Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 38999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38999 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
38999-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
composta da AN De Amicis Anna CU IA SI GI
-Presidente
- Relatore
Paola Di Nicola Travaglini. Ombretta Di Giovine
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1206
N. sent. sez. PU-23/10/2025 N.R.G. 21433/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento ometare le generalità e g aliri dall identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio Da richiesta di parte imposte dalla legge
sui ricorsi proposti da
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania
e dalla parte civile
GN HI, nata a [...] il [...]
nei confronti di
IA LE NC IA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte di appello di Catania
letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere Anna CU;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Francesca Ilardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, la declaratoria di prescrizione e la liquidazione delle spese, come da nota depositata;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Giuseppina Ferro, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Billè, difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania e il difensore della parte civile costituita hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa il 18 luglio 2022 dal Tribunale di Catania, ha assolto LE NC IA IA dal reato di calunnia, contestato al capo A), perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 570 cod. pen., contestato al capo B), per tardività della querela, revocando conseguentemente le statuizioni civili. Secondo l'accusa, ritenuta provata dal primo giudice, l'imputato era responsabile del delitto di calunnia per avere, in sede di separazione giudiziale, con atto del 17 marzo 2016, falsamente incolpato la moglie, pur sapendola innocente, del reato di maltrattamenti in famiglia, nonché del reato di cui all'art. 570, primo comma, cod. pen. perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia, abbandonava il domicilio domestico. I ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza di appello, che ha ribaltato il giudizio di condanna, per i seguenti motivi comuni.
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 368 cod. pen. e la mancanza di motivazione. Si deduce la oggettiva violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto alla data della sentenza il reato di calunnia era prescritto, come già segnalato in udienza sia dal Procuratore generale che dal difensore dell'imputato, atteso che, tenuto conto della data di commissione del fatto 18 marzo 2016- e dei peridi di sospensione, pari a 292 giorni, da aggiungere al termine massimo, la prescrizione era maturata alla data del 20 settembre 2024. La Corte di appello avrebbe, quindi, dovuto obbligatoriamente dichiarare la causa estintiva ed assolvere nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., solo nel caso di evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, invece, ha effettuato una valutazione di merito, fondata sulle espressioni contenute nel ricorso per separazione redatto dal legale dell'imputato, ritenute inidonee a configurare il reato di maltrattamenti, ma, al più, reati perseguibili a querela. In tal modo la Corte di appello ha trascurato che, specie in caso di calunnia indiretta, è sufficiente portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria, anche con scritti o informazioni, circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un fatto costituente reato che non ha commesso, la cui qualificazione giuridica spetta all'autorità giudiziaria. Il Procuratore Generale segnala l'interesse a ricorrere per ottenere la corretta applicazione della legge.
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1.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e i derivati vizi della motivazione. Richiamati i principi affermati da questa Corte in ordine al concetto di evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, si sostiene che la Corte di appello ha reso una motivazione apparente e manifestamente illogica, in quanto ha ritenuto priva di fondamento l'accusa con affermazioni apodittiche, valorizzando illogicamente elementi irrilevanti, quali la mancata trasmissione al P.m. della denuncia da parte del giudice civile della separazione e la testimonianza del legale dello IA, al quale il cliente non aveva riferito specifici episodi di maltrattamento, anziché tener conto dell'ampio materiale probatorio acquisito in dibattimento, che aveva provato la natura calunniosa dell'accusa di maltrattamenti formulata nei confronti dell'ex coniuge.
1.3. Con il terzo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 124 e 570 cod. pen. e l'apparenza e l'illogicità della motivazione. La Corte di appello non ha considerato che l'imputazione richiamava un reato permanente, commesso a partire dall'ottobre 2015; che la querela era stata sporta il 20 giugno 2016 e che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la violazione degli obblighi di assistenza familiare almeno fino al giugno 2016, per essersi lo IA disinteressato delle condizioni della moglie incinta e di ogni altra questione inerente la vita familiare, depositando il ricorso per separazione giudiziale il 5 aprile 2016, mentre erano in corso trattative per la separazione consensuale, e tenuto atteggiamenti pretestuosi dopo i fatti del 9 giugno 2016. Si segnala che la Corte di appello civile nel 2022 aveva dichiarato l'addebito nel confronti dello IA, rimarcandone il comportamento irresponsabile e di abbandono.
2. Con memoria del 13 ottobre 2025 il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorsi, ritenendo corretta la valutazione del giudice di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, che articolano motivi identici e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.
2. È infondato il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e del canone di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il giudice di appello si sarebbe dovuto limitare a rilevare l'intervenuta prescrizione del delitto di calunnia e pervenire ad un giudizio assolutorio solo in presenza dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, mancante nel caso di specie.
