Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUB0108 7 /0 1 O L 4 L 7 O 3 . B N ) E , E E 1 G N 9 9 O A IN NOME DEL POR LO ITALIANO 1 I P - Z 1 I A 1 - R D 1 T ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E I Oggetto G C L I E NULLITA' 9 R D 3 U A SEZIONE PRIMA CIVILE NOTIFICAZIONE I E D G 6 E DELLA T 4 E . N mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N T E CITAZIONE . T S T E R S A I ( R.G.N. 10063/99 Dott. Mario CORDA - Presidente Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Consigliere Cron. 2322 Dott. Massimo BONOMO Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. Ud. 12/10/2000 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta co IL SO sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. 3000 DI BELLA IGNAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA #1 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE VIALE MEDAGLIE D'ORO 232, presso l'avvocato GERACI O., rappresentato e difeso dagli avvocati RUSSO ANTONINO e RUSSO FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
CB220596 MINNITI MA;
intimata pace di avverso la sentenza n. 38/99 del Giudice di MESSINA, depositata il 03/02/99; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1803 udienza del 12/10/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore 1 SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 3 febbraio 1999, il Giudice di Pace di Messina ha condannato ZI Di LL, proprietario dell'autovettura ME 514494 al risarcimento del danno liquidato in £. 700.000, oltre interessi legali e ri- valutazione monetaria, in favore di MA NI per l'incidente stradale verificatosi in danno dell'auto di costei il 29 aprile 1996 nella locale via Argentieri di Messina ed ascritto a fatto e colpa esclusivi del con- ducente dell'auto appartenente al Di LL. Per la cassazione di questa sentenza ZI Di LL ha proposto ricorso per due motivi;
la NI non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo, il Di LL, denunciando vio- lazione degli art.140, 143 e 180 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto validamente instaurato il contraddittorio in conseguenza della no- tifica dell'atto di citazione eseguita con il rito di 2 cui all'art.143 cod. proc. civ. senza considerare: a) che difettava il requisito soggettivo dell'ignoranza da parte del richidente o dell'ufficiale giudiziario della propria residenza, sita in via Consolare Pompea n.5 e risultante dal proprio certificato di residenza e pe- raltro nota alla contropare che vi aveva in precedenza inviato l'atto di mssa in mora e successivamente noti- ficato la sentenza impugnata;
b) che non ricorreva nep- pure il dato oggettivo dell'impossibilità del supera- mento della condizione di ignoranza di cui si è det- to, posto che dalla stessa relata di notifica si evince- va che nel condominio di via Consolare Pompea n.5 abi- tano ben due condomini dal nome Di LL;
per cui era sufficiente all'ufficiale giudiziario chiedere quale dei due avesse il prenome ZI;
c) che era stata ese- irritualmente perfino la notifica ai sensiguita dell'art.143 cod.proc.civ. pochè l'ufficiale giudizia- rio non aveva depositato copia dell'atto, come pre- scritto dalla norma, né presso la casa comunale di Mes- sina, né presso l'albo del giudice di Pace della stessa città. _ Il ricorso è fondato. Premesso, infatti, che è pacifico nella giurispru- denza di questa Corte che le sentenze decise dal giudi- ce di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma 3 dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per Cassazione, per violazione della legge processuale (Cass.sez.un. 716/1999; 4384/1999; 2599/1999), il Col- legio osserva che il procedimento di notificazione di- sciplinato dall'art.143 cod. proc. civ., di cui nel caso si è avvalsa MA NI per notificare la citazione introduttiva del giudizio al ricorrente, trova applica- zione soltanto quando si ignori il luogo di residen- za, dimora o domicilio del destinatario e tale ignoranza non sia superabile con le ricerche e richieste di in- formazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza. nella fattispecie lo stato di "non conoscenza" Ma, della parte e dell'ufficiale giudiziario circa l'effettiva residenza del ricorrente è esclusa, anzi- tutto, dalla stessa relata di notifica della citazione (che questa Corte può esaminare essendo stato denuncia- to un error in procedendo) ove è attestato che il Di LL risiedeva proprio nella via C.Pompea n.5 di Mes- sina;
e, quindi, dalla sentenza impugnata che ha dato atto che a costui era ritualmente pervenuta la racco- mandata-diffida inviatagli dalla controparte presso la residenza di via Consolare Pompea n.5; ed infine dal fatto che sempre presso la sudetta residenza gli è sta- ta notificata anche la sentenza impugnata (prodotta in 4 atti) il successivo 15 marzo 1999. Pertanto la circostanza, evidenziata dall'ufficiale giudiziario, che nello stesso edificio risiedesse anche un secondo condomino con lo stesso nome DI LL", non rendeva il ricorrente irreperibile, come è necessario per la notifica con le modalità di cui all'art. 143 cod. proc. civ., ma comportava la assunzione da parte della NI e/o dell'ufficiale giudiziario delle op- portune informazioni suggerite dall'ordinaria diligen- za, onde accertare quale dei due condomini avesse il no- me completo "ZI Di LL" e corrispondesse dunque al soggetto notificando;
che aveva comunque residenza anagrafica certa proprio nella via Consolare Pompea n.5 sudetta. La sentenza impugnata che ha ritenuto validamente instaurato il contraddittorio, malgrado la nullità del- la notifica dell'atto di citazione, perché eseguita con il rito delle persone irreperibili, pur non ricorrendo- ne i presupposti, va pertanto cassata senza rinvio. Le spese di questo grado del procedimento vanno gravate sulla NI, rimasta soccombente e si liquida- no in favore del ricorrente come da dispositivo;
mentre nessuna pronuncia va emessa in ordine a quelle del giu- dizio di merito in quanto il Di LL cui l'esito è stato favorevole non era ivi costituito. 5
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna MA NI al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità che li- quida in favore del ricorrente in complessive £.. .587. 200.... di cui £. 500.000 per onorario di di- fesa. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Mario Cor Salvatore Salvago CORTE SUPREMA P ASSAZIONE P O IL CANCALUERE Dopockate Andica Manshi 26 GELL 2001 CELLIERE 6