Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2012, n. 747
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Sentenza 28 settembre 2012

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Ai fini della sussistenza dell'obbligo di informazione di cui all'art. 63 cod. proc. pen. - nel caso di dichiarazioni rese da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come persona indagata - rileva solo la concreta situazione conoscibile ed apprezzabile al momento in cui le dichiarazioni siano rese, essendo, pertanto, irrilevante l'applicazione di eventuali scriminanti per le quali sia necessaria un'evidenza e, comunque, un grado di certezza raggiungibile solo a seguito di apposite indagini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2012, n. 747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 747
    Data del deposito : 28 settembre 2012

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