Sentenza 5 luglio 2007
Massime • 1
L'omessa traduzione della convalida e del verbale di sequestro nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta che non comprenda quella italiana e la mancata nomina di un interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro compiute dalla polizia giudiziaria non sono causa di nullità del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2007, n. 32882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32882 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 05/07/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1093
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 014801/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI VA N. IL 10/10/1970;
avverso ORDINANZA del 03/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 20.3.2007 il Procuratore della Repubblica di Ancona convalidava il sequestro eseguito il 19.3.2007 dai Carabinieri del NAS di n. 102 cani provenienti dalla Grecia e trasportati su un autocarro di proprietà di NI AS, il quale si trovava alla guida del detto automezzo;
il sequestro era motivato dal fatto che a carico del predetto, in considerazione delle particolari condizioni di trasporto degli animali, veniva ravvisato il reato di cui all'art. 727 c.p.. Con ordinanza in data 3.4.2007 il Tribunale di Ancona, quale Giudice del riesame, respingeva l'impugnazione proposta dall'indagato NI AS contro il detto provvedimento di sequestro. Avverso tale ordinanza il predetto NI AS propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto due diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per carenza ed illogicità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti, affermato solo in maniera apodittica. In particolare rileva la difesa che la detenzione di animali, penalmente rilevante perché effettuata in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da produrre gravi sofferenze, non consiste nella semplice limitazione di libertà degli animali medesimi ma richiede che la stessa produca un patimento psicofisico di significativa entità, patimento che dovrà formare oggetto di adeguata prova. Tale condizione non si era verificata nel caso di specie atteso che, per come emergeva dal verbale di sequestro, nessuno dei cani trasportati era stato trovato in condizioni pessime ne' risultava aver subito maltrattamenti. D'altronde i cani erano trasportati con automezzi normalmente utilizzati per il trasporto di cavalli purosangue, ossia di animali di rilevante valore economico, per cui era facilmente intuibile che il trasporto dei cani predetti fosse stato effettuato con le più ampie garanzie per la tutela del loro benessere. E pertanto il provvedimento impugnato si appalesava chiaramente apodittico, atteso che dalla motivazione dello stesso non si evincevano le ragioni che portavano a ritenere la commissione del reato in questione da parte del ricorrente.
Il motivo è manifestamente infondato.
Giova in proposito evidenziare che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame in tema di sequestro probatorio è ammissibile solo per violazione di legge. E pertanto, in ordine all'asserita carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione circa la sussistenza degli elementi legittimanti l'applicazione della misura cautelare, rileva innanzi tutto il Collegio che per costante orientamento giurisprudenziale, in questa sede assolutamente condiviso, il controllo di legittimità demandato a questa Corte è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Così individuato l'oggetto della presente indagine, rileva il Collegio che il provvedimento in parola si sottrae ai rilievi mossi con il ricorso proposto, ove si osservi che i giudici del riesame hanno correttamente posto in evidenza quegli elementi concreti, attinenti alla fattispecie in esame, che giustificavano l'applicazione della misura impugnata. In particolare gli stessi hanno evidenziato che, alla stregua del verbale di sequestro, risultava che la separazione degli animali con pannelli in legno e transenne era non idonea;
che la superficie media a disposizione di ciascun animale, tenuto conto del numero dei cani (n. 102) rilevati al termine delle operazioni, risultava inferiore alla superficie minima prevista per i cani ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 1992, attuativo della direttiva 86/609/CE; che la programmazione del viaggio non rispettava quanto previsto dal Regolamento CE 1/2005, all. 1, capo 5^, in ordine alla durata massima del trasporto (24 ore) ed al successivo periodo di riposo (24 ore) prima dell'ulteriore proseguimento del viaggio. Di conseguenza hanno rilevato i detti Giudici che le condizioni di trasporto, soprattutto se valutate alla luce dell'intera durata del viaggio (di circa due giorni), dovevano ritenersi incompatibili con la natura degli animali, privando gli stessi della possibilità di movimento e di espansione per un considerevole lasso di tempo, e provocando quindi una sofferenza ingiustificata ed inutile.
Ci troviamo pertanto in presenza di un cospicuo quadro probatorio, correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, che manifesta chiaramente la coerenza, completezza e logicità della motivazione, di talché i rilievi sollevati dal ricorrente, secondo cui dal provvedimento impugnato non emergerebbero le ragioni che avevano portato a ritenere la configurabilità del reato contestato al ricorrente, appaiono assolutamente inconferenti. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art.143 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che il verbale di sequestro eseguito il 19.3.2007 non era stato tradotto, al pari del decreto di convalida, nella lingua greca, unica lingua conosciuta dall'indagato, ne' la redazione dello stesso era stata eseguita con l'assistenza di un interprete, quindi era stato violato un diritto fondamentale della difesa, che non poteva essere compresso dalla necessità dei militari operanti di procedere celermente. Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Sul punto ritiene il Collegio di dover ribadire che in tema di misure cautelari reali nei confronti dello straniero la mancata traduzione dell'atto nella lingua dell'indagato o la mancanza di un interprete nel corso dell'esecuzione della misura cautelare non costituisce motivo di invalidità dell'atto.
Ed invero correttamente il Tribunale ha ritenuto trattarsi di atto indifferibile ed urgente di polizia giudiziaria, per il quale non era necessaria la traduzione immediata, essendo peraltro il reperimento dell'interprete inconciliabile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo. Il Tribunale ha quindi concluso che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 143 c.p.p.. Sul punto va evidenziato che in tema di misure cautelari reali, trattandosi di atti il cui compimento non può in alcun modo essere ritardato, la mancata partecipazione dell'interprete all'attività di polizia giudiziaria riguardante lo straniero che non conosce la lingua italiana non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sul termine per l'impugnazione della eventuale misura cautelare reale del sequestro;
ed invero la mancata comprensione dell'atto esplica i suoi effetti solo sulla decorrenza del termine per impugnare il provvedimento atteso che l'indagato dovrà poi essere messo a conoscenza del contenuto del provvedimento cautelare in una lingua da lui compresa, con la conseguenza che il termine di impugnazione decorrerà dal giorno in cui l'indagato avrà preso effettiva conoscenza del contenuto dell'atto (Cass. sez. 3^, 19.11.2003, n. 59; Cass. sez. 4^, 19.11.2004 n. 265). Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007