Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'obbligo di informazione di cui all'art. 63 cod. proc. pen. - nel caso di dichiarazioni rese da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come persona indagata - rileva solo la concreta situazione conoscibile ed apprezzabile al momento in cui le dichiarazioni siano rese, essendo, pertanto, irrilevante l'applicazione di eventuali scriminanti per le quali sia necessaria un'evidenza e, comunque, un grado di certezza raggiungibile solo a seguito di apposite indagini.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2012, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/09/2012
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2240
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 393/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) T.V. N. IL (omesso) C/;
2) D.C. N. IL (omesso) C/;
3) S.N. N. IL (omesso) C/;
4) S.M. N. IL (omesso) C/;
5) S.S. N. IL (omesso) C/;
avverso la sentenza n. 11/2010 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA, del 11/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla parte impugnata della sentenza;
Udito il difensore avv. Bermone.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Assise d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 15 maggio 2009 del Giudice dell'Udienza preliminare del locale Tribunale ha, per quanto qui d'interesse, assolto T.V. , D.C. , S.N.
, S.M. e S.S. , con la formula di "non aver commesso il fatto", dal reato di cui al capo 1/a della rubrica (associazione per delinquere), ascritto a tutti, nonché da altri reati, ad essi rispettivamente contestati ai capi 7/d, 8/c, 8/d, 9/a, 9/b, 9/c, 10/a, 11/a, 11/b, 11/c, 12/c, 12/d, 14/a, 15/a, 15/b, 15/c, 16/a, 17/c, 18/a, 20/a, 21/a, 21/b, 21/c, 21/d, 21/e (riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, violazione delle leggi sull'immigrazione, violenza privata, lesioni personali e danneggiamento). La Corte di merito ha ritenuto che non esistessero a carico dei predetti prove diverse da quelle costituite dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone offese, da ritenersi però inutilizzabili, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2, dal momento che, fin dall'inizio sarebbero emersi a carico delle dichiaranti, secondo quanto risultava dai relativi verbali, indizi di reità in ordine a reati ad esse ascrivibili quali, in particolare, quelli di false generalità, falsità documentali, inottemperanza ad ordini di allontanamento dal territorio dello Stato. Ha proposto ricorso per cassazione la locale Procura generale della Repubblica, denunciando vizio di motivazione ed inosservanza dell'art. 63 c.p.p.. Ingiustificatamente ed erroneamente, sarebbe stata ritenuta operante la causa di inutilizzabilità di cui al cpv. del citato art. 63 c.p.p.: infatti le falsità documentali, aventi ad oggetto i documenti di identità delle dichiaranti, non sarebbero state perseguibili perché commesse all'estero, ne' sarebbe stato punibile l'uso dei documenti falsificati avendo le medesime concorso nella falsità; poi, non sarebbero stati da qualificare come veri e propri "indizi di reità" per i restanti reati quelli emersi a carico delle dichiaranti, avuto riguardo alla presenza di già acquisiti elementi dimostrativi del fatto che gli illeciti, teoricamente ascrivibili alle medesime, sarebbero stati commessi in stato di assoluta privazione della libertà, quale conseguenza delle condotte poste in essere dagli attuali imputati.