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Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe ecceduto nell'esame dei motivi di appello che, in presenza dell'intervenuta prescrizione, con riferimento alla statuizione penale doveva essere effettuato nei limiti fissati dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. In realtà, a differenza di quanto sostenuto nel ricorsi, in presenza di statuizioni civili, lo stesso esame va compiuto funditus ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, [...], Rv. 286880; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [...], Rv. 244273). Considerato, infatti, che l'art. 578 cod. proc. pen. prevede un potere di cognizione piena del giudice di appello alla duplice condizione della presenza della parte civile e della ricorrenza del fenomeno estintivo della prescrizione (o dell'amnistia), alle medesime condizioni le Sezioni Unite hanno ammesso l'esito assolutorio, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con prevalenza sulla causa estintiva. Ferma l'ammissibilità del ricorso della parte civile, in quanto l'assoluzione nel merito preclude ogni diverso esito dell'azione civile esercitata in sede penale, e precisato che il giudice di appello, investito dell'impugnazione da parte dell'imputato della sentenza di condanna in primo grado, in presenza della parte civile e di una causa estintiva del reato, maturata nelle more, deve, in primo luogo, vagliare la fondatezza dell'appello concernente la statuizione sui capi penali secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e pervenire all'esito assolutorio anche nei casi nei quali la prova fosse insufficiente o contraddittoria (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, [...], Rv. 286880; Sez. U, Tettamanti cit.), nel caso di specie la Corte di appello ha esaminato e ritenuto fondato il secondo motivo di appello dell'imputato con il quale si deduceva espressamente l'inidoneità del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di separazione ad integrare la calunnia indiretta, sicché, a differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, il giudice di secondo grado non ha compiuto un'analisi che non gli era consentita, avendola, invece, concentrata proprio sull'atto richiamato nel capo di imputazione, rilevando la genericità delle espressioni utilizzate e l'inidoneità delle stesse ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia, ancor prima di esaminare le risultanze dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. La sentenza chiarisce che il generico riferimento nell'atto civile ai ripetuti soprusi, affronti, minacce e persino aggressioni fisiche di cui sarebbe stato vittima lo IA ad opera della moglie, in assenza di specificazioni o riferimenti ad episodi specifici, non era in alcun modo idoneo a rendere configurabile il reato di maltrattamenti procedibile d'ufficio. In particolare, si rimarca la mancanza di riferimenti alla frequenza e all'abitualità delle condotte, quale elemento costitutivo del reato di maltrattamenti, valorizzando anche la testimonianza del legale che aveva seguito lo IA in sede civile, al quale mai questi aveva narrato fatti specifici, limitandosi a riferirgli i classici motivi di disaccordo e
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incompatibilità, che lo avevano indotto a lasciare la casa coniugale. Non risulta, pertanto, censurabile la valutazione concentrata sul contenuto dell'atto di separazione, diretto a rappresentare la conflittualità tra coniugi e la insostenibilità della convivenza per finalità conseguibili solo in sede civile, piuttosto che ad accusare falsamente la moglie del reato di maltrattamenti.
3. Infondato è anche il secondo motivo.
Non è ravvisabile la dedotta illogicità della motivazione, anche con riferimento alla calunnia indiretta, essendo pur sempre necessario che in un atto scritto siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità, tenuta a riferire ad essa, circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un fatto costituente reato che non ha commesso, e richiedendosi che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile: idoneità che i giudici di appello hanno coerentemente escluso, sottolineando l'insufficienza dei dati esposti nel ricorso per separazione, tant'è che neppure il giudice civile aveva trasmesso gli atti al P.m. affinché iscrivesse il reato di maltrattamenti a carico della GN, parte civile in questa sede, e rilevando che le condotte descritte non erano state indicate dallo stesso attore come causa di separazione con addebito, ritenuta dimostrativa della natura non strumentale del ricorso per separazione e dell'assenza di intenzionalità calunniatoria. Non risulta allora illogica la considerazione circa la configurabilità nei fatti descritti di reati procedibili a querela, non presentata, con conseguente impossibilità di dare seguito alla notizia di reato e, quindi, di configurare il reato di calunnia. Non è, infatti, configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida, atteso che, in detta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 28231 del 13/02/2019, [...], Rv. 276226; Sez. 6, n. 335 del 29/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272156).
4. Analoga valutazione va espressa per il terzo motivo. I giudici di appello hanno evidenziato che dall'istruttoria dibattimentale era pacificamente emerso che l'imputato aveva abbandonato la casa coniugale sin dall'ottobre 2015 e non vi era più ritornato, se non per prelevare i propri effetti personali nel mese successivo, restituendo le chiavi su richiesta della moglie. Pur considerando come violazioni degli obblighi di assistenza familiare la condotta di abbandono del domicilio in cui risiedeva la moglie in stato di
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gravidanza a rischio ed il successivo atteggiamento di disinteresse per le sue condizioni di salute e per le sue esigenze economiche sino alla nascita del figlio il 5 marzo 2016, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter attribuire analogo rilievo penale alle condotte successive alla nascita del figlio, valorizzate dal primo giudice - quali la presentazione del ricorso per separazione giudiziale e il rifiuto opposto alla richiesta della moglie di recarsi insieme al Caf per la richiesta del bonus bebè, giustificato dalla circostanza che i documenti erano stati trasmessi al legale della moglie-, considerate, invece, con motivazione non manifestamente illogica, meramente espressive di mancata collaborazione e di indisponibilità, ma non qualificabili come comportamenti contrari agli obblighi di assistenza, dal che discende la rilevata tardività della querela, sporta il 20 giugno 2016.
4. Al rigetto del ricorso della parte civile consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Anna Chisquolo
Il Presidente AN De Amicis
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
03 DIC 2025
IL FUNCIONISO GIUDIZIATIO IN Cirimele
Il Presidente Clidhina