Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 23521
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

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Massime1

Il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia. (Nella specie è stata ritenuta molesta una sola telefonata effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta)

Commentario1

  • 1Molestia telefonica: sulla qualità del comportamento rilevante ai fini penaliAccesso limitato
    Elisa Ghizzi · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 23521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23521
Data del deposito : 22 aprile 2004

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