Sarebbero state quindi operanti le cause di giustificazione previste dagli artt. 46 o 54 c.p., in quanto, sarebbe stato trascurato l'orientamento espresso dalle S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 23868/2009, secondo cui, ai fini dell'operatività della disciplina di cui all'art. 63 c.p.p. non bastano meri sospetti o generiche ipotesi investigative, occorrendo invece che siano stati acquisiti elementi non equivoci di reità, relativi, inoltre, non a qualsiasi ipotesi di reato, ma soltanto a reati connessi a quelli attribuiti ai terzi;
e la disciplina dettata dall'art. 63 c.p.p. sarebbe inapplicabile agli atti di denuncia - querela, quali, nella specie, erano quelli prodotti dalle persone offese, nulla rilevando che si trattasse di denunce-querele non predisposte per iscritto, ma assunte a verbale dagli organi di polizia giudiziaria;
in quanto, dalle prime dichiarazioni rese da una delle persone offese (L.M. ) sarebbe emersa non la già avvenuta commissione del reato di false generalità, ma sola la possibilità che esso venisse commesso in futuro. Deduce infine erronea valutazione dalle risultanze processuali, quanto al ricorrere del reato associativo, nonché dei restanti reati ascritti al T. , così che il ricorrente chiede che le pronunce assolutorie o di riqualificazione debbano essere cassate nel merito. Ha depositato memoria la parte civile con la quale ribadisce gli argomenti sviluppati dal ricorso del Procuratore generale, chiedendo l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Pare al Collegio corretta la decisione della Corte di merito, di ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese da alcune delle p.l. dei delitti per cui si procede.
Innanzitutto, si pone in linea con la decisione n. 9200/2009 adottata da questa Corte in sede cautelare di questo procedimento, proprio con riferimento al T. , laddove era stato ritenuto che le affermazioni della L. - avendo costei, in sede di denunzia, dichiarato di trovarsi clandestinamente in Italia, di aver fornito false generalità, e di avere aggredito una concorrete sul luogo di prostituzione, sempre su disposizioni di membri dell'organizzazione - erano dichiarazioni indizianti non solo riferibili alla predetta L. , ma anche ai membri di tale organizzazione, e quindi concernenti reati connessi a quelli attribuiti alla essa ed al T. , con la conseguenza che, non essendosi provveduto alle formalità di cui all'art. 63 c.p.p., si rendeva applicabile la norma di cui al cpv. del citato articolo, comportante inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese in un momento successivo a quello della violazione dell'obbligo di informazione della dichiarante sulla sua posizione processuale.
Premesso che è irrilevante che le affermazioni delle p.l. fossero contenute in atti di denuncia orale raccolti a verbale dalla polizia giudiziaria (si trattava pur sempre di attività di polizia giudiziaria consacrata in verbale potenzialmente utilizzabile ai fini della decisione, come nel caso, per la scelta del rito), rileva il Collegio che è pacifico che la verbalizzazione non era stata interrotta quando emergevano ipotesi di reato a carico delle dichiaranti e che le stesse non erano state avvertite che a seguito delle loro dichiarazioni avrebbero potuto essere svolte indagini nei loro confronti, ne' erano state invitate a nominare un difensore. A mente dell'art. 63 c.p.p. "se davanti all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria una persona non imputata, ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'Autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate".
Come anche rilevato sopra, le ipotesi di reato configurabili nella specie sarebbero in ogni caso state quelle di false generalità e di uso falso documento di identità; per la L. anche i delitti di violenza privata e minacce.
Erroneamente il ricorrente ritiene di escludere la possibilità di configurare il delitto di cui all'art. 489 c.p. a causa della partecipazione al falso commesso all'estero; invero la costante giurisprudenza al proposito (per tutte: Sez. 5^, n. 43341 del 18/10/2005, Rv. 233080) ritiene che, poiché ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità, o che non si tratti di concorso punibile;
sussiste il reato in questione quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. Infatti (cfr. Sez. 5^, n. 7940 del 14/2/2007 Rv. 235701), le condotte di falsificazione (contraffazione o alterazione) e di uso dei documenti falsificati sono considerate in realtà dal legislatore come manifestazioni di un'unica progressione criminosa, punibile ad un unico titolo di reato. Sicché è vero che è penalmente irrilevante l'ulteriore sviluppo dell'azione criminosa nel caso di immissione in circolazione dei falsi da parte dello stesso autore della falsificazione;
ma ciò solo quando la falsificazione risulti punibile.
