Sentenza 19 marzo 2002
Massime • 2
In tema di IVA, gli effetti della presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, prevista dall'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, operano - come successivamente chiarito anche dall'art. 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 - con riferimento al momento di inizio delle operazioni di verifica ed al periodo d'imposta oggetto di controllo. Ne deriva che non è consentito al contribuente, al fine di superare la presunzione, alterare il presupposto della norma mediante una "spalmatura" delle riconosciute cessioni in frode all'imposta, sugli anni anteriori a quello dell'accertamento, e che si rendono irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli anni.
In tema di contenzioso tributario, la decisione della commissione tributaria regionale di rigetto dell'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, per mancato rinvenimento dell'atto nel fascicolo, trova il suo fondamento in un accertamento di fatto, il cui eventuale errore si colloca nell'ambito dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non può costituire motivo di ricorso per cassazione, atteso che, non essendo l'avviso di accertamento un atto del procedimento, non è possibile in sede di legittimità la verifica dell'esattezza dell'affermazione del giudice di merito mediante l'esame diretto degli atti, consentito nelle sole fattispecie di nullità processuali previste dall'art. 360, n. 4, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. MASSIMO ODDO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO CICALA - Consigliere -
Dott. VINCENZO DI NUBILA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 29 giugno 2000 da:
Fal.Carni S.p.A. (già Be.Ca.Sarda S.r.l. e Fal.Carni S.r.l.) - in persona dell'amministratore unico IO FA -, AG CO e FA IO, rappresentati e difesi in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. Silvio De Murtas e dall'avv. Salvatore Stavolta, presso il quale ultimo sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Marrone, n. 9
- ricorrenti -
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato - in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna - sez. 2^ - n. 115/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2001 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito per i ricorrenti l'avv. Silvio De Murtas, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata;
udito per il controricorrente l'avv. gen. dello Stato Dott. Alessandro De Stefano, che ha domandato il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso il rigetto del 1^ e 3^ motivo del ricorso e l'inammissibilità del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio IVA di Cagliari, a seguito di verifica della G.d.F. nei confronti della Beca Sarda S.r.l, dalla quale erano emerse la sottovalutazione delle rimanenze finali dell'anno 1990 e la vendita di merce acquistata senza fattura, notificava alla Fal.Carni S.r.l. - come successivamente denominata la contribuente - avviso di rettifica della dichiarazione presentata per l'esercizio 1991, mediante consegna dell'atto il 17 luglio 1996 presso il domicilio del legale rappresentante IO FA ed il 13 novembre 1996 presso la sede della società, e notificava analogo avviso il 6 luglio 1996 a CO AG, nella sua qualità di amministratore unico della società all'epoca dei fatti accertati.
I ricorsi proposti avverso la rettifica il 15 ottobre ed il 20 dicembre 1996 dalla società ed il 15 ottobre 1996 dal AG, previa riunione dei procedimenti, venivano rigettati il 29 maggio 1997, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari e la decisione, appellata dalla sola società, era confermata il 24 maggio/3 novembre 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna. Osservava il giudice d'appello che la non rinvenibilità della copia dell'atto ed il raggiungimento dello scopo non consentivano la rilevabilità dell'eccepita nullità delle notifiche dell'avviso di rettifica e che l'asserzione di una artificiosa ricostruzione da parte della G.d.F. delle differenze sulle rimanenze finali e degli acquisti non era sorretta da prove univoche e concordanti ed era smentita dai documenti rinvenuti dalla G.d.F.
Soggiungeva, poi, che era ininfluente il richiamo della contribuente alla presentazione in data 27 giugno 1992 di una dichiarazione d'imposta integrativa per gli anni dal 1986/1990, giacché il condono ex art. 50, 3^ co., l. 30 dicembre 1991, 413, non comportava alcun obbligo per l'Ufficio di assumere a base dell'accertamento relativo al 1991 i valori finali dichiarati per l'anno precedente. La Fal.Carni S.p.A., il AG ed il FA ricorrevano contestualmente per la cassazione della sentenza con tre motivi e l'intimata Amministrazione Finanziaria dello Stato resisteva con controricorso notificato il 9 novembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno dichiarati inammissibili i ricorsi del AG e del FA per il difetto della loro legittimazione all'impugnazione. Il AG, come risulta dalla sentenza impugnata e dalla proposizione avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale soltanto dell'appello della società, non aveva, infatti, ne' gravato la sentenza di primo grado, ne' partecipato al giudizio di secondo grado (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 22 marzo 2001, n. 4119; Cass. civ., sez. lav., sent. 27 ottobre 2000, n. 14206; Cass. civ., sez. 3^, sent. 1 ottobre 1999, n. 10984). Il FA, a sua volta, non è mai stato parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, giacché in entrambe le opposizione da lui formulate nei confronti dell'avviso di rettifica ha specificato di non agire in nome proprio, ma in quello della società e nella sua qualità di legale rappresentante della stessa (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 26 giugno 1992, n. 8024; cass. civ., sent. 23 aprile 1987, n. 3926). All'inammissibilità delle due impugnazioni, che investono, rispettivamente, una pronuncia ed un provvedimento divenuti definitivi nei confronti degli amministratori, ed alla carenza d'interesse su tali punti della società, consegue quella delle censure esposte nel primo motivo, nella parte in cui hanno investito la questione relativa alla validità delle notifiche dell'avviso di rettifica nei confronti dei due amministratori, e nel secondo motivo, quanto alla solidarietà in materia di IVA dei legali rappresentanti per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni civili dovute dalla persona giuridica rappresentata.
La società nella parte del primo motivo di ricorso ad essa riferibile ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 156, c.p.c., e dell'art. 60, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, giacché non sarebbe stata rilevata l'invalidità delle notifiche dell'avviso di rettifica non effettuate alla contribuente nella sede sociale, ma presso le abitazioni del cessato amministratore e di quello in carica, mediante consegna dell'atto, in quest'ultimo caso, a persona erroneamente indicata come moglie convivente dello stesso, ed era stato affermato che, in ogni caso, tali nullità sarebbero state sanate dalla costituzione della Fal.Carni.
La denuncia è inammissibile sotto un duplice profilo. La decisione di secondo grado ha disatteso l'eccezione di nullità delle notifiche dell'avviso di rettifica sul rilievo dell'impossibilità di verificarne la fondatezza, non avendo rinvenuto nel fascicolo l'atto notificato, e del raggiungimento, in ogni caso, dello scopo dell'atto di provocare l'opposizione della società.
Di tali due autonome ratio decidendi, la prima, che si richiama all'inosservanza dell'onere della parte di documentare il fondamento dell'eccezione sollevata, trova il suo fondamento in un accertamento di fatto, il cui eventuale errore si colloca nell'ambito dell'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 4, c.p.c., giacché, non costituendo l'avviso di rettifica un atto del procedimento (cfr.:
Cass. civ., sez. 5^, sent. 21 aprile 2001, n. 5924), non è possibile in sede di legittimità la verifica dell'esattezza o meno dell'affermazione del giudice di merito mediante l'esame diretto del fascicolo processuale, consentito nelle sole fattispecie previste dall'art. 360, n. 4, c.p.c. (cfr.: Cass. civ. sez. 1^, sent. 12 settembre 1997, n. 9032). La seconda, che non andrebbe neppure esaminata, avendo la prima i connotati della resistenza ed autosufficienza, non si pone in contrasto con la ritenuta inapplicabilità all'avviso di rettifica della disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali, in quanto alla stregua di tale conclusione dovrebbe escludersi che la proposizione del ricorso da parte della contribuente avverso l'atto notificato abbia potuto produrre l'effetto di impedire decadenze di diritto sostanziale eventualmente già verificatesi, ma non potrebbe riconoscersi la sussistenza di un interesse della parte, che nella specie ha dichiarato di avere depositato le copie notificate dell'atto, a fare valere con l'impugnazione dell'avviso vizi estranei alla forma dello stesso od al contenuto ed all'efficacia dell'accertamento.
Va aggiunto, infine, che la notifica dell'avviso non è avvenuta soltanto mediante consegna dell'atto presso l'abitazione dei due amministratori succedutisi nella rappresentanza della società, ma anche nella sede. della Fal.Carni e che la regolarità di quest'ultima notifica, la quale ha dato luogo ad uno dei due procedimenti promossi dalla contribuente, non è stata contestata e l'identità dell'oggetto delle controversie, successivamente riunite, escluderebbe, quindi, qualsiasi rilievo alla possibile nullità della prima delle due notifiche.
Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50, l. 30 dicembre 1991, n. 413, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione di secondo grado su un punto decisivo della controversia. La commissione tributaria regionale, non avrebbe tenuto conto che la verifica posta a fondamento dell'avviso di rettifica della dichiarazione relativa all'anno 1991 aveva interessato, in realtà, il periodo dall'1 gennaio 1989 al 13 gennaio 1991 ed aveva determinato la consistenza contabile del magazzino in tale ultima data mediante il trascinamento delle rimanenze degli anni precedenti, e non avrebbe considerato che gli ingenti ammanchi riscontrati non potevano essere frutto di vendite eseguite nei soli primi tredici giorni dell'anno 1991, ma erano necessariamente conseguenza di irregolarità commesse negli anni precedenti, che erano state sanate dalla presentazione per gli stessi di dichiarazioni integrative. In ogni caso, ove non avesse ritenuto valide e congrue tali dichiarazioni integrative, avrebbe dovuto scomputare dall'imposta accertata per l'anno 1991 le somme già versate in relazione ad esse. Il motivo è infondato.
In tema di I.V.A., costituisce presupposto obiettivo per la sussistenza della presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, stabilita dall'art. 53, 1^ co., d.p.r. n. 633/72, il non rinvenimento degli stessi nei locali, in cui il contribuente esercita la propria attività, ed in quelli ad essi equiparati, e, conseguentemente, gli effetti di tale presunzione, come successivamente chiarito anche dall'art. 4, d.p.r. 10 novembre 1997, n. 441 (regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto), operano con riferimento al momento dell'inizio delle operazioni, che abbiano portato alla constatazione di tale assenza, ed al periodo d'imposta oggetto del controllo,
Al contribuente è consentito, dunque, di superare tale presunzione mediante la dimostrazione, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati dalla norma stessa, che i beni di cui materialmente sia stata verificata la carenza sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, ovvero consegnati a terzi per un titolo non traslativo della proprietà, ma non di alterare il presupposto normativo della medesima mediante una spalmatura delle riconosciute cessioni in frode all'imposta sugli anni anteriori a quello dell'accertamento.
Nessun conseguente rilievo possono assumere le vicende tributarie relative a quegli anni ed il modo con il quale relativamente alle medesime sia stata raggiunta la definitività della posizione fiscale del contribuente e neppure, pertanto, l'eventuale presentazione relativamente ad essi, come nella specie, della dichiara ione integrativa consentita dall'art. 50, d.p.r. n. 413/91, ed il pagamento degli importi risultati dovuti al fisco in base alle stesse, fatta salva la dimostrazione, che la ricorrente non assume di avere dato, di avere recuperato nelle dichiarazioni integrative tra le operazioni imponibili la cessione di quelle rimanenze finali non rinvenute nel magazzino l'anno 1991 e di avere, quindi, già corrisposto in relazione a queste l'imposta dovuta. All'inammissibilità ed infondatezza dei motivi della società segue il rigetto del ricorso da lei proposto.
I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso della Fal.Carni S.p.A. e dichiara inammissibili i ricorsi del AG e del AL. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in L. 10.250.000, di cui L. 250.000 per spese, oltre prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2002