Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Per il disposto dell'art. 154 cod. proc. civ. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d'ufficio solo prima della scadenza di essi e perciò, quando siano decorsi interamente senza l'emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall'inosservanza degli stessi termini perentori. Pertanto, se il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, pur essendo ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice, ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e le controparti possono eccepirne l'estinzione ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già esaurito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON MA IS VED. D'AD in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore AR D'ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SICILIA 203, presso lo studio dell'avvocato CAPORALE ANTONIO MICHELE, che la difende unitamente all'avvocato LEILA BENHAR, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MP AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato CASELLA PACCA MASSIMO, che lo difende unitamente agli avvocati GIULIO ANTONINI, ERNESTO GARBERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MP GIANNA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1206/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 marzo 1982 MA OR convenne, davanti al Tribunale di Milano, RI RO d'AD per l'accertamento della nullità del testamento olografo con cui sua zia AR RO OR aveva istituito erede universale il coniuge della convenuta, EP SE SO, poi deceduto. La convenuta si costituì in giudizio contestando la pretesa. Successivamente, a seguito del suo decesso, fu dichiarata l'interruzione del processo la cui riassunzione avvenne, ad istanza dell'attore, nei confronti di AR D'ET. Essendo poi deceduto anche quest'ultimo, il processo fu nuovamente interrotto con provvedimento emanato nell'udienza del 19 aprile 1988. Il 18 ottobre 1988 l'attore propose ricorso per riassunzione che notificò, insieme col decreto di fissazione dell'udienza del 17 gennaio 1989 per la prosecuzione del giudizio, all'avvocato condifensore del procuratore domiciliatario del defunto. Il 5 gennaio 1989 si costituì in giudizio, con comparsa di risposta, RI LU ON, vedova di AR D'ET (in nome proprio e con esercente la patria potestà sul figlio minore AR D'ET), e si limitò a chiedere l'estinzione del giudizio.
Con ordinanza del 17 gennaio 1989 il Tribunale, rilevava la nullità della notificazione, autorizzò l'attore a notificare nuovamente il ricorso e fissò l'udienza di discussione della causa per il 30 gennaio 1989.
Contro la sentenza del Tribunale, in data 4 marzo 1991, d'accoglimento della domanda, propose impugnazione RI LU ON insistendo nel chiedere l'estinzione del processo. Con sentenza del 28 aprile 1995 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Per la Corte, a seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale, con il quale era stata fissata l'udienza del 17 gennaio 1989 per la riassunzione del processo, l'attore aveva notificato, nel termine prescritto dall'art. 163 bis cod.proc.civ. (2.11.1988), l'atto riassuntivo impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio eletto del defunto e non, come avrebbe dovuto, presso quello reale. Con comparsa del 5 gennaio 1989 gli eredi di AR D'ET si erano costituiti al solo scopo di eccepire l'estinzione del processo ed il 13 gennaio successivo l'attore aveva notificato un secondo atto di riassunzione, questa volta ritualmente, allo ultimo domicilio reale del defunto. In presenza di questa situazione, secondo la Corte, era infondate l'eccezione di estinzione del processo perché l'istanza di riassunzione era stata depositata (il 18.10.1988) tempestivamente nei sei mesi dalla declaratoria d'interruzione del processo e la invalida notifica dell'atto riassuntivo del 2 novembre 1988 per l'udienza del 17 gennaio 1989, era stata sanata dalla costituzione dei convenuti. Nè valeva obiettare che questi ultimi si erano costituiti al solo scopo di eccepire l'estinzione del processo in quanto si sarebbero potuti non costituire "non essendovi nella specie i presupposti per la estinzione e, in caso di sentenza emessa nonostante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis. cod.proc.civ., potevano proporre impugnazione per fare valere la nullità comminata dall'art. 164 cod.proc.civ. RI LU ON ricorre per cassazione in nome proprio e come rappresentante legale del figlio minore d'età, AR D'ET.
MA OR resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si denunzia la violazione degli art. 153,303,307 e 310 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360 n. dello stesso codice e si sostiene che si sarebbe dovuta dichiarare l'estinzione del processo perché il ricorso riassuntivo, essendo stato notificato invalidamente il 2 novembre 1988, si sarebbe dovuto rinotificare entro il 17 dicembre successivo, considerato che, con il decreto del Presidente del Tribunale, era stata fissata l'udienza del 17 gennaio 1989, mentre la nuova valida notificazione era stata eseguita il 13 gennaio 1989 quando l'estinzione del processo era sopravvenuta ed era stata anche eccepita. L'attore - che aveva presentato l'istanza di riassunzione nel termine prescritto di sei mesi (18.4.1988 - 18.10.1988) - per impedire detta estinzione avrebbe dovuto chiedere la concessione di un nuovo termine per la notifica prima della scadenza di quello originario prevista per il 17 dicembre 1988. Il ricorso è fondato.
Per l'orientamento prevalente di questa Corte, a norma dell'art. 154 cod.proc.civ., la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d'ufficio solo prima della scadenza di essi e, perciò, qualora siano fatti decorrere interamente senza l'emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall'inosservanza dei termini perentori. In particolare, nel caso in cui il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, pur essendo ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della prosecuzione tempestiva del processo e le controparti possono eccepirne l'estinzione ai sensi dell'art.307 cod.proc.civ., costituendosi all'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già esauritosi (sent. nn. 12640 del 1992, 3933 del 1980). Secondo un orientamento minoritario la proroga del termine ordinatorio può essere, invece, disposta anche dopo la sua scadenza, in base alla considerazione che la sua improrogabilità, prescritta dallo art. 154 cod.proc.civ., non rende perentorio il termine ordinatorio e che "lo stesso termine assegnato alla prorogabilità abbia a sua volta natura ordinatoria e non entri a far parte dell'atto procedimentare da porre in essere (sent. nn. 8711 del 1993 248 del 1992, 2322 del 1987). Deve condividersi il primo più rigoroso indirizzo soprattutto "perché, in caso contrario, si consentirebbe alla parte interessata di procrastinare a propria discrezione, una volta posto in essere l'atto richiesto per l'impedimento di una decadenza, il tempo dallo stesso legislatore improrogabilmente stabilito perché abbia a verificarsi l'immutabilità della situazione regolata". Consegue che si deve accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della stessa Corte d'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Roma 14 maggio 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 29 GENNAIO 1999.