Pertanto nel corso delle loro dichiarazioni le ragazze avevano ammesso reati connessi con quelli oggetto del procedimento, perché in ogni caso realizzati in concorso materiale e morale con gli imputati;
ne' pare condivisibile la posizione del ricorrente laddove considera le azioni delle p.l. scriminate dall'aver agito sotto imposizione degli attuali imputati. Al fine della valutazione del ricorrere per la polizia giudiziaria dell'obbligo di informazione di cui all'art. 63 c.p.p. non può rilevare altro che la concreta situazione chiaramente conoscibile ed apprezzabile al momento, e tale non può essere l'applicazione della scriminante in parola, che avrebbe dovuto avere un'evidenza, un grado di certezza raggiungibile solo a seguito di apposite indagini. Come perspicuamente ritenuto da questa Corte (cfr. Sez. 3^, n. 2247/08 dell'11.12.2007, non massimata): "le disposizioni di cui all'art. 63 c.p.p. debbono essere interpretate alla luce del principio di stretta legalità al quale è informato il sistema di acquisizione delle prove in campo penale, onde garantire non soltanto il diritto di difesa dell'indagato, ma anche la genuinità nella formazione della prova. La ratio cui si ispirano le disposizioni contenute nella norma sopra citata non è costituita dalla sola garanzia del diritto di difesa dell'indagato, come emerge dal diverso ambito di non utilizzabilità delle dichiarazioni, quello previsto dal comma 1, che la limita alle dichiarazioni precedenti esclusivamente nei confronti della persona che le ha rese e quello di cui al comma 2, che invece ne prevede la inutilizzabilità erga omnes.
In realtà, il legislatore ha previsto e disciplinato due diverse ipotesi, alle quali ha ricollegato conseguenze diverse:
- la prima riguarda il caso in cui il dichiarante si trovi nella posizione sostanziale di soggetto che potrebbe essere indiziato di qualche reato e sottoposto ad indagini, ma l'Autorità che raccoglie la sua deposizione non conosce ancora o non è in grado di conoscere questa posizione sostanziale;
- la seconda attiene, invece, al caso in cui il soggetto avrebbe dovuto essere sentito "sin dall'inizio" come persona sottoposta alle indagini e, più in generale, quando sia stato sentito senza le previste garanzie, dopo che a suo carico siano emersi indizi di reità.
Nella prima ipotesi l'unico interesse che il legislatore ha inteso tutelare attiene al diritto di difesa del dichiarante, dal momento che il pericolo astrattamente prospettabile è che costui, non assistito adeguatamente, possa rendere dichiarazioni a sè pregiudizievoli, mentre nella seconda ipotesi l'interesse giuridico tutelato è non solo quello attinente al diritto di difesa del dichiarante, ma anche quello afferente alla genuinità dell'acquisizione della prova, mirando ad evitare - per quanto possibile - dichiarazioni accusatone compiacenti o negoziate a carico di terzi. Come è stato più volte messo in evidenza da questa Corte Suprema, la norma di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2 è intesa ad evitare non solo la violazione del diritto di difesa del dichiarante, ma anche patologici mercanteggiamenti delle Autorità inquirenti, realizzabili attraverso "l'obliterazione dei reati dai quali ci si è mossi e dei quali il dichiarante è possibile autore" (v. conf. Cass. Sez. Un. Pen., 13/12/'96, Campanelli e sez. 6 pen., 20/5/'98, Villani). Da qui la drastica sanzione dell'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni raccolte senza che il dichiarante sia stato informato della sua posizione processuale e senza che questa sia stata formalizzata in atti. Da siffatto intendimento del legislatore l'interprete deve anche ricavare orientamenti precisi per l'esatta individuazione della situazione presupposta dalla norma in esame, distinguendo l'ipotesi in cui il soggetto avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio in qualità di imputato o indagato, da quella in cui lo stesso, non sottoposto ad indagini, renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, con conseguente obbligo dell'Autorità procedente di interrompere l'esame e proseguirlo solo dopo il compimento delle prescritte formalità (v. conf. Cass. sez. 4^ pen., 1/12/'03, Falzetti;
sez. 6^ pen., 11/5/'00, Valianos;
sez. 1^ pen., 6/02/'01, Sestino;
sez. 5 pen., 5/12/'01, La Placa e 28/1/'03, Bernya).
L'interpretazione più adeguata alla ratto della norma impone di ritenere che sia nella ipotesi di dichiarazioni rese da soggetto il quale avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio quale indagato o imputato, sia in quella di deposizione resa da persona dalle cui dichiarazioni emergano indizi di reità a carico della stessa e che ciononostante abbia continuato a deporre senza che l'esame sia stato interrotto e senza che gli fossero stati dati gli avvertimenti previsti dalla legge, la sanzione è sempre quella dell'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni stesse (v. conf. Cass. sez. 3^ pen., 19/5/'05, Nikolli)". Nè incide su quanto appena rilevato la sentenza ripetutamente citata da ogni parte processuale delle Sezioni unite di questa Corte n. 23868 del 23/4/2009 (Rv. 243417). Invero dalla lettura della motivazione emerge in primo luogo, ed in sintonia con consolidato o- rientamento, quale deve essere lo spessore dell'indizio che giustifica la sanzione processuale e cioè la sussistenza prima dell'escussione di indizi non equivoci di reità e la conoscenza di tali indizi da parte dell'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante.
E nel caso di specie appare difficile negare la qualità di indizio consistente alla chiara affermazione di aver utilizzato un documento falso e di aver rilasciato false generalità durante i controlli di polizia, per fermarsi alle ipotesi più evidenti.
Secondo la citata sentenza inoltre si conferma la necessità di una connessione fra i reati addebitabili al soggetto escusso e quelli per i quali si procede, avendo osservato le S.U., che "la condizione di soggetti che sin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagine non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi (Sez. 1^, 29 gennaio 2002, n. 8099 ; Sez. 1^, 8 novembre 2007, n. 4060 )". Infine la motivazione della sentenza citata, laddove afferma che "la sanzione di cui all'art. 63 cod. proc. pen., comma 2, "opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistano prima dell'escussione indizi non equivoci di reità e tali indizi siano conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante" (Sez. 2^, 2 ottobre 2008, n. 39380 )" non postula che l'espressione "prima dell'escussione" necessariamente escluda quella fase di escussione in cui non si manifestino con il necessario spessore gli indizi di reità, ne' quindi si pone in contrasto con la condivisibile posizione esplicitata dalla sopra citata sentenza della Sez. 3^, n. 2247/08, per la quale l'espressione "prima dell'escussione" non deve intendersi come "indipendentemente da essa", ne' pare si possa ravvisare incompatibilità fra l'applicazione del disposto dell'art.63 c.p.p., comma 1, che tutela il dichiarante (e solo lui) per quanto affermato quale testimone/denunciante prima del momento in cui sarebbe dovuta intervenire l'informazione orale di garanzia, ed il disposto del comma 2 che esclude l'applicabilità erga omnes di quanto appreso dalla polizia giudiziaria dopo quel momento, sia per la tutela del dichiarante, sia per la tutela dei terzi da possibili, o possibilmente ipotizzabili, disinvolture investigative in ambiente non tutelato.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte di merito ha esattamente valutato tutti i contributi dichiarativi delle persone offese a carico delle quali sarebbero emersi indizi di reità, valorizzandone il solo contenuto utilizzabile, traendone quindi conclusioni in tema di conferma o meno dell'ipotesi accusatoria, che, posta la correttezza del metodo, non sono censurabili in questa sede perché assunte con assoluto rigore logico;
infine, le prospettazioni terminali del ricorso del Procuratore generale, di critica della valutazione di talune delle prove da parte della Corte territoriale, appaiono al Collegio non ammissibili in questa sede, finendo per chiedere rinnovata valutazione del merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013