Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di notificazione degli atti, è legittima la procedura prevista dall'art. 154 cod. proc. pen. (nella specie: notifica alla persona offesa) quando quest'ultima sia domiciliata in un Paese straniero e abbia omesso di eleggere domicilio nello Stato, non applicandosi in tale ipotesi, le norme di cui agli artt. 727 e ss. del codice di rito in materia di rogatorie all'estero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2004, n. 6725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6725 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 13/12/2004
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 2249
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 044284/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI EM LM N. IL 27/07/1958;
avverso DECRETO DI ARCHIVAZIONE del 20/05/2003 GIP TRIBUNALE di FORLÌ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. AR Favalli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 20.5.2003 il GIP del Tribunale di Forlì ha disposto F archiviazione del procedimento penale nei confronti di ED CE e AG UI, persone sottoposte alle indagini per omicidio colposo (art. 589 c.p.) di DI EM AR, avvenuto il 24.5.2002 presso il Reparto di geriatria dell'Ospedale Morgagni- Pierantoni di Forlì.
DI EM LM, figlio della persona deceduta e parte offesa nel procedimento penale, ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento del succitato decreto per violazione del contraddittorio, ed in particolare per essere stati omessi sia l'avviso della fissazione dell'udienza camerale ex art. 409, 2^ comma, c.p.p., sia l'avviso ex art. 408 c.p.p., inficiati dalla nullità dell'avviso trasmesso ex art. 154 c.p.p..
Il ricorrente, premesso di avere tempestivamente comunicato la propria dichiarazione di domicilio in Locamo (Svizzera), alla via Buetti 6, ha censurato il ricorso alla procedura di notificazione prevista dall'art. 154 c.p.p., sicché, dopo che gli era stata spedita il 3.12.2002 raccomandata r.r., con invito ad eleggere il proprio domicilio nel territorio italiano, e trascorso il tempo di compiuta giacenza per la sua temporanea assenza, il plico veniva rispedito al mittente, e le successive notifiche venivano eseguite in Cancelleria ai sensi del 4^ comma dell'art. 154 c.p.p.. Il ricorrente ha invece sostenuto di avere ripetutamente richiesto con memorie che le notifiche fossero eseguite al proprio domicilio reale in Svizzera.
Il DI EM ha inoltre sostenuto l'irregolarità delle notifiche per non essersi fatto ricorso alla rogatoria, valutato che le norme di diritto internazionale sono gerarchicamente superiori a quelle di diritto interno, e tra l'Italia e la Svizzera vige un accordo di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, essendo stato recepita la Convenzione Europea di Strasburgo.
In data 29.11.2004, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 c.p.p., contestando la richiesta del P.G. di legittimità di rigettare il ricorso.
Va premesso che le rogatorie all'estero (c.d. rogatorie attive), disciplinate dagli artt. 727 e ssgg. c.p.p., riguardano attività giurisdizionali invasive della sovranità territoriale di un altro paese, per cui, assumendo la questione una valenza in tema di rapporti internazionali tra Stati autonomi, è necessario ricorrere ad una procedura che coinvolga anche il Ministro della Giustizia. Analoghe garanzie valgono per le persone che possono essere coinvolte in provvedimenti restrittivi della libertà personale, come il testimone, il perito e, soprattutto, l'imputato, tanto che l'art. 728 ne prevede la privazione della libertà personale solo in determinati ed eccezionali casi, qualora siano citati (per il dibattimento) con rogatoria.
Nella specie, l'art. 154 c.p.p. dispone una procedura di notificazione per soggetti portatori di interessi meramente civilistici (e cioè la parte offesa, la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per l'ammenda) di maggiore semplicità, prevedendo che - una volta avuta conoscenza del procedimento penale a carico di altre persone nel territorio nazionale, in un procedimento in cui si possa esercitare o possano subire l'azione civile - gli stessi eleggano domicilio in Italia (1^ comma dell'art. 154), altrimenti le notifiche verranno effettuate mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
Tale disciplina tiene opportunamente distinta l'attività giurisdizionale penale, e soprattutto quella istruttoria, finalizzata necessariamente ad acquisire all'estero (ad es. un sequestro) prove che non si possono raccogliere nel territorio nazionale, e che quindi lo Stato destinatario della rogatoria deve valutare se consentire o meno (pur avviandosi gli Stati verso una sorta di collaborazione internazionale nella repressione dei reati, soprattutto di grave allarme sociale), dalla effettuazione di mere notifiche, che, principi costituzionali di celerità processuale, pur nella salvaguardia del contraddittorio, tendono a concentrare nel territorio nazionale (art. 111 Cost). Peraltro, anche in tema di notifiche, il legislatore ha tenuto distinta la particolare posizione dell'imputato da quelle delle altre parti, portatori di meri interessi civili, sicché l'art. 169 c.p.p., che disciplina appunto le modalità delle notificazioni all'imputato all'estero - dopo una prima procedura comune alle altre parti processuali (invio della raccomandata r.r. e termine, anche se più ampio, per effettuare l'elezione di domicilio), dispone che le notificazioni siano eseguite mediante consegna al difensore, e non con deposito in cancelleria, come dispone invece l'art. 154 c.p.p. per le altre parti.
Ne consegue che nella specie la notifica non andava eseguita mediante rogatoria, ne' tanto meno andavano osservate le norme elvetiche sulla consegna dell'atto a mani proprie (circostanza accennata dal ricorrente nella parte conclusiva del ricorso), non estendendosi l'assistenza internazionale a procedure che non ledono in alcun modo le rispettive sovranità territoriali, ne' pongono in pericolo principi fondamentali della tutela del destinatario, come ad esempio la libertà personale.
Pertanto, la normativa di cui all'art. 154 c.p.p. non contrasta con le forme di cooperazione internazionale, ne' vi è la necessità di coinvolgere il Ministro della Giustizia per attività che non hanno stretto rilievo giurisdizionale.
Essendo, pertanto, pacifico che nella specie si applicano le norme di diritto interno, ed in particolare l'art. 154 c.p.p., ed avendo il ricorrente formulato esclusivamente la censura di non avere ricevuto nè l'avviso della richiesta di archiviazione da parte del P.M. (art. 408 c.p.p.), ne' quello di fissazione dell'udienza camerale ex art. 409, 2^ comma, c.p.p., in quanto entrambi affetti da nullità per essere stati depositati in cancelleria ai sensi del 1^ comma del citato art. 154, nullità da escludere per non essere fondate le ragioni esposte dal ricorrente, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005