Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10176 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Contratto 0176 YARE03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE 13669/00 22648 Dott. Olindo Consigliere - SCHETTINO, Cron. 1 2701 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 23/01/03 - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SRL IN LIQ, in persona del MA COSTRUZIONE pro tempore CC ND, liquidatore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che lo difende VITALIANO AMICONI, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
IL, elettivamente domiciliato in ROMA CALO' F CRISPI 89, presso lo studio dell'avvocato LEONE VIA PONTECORVO, che lo difende, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente 132 - -1- avverso la sentenza n. 587/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato GENTILI Aurelio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PONTECORVO LEONE, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Mr. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 settembre 1988 il Tribu- nale di Roma adito da LI AL nei confronti della s.r.l. MA ZI pronun- ciò la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto preliminare del 3 giugno 1995, con cui essa si era obbligata a vendere all'attore, per il prezzo complessivo di lire 670.000.000, due appartamenti di cui non era proprietaria, e la condannò alla restituzione della somma lire 120.000.000, oltre agli inte- ressi, che aveva ricevuto in acconto. Impugnata dalla MA ZI, la decisio- ne è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 22 febbraio 2000 ha rigettato il gravame, ritenendo che «il carattere costitutivo della forma scritta, prevista ad substantiam dall'art. 1351 c.c. per la stipula di un contratto preliminare di compravendita immobi- liare, priva di rilevanza ogni allegazione della promittente venditrice in ordine all'incidenza della conoscenza successivamente acquisita dal promissario in ordine all'altruità della cosa (contestata dal AL), non essendo di tutta evidenza conforme al diritto ritenere possibile, 13669/2000 3 Min a valenza del tutto in dipendenza di un fatto di un preliminare di neutra, il trasformarsi vendita di un bene immobile, che si dichiari essere di proprietà della parte promittente, in un preliminare di vendita di cosa altrui, e ciò in dipendenza di una circostanza inidonea a modificare l'incontro delle volontà negoziali, consacrato in atto scritto>>. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. MA ZI, in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. LI AL si è costituito con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la s.r.
1. MA ZI, denunciando viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1351 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.», lamenta che il giudice di secondo grado ha travisato il senso dell'atto di appello, con il quale non si era affatto sostenuto che il contratto in questione fosse stato trasformato da preliminare di vendita di cosa propria in preli- minare di vendita di cosa altrui, ma invece si era dedotto che il negozio ab initio aveva questa 13669/2000 seconda natura, in quanto LI AL era stato sempre consapevole della non appartenenza dei due immobili alla società che aveva promesso di trasferirglieli, sicché l'obbligazione poteva efficacemente essere adempiuta procurando l'ac- quisto direttamente dal terzo proprietario. La doglianza va disattesa. 5 Il Tribunale aveva accolto la domanda di ri- soluzione per inadempimento proposta dall'attore, osservando che alla scadenza del termine pattuito per la conclusione del contratto definitivo «la MA non aveva (e non aveva mai avuto) la pro- prietà del bene da trasferire e non era quindi in grado di farla acquistare al AL», al quale aveva soltanto offerto di farlo aderire alla cooperativa edilizia cui appartenevano gli immo- bili oggetto del preliminare, il che però inte- grava «una non esatta esecuzione della prestazio- data la evidente differenza tra lo "status"ne, di socio di cooperativa edilizia, sia pure asse- gnatario del bene, e quello di vero proprietario dello stesso». In ordine a questo decisivo e assorbente argomento la società MA ZI, nell'adire la Corte di appello, non aveva formu- lato specifiche contestazioni, essendosi limitata 13669/2000 5 a contraddirlo genericamente, per insistere sulla tesi della conoscenza, da parte del AL, dell'altruità dei due appartamenti in questione. Ma l'assunto (si riferisse a una consapevolezza già iniziale, ○ invece sopravvenuta, come l'ha inteso il giudice di secondo grado) non poteva comunque portare all'accoglimento del gravame, + dato che non investiva la ratio decidendi che effettivamente era stata posta a fondamento della sentenza impugnata. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le La parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 23 gennaio 2003 Что Вашет Spatare IL CANCELLIERE C1 Dati a LA D'AN DEPOSITATO I CANCELLERIA 26 GIU. 2003 IL CANCELLIERE GI Roma 13669/2000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30.9.03 serie 4 al n. 32517 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filippi Scarpino)