Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 808
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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Per il disposto dell'art. 154 cod. proc. civ. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d'ufficio solo prima della scadenza di essi e perciò, quando siano decorsi interamente senza l'emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall'inosservanza degli stessi termini perentori. Pertanto, se il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, pur essendo ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice, ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e le controparti possono eccepirne l'estinzione ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già esaurito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 808
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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