CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 16146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16146 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: NI ON nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2025 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NO LO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Luigi BI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. sentito, per l'imputato, l'avvocato Paola Tindara Paladina, che insiste per l'accoglimento delle conclusioni depositate, alle quali si riporta, e insiste per l'inammissibilità del ricorso perché tardivo. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 554- ter cod. proc. pen. all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI ON in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica a lei ascritto, per mancanza della condizione di procedibilità della querela. L'imputazione (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) riguardava l'impossessamento di energia elettrica mediante manomissione dell'impianto Penale Sent. Sez. 5 Num. 16146 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA RO AN Relatore: CAVALLONE CI Data Udienza: 28/01/2026 2 posto a Randazzo (CT), via P. Mattarella s.n.c., di cui la NI aveva la disponibilità, realizzato attraverso l'alterazione del misuratore (innesto di uno shunt tra la saldatura del filo amperometrico e il polo di fase), artifizio idoneo a determinare un errore nella registrazione dei consumi pari al -86,92%, fatto accertato fino al 27 novembre 2021. È stata espressamente contestata l’aggravante di aver agito “su cose destinate a pubblico servizio”. Il Tribunale, pur dando atto della materialità della condotta, ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, contestata nel capo d’imputazione, evidenziando che, nel momento in cui l'energia transita per il contatore dell'utente contrattualizzato, essa perda la sua connotazione pubblicistica per divenire bene privato;
ne è conseguita, in applicazione del d.lgs. 150/2022, la procedibilità a querela per il furto aggravato dal solo mezzo fraudolento, sicché, non essendovi querela (avendo E-Distribuzione S.p.A. proposto denuncia), il giudice ha emesso pronuncia di non luogo a procedere per assenza di querela. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Il ricorrente censura la decisione laddove ha escluso la natura di "cosa destinata a pubblico servizio" dell'energia elettrica sottratta mediante manomissione del contatore. Si argomenta che, per giurisprudenza consolidata, sarebbero "cose destinate a pubblico servizio" quelle la cui fruizione è devoluta alla generalità dei consociati, a prescindere dalle modalità materiali della sottrazione;
ne deriva che la manomissione del contatore non eliderebbe la destinazione pubblicistica e il reato dovrebbe ritenersi procedibile d'ufficio, rendendo irrilevante l'assenza di querela. 3. Con memoria del 21/12/2025, la difesa dell'imputata ha eccepito che il Procuratore Generale avrebbe dovuto proporre appello, e non ricorrere al ricorso immediato per Cassazione, essendo l'impugnazione tramite appello nel caso de quo l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile. Ha, inoltre, dedotto la tardività del ricorso, per violazione dell’art. 585 cod. proc. pen., in quanto proposto in data 14 ottobre del 2025, ben oltre il termine per impugnare previsto, atteso che la sentenza è stata emessa il 26 settembre del 2025 con motivazione contestuale e lettura in udienza. Ha, infine, evidenziato l’infondatezza del ricorso nel merito. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per Cassazione – unico mezzo di impugnazione effettivamente esperibile ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen. («Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2») – non è inammissibile per tardività. Invero, ai sensi dell’art. 585, comma 1, cod. proc. pen., «il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; […]». Secondo quest’ultima disposizione: «conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata». Tuttavia, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen., «i termini previsti dal comma 1 decorrono: […] d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello». Al riguardo, infatti, l’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., prevede che «l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello». Nel caso di specie, la comunicazione è avvenuta il 2 ottobre 2025, il che rende sicuramente tempestivo il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania depositato il 15 ottobre 2025. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La questione sottoposta al vaglio di questo Collegio attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto e, segnatamente, alla persistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., relativa al fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio, nel caso di furto di energia elettrica commesso mediante la manomissione del contatore, con le conseguenti ricadute sul regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Nella sentenza impugnata si descrive il fatto come la "manomissione tramite l’innesto di uno shunt (filo rosso e filo bianco intrecciati) tra la saldatura del filo rosso amperometrico ed il polo di fase dell’ingresso dell'interruttore". Orbene, tale descrizione indica chiaramente una modalità di manomissione del contatore finalizzata al prelievo di energia elettrica ai danni dell'ente erogatore attraverso un bypass, parziale o totale, che impedisce allo stesso di registrare 4 correttamente i consumi. Invero, lo "shunt" (letteralmente, deviazione o collegamento in parallelo) è, per definizione, un ponte elettrico, sicché il flusso di energia, invece di passare interamente all'interno del sensore del contatore, che ne contabilizza il transito, attraversa, per parte consistente o per la sua totalità, il filo aggiunto, con il risultato che tale parte non viene misurata dal sensore del contatore, che mostrerà un consumo inferiore alla realtà. Del resto, il Tribunale non spiega, altrimenti, se davvero l’energia fosse appresa una volta passata regolarmente il circuito amperometrico, a quale altro soggetto – che la pagherebbe – sarebbe stata sottratta l’elettricità. Alla luce di tale premessa, rilevabile dalla ricostruzione fattuale del provvedimento impugnato, può ben dirsi che coglie nel segno la doglianza del Procuratore Generale, atteso che l’energia elettrica viene sottratta all’ente erogatore, non certo a un non meglio precisato suo fruitore. L'attribuzione all'imputata della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., per essere stato commesso il reato di furto su bene destinato a pubblico servizio - così da renderlo perseguibile d'ufficio – appare, allora, non solo corretta in diritto, ma – prima ancora – giustamente contestata nel capo d'imputazione e illegittimamente esclusa dal giudice di merito sulla base di una errata interpretazione della natura del bene sottratto. In proposito, va ricordato che integra l’aggravante in parola la «sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543-01; così pure Sez. 4, n. 968 del 04/12/2025, dep. 2026, non massimata): tanto indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell'ente erogatore o del fruitore del bene, dall'eventuale danno provocato all'apparecchio destinato alla fornitura e dall'effettivo nocumento arrecato alla somministrazione di energia ad altri utenti, in ragione della natura pubblica del servizio sotteso alla sua fornitura (così Sez. 4 n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422-01, in motivazione, che cita la conforme Sez. 5, n. 33824 del 05/06/2023, ZIno, non massimata). Proprio tale connotazione e la dimensione pubblica e collettiva dell'interesse attinto, comportano la punizione più grave e la scelta del legislatore del 2022 di non estendere anche a tale ipotesi il novellato regime di procedibilità a querela di parte. L'aggravante in questione mira a punire più severamente e d’ufficio, dunque, l'azione ablativa dell'agente in quanto pertinente ad un bene che, per 5 volontà del proprietario o del detentore, è destinato ad un uso di pubblico vantaggio. 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel ritenere che la supposta "consegna" (traditio) dell'energia – non si comprende a favore di chi – ne muti destinazione e natura. Come detto, non è in discussione la contestazione dell’aggravante, perché il capo d'accusa, nella specie, non solo cita espressamente l'art. 625 n. 7 cod. pen., ma descrive la condotta di manomissione del misuratore volta a sottrarre energia all'ente erogatore, facendo esplicita menzione della “aggravante di aver commesso il fatto […] su cose destinate a pubblico servizio”. Va considerato, inoltre, che la condotta addebitata all'imputata consiste nell'impossessamento, mediante sottrazione, di energia elettrica in danno di E- Distribuzione S.p.A. (indicato nel capo d’imputazione con la precedente denominazione di “Enel”), ente che notoriamente gestisce, sia pure nel contesto di un mercato liberalizzato, un servizio pubblico essenziale, di erogazione dell’energia elettrica, nell'interesse della collettività. La natura pubblicistica del servizio reso da tale Ente promana da variegate fonti normative, tra le quali (come ricorda Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Rv. 288533-01, in motivazione), in rapida rassegna, possono elencarsi: l'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas;
le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tra l'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas di cui alla L. 14 novembre 1995 n. 481 (recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"). 3.3. Risulta dunque di ogni evidenza che all'imputata sia stato attribuito un comportamento integrativo di un furto che ha per oggetto una cosa destinata a servizio pubblico, il cui flusso è stato oggetto di intercettazione e di indebita asportazione mediante la manomissione del contatore: non solo e non tanto, dunque, per le caratteristiche soggettive e strutturali dell'organismo che distribuisce l'energia a cui il capo d’imputazione e la sentenza fanno riferimento (che possiedono comunque valenza orientativa ai fini della comprensione della contestazione: così ancora Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Rv. 288533-01, in motivazione), ma anche per l’esplicita menzione, nella contestazione, all’art. 625, 6 n. 7, cod. pen. