Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3949
CASS
Sentenza 19 marzo 2002

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In tema di IVA, gli effetti della presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, prevista dall'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, operano - come successivamente chiarito anche dall'art. 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 - con riferimento al momento di inizio delle operazioni di verifica ed al periodo d'imposta oggetto di controllo. Ne deriva che non è consentito al contribuente, al fine di superare la presunzione, alterare il presupposto della norma mediante una "spalmatura" delle riconosciute cessioni in frode all'imposta, sugli anni anteriori a quello dell'accertamento, e che si rendono irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli anni.

In tema di contenzioso tributario, la decisione della commissione tributaria regionale di rigetto dell'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, per mancato rinvenimento dell'atto nel fascicolo, trova il suo fondamento in un accertamento di fatto, il cui eventuale errore si colloca nell'ambito dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non può costituire motivo di ricorso per cassazione, atteso che, non essendo l'avviso di accertamento un atto del procedimento, non è possibile in sede di legittimità la verifica dell'esattezza dell'affermazione del giudice di merito mediante l'esame diretto degli atti, consentito nelle sole fattispecie di nullità processuali previste dall'art. 360, n. 4, cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3949
    Data del deposito : 19 marzo 2002

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