c.c. e ss. o quanto meno sotto l'aspetto psicologico, potendo ravvisarsi nella condotta del ricorrente, soltanto un inadempimento di carattere civilistico.
2.1 Deduce, ancora, l'intervenuta prescrizione del reato successivamente alla sentenza di condanna.
2.2 Sono stati depositati motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Va anzitutto rilevato che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che i gioielli in questione fossero stati affidati al ricorrente "in conto visione", tanto risultando documentalmente dalla bolla di consegna della merce, ad inequivocabile riscontro delle conformi dichiarazioni della persona offesa. Ciò esclude il trasferimento della proprietà delle cose in capo al ricorrente, secondo quanto sostenuto invece dalla difesa con riferimento alla tesi della configurabilità di un contratto estimatorio. Il riferimento al contenuto dell'atto di querela formulato in ricorso è poi inconferente già per l'assorbente considerazione che la difesa non spiega per quali ragioni l'atto potrebbe essere utilizzabile oltre il limite della verifica delle condizioni di procedibilità dell'azione penale, a prescindere dall'ulteriore considerazione che nel ricorso si riportano solo singoli incisi delle dichiarazioni del querelante, con la conseguente impossibilità di riscostruire il contenuto complessivo dell'atto querelatorio ai fini dell'identificazione degli accordi intervenuti tra le parti in ordine ai gioielli in contestazione (peraltro, l'alternativa tra l'acquisto o la riconsegna della merce è compatibile anche con l'ipotesi del suo affidamento precario e momentaneo al ricorrente secondo lo schema negoziale del deposito in conto visione).
2. In ogni caso, la tesi difensiva non è stata affatto ignorata dalla Corte di merito, che ha ineccepibilmente affermato l'astratta configurabilità del delitto di appropriazione indebita anche in margine alle possibili vicende del rapporto regolato dall'art. 1556 c.c., e ss., in ciò ancorandosi a specifici arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4095 dei 27/11/1981 Cardilicchia, citata nella sentenza impugnata che ha ritenuto che la condotta di chi, dopo avere ricevuto una cosa per effetto di un contratto estimatorio, la trattenga dopo il termine stabilito senza pagarne il prezzo, integra gli estremi del reato di cui all'art. 646 c.p.).
2.1. Non ha alcuna rilevanza, al riguardo, l'indagine dogmatica sugli effetti tipici del contratto estimatorio sotto il profilo dell'incidenza sugli assetti proprietari relativi all'oggetto del rapporto, posto che comunque ne può sorgere un obbligo di restituzione della cosa ricevuta a carico dell'accipiens, in alternativa al pagamento del tantundem, con la conseguenza che nei congrui casi l'illegittima ritenzione della cosa può assumere rilevanza penale.
2.2. Ed è sotto il profilo del necessario apprezzamento delle circostanze del caso concreto che va appunto apprezzato il riferimento contenuto nella sentenza all'esito dell'azione esecutiva intrapresa dalla persona offesa, in quanto volto tra l'altro a sottolineare la pretestuosità delle argomentazioni al riguardo addotte dal ricorrente come ulteriore argomento della sua mala fede e della volontà di dissimulazione della precedente appropriazione.
3. Non si comprende poi l'affermazione difensiva secondo cui i precedenti rapporti tra le parti giustificassero la convinzione del ricorrente di potere disporre "liberamente" delle cose "salvo l'obbligo di pagarne il prezzo", essendo vero, piuttosto, che l'imputato poteva disporre dei gioielli consegnatigli dalla persona offesa solo nei limiti degli accordi contrattuali già conclusi, invariabilmente comportanti, in assenza del pagamento del controvalore in denaro della merce, l'insorgere dell'obbligo della sua restituzione in natura, tanto che si trattasse di un deposito in conto visione che di un contratto estimatorio.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente preclusione della declaratoria d'estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione, in quanto maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza d'appello (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 1, n. 24688 del 04/06/2008 Rayyan). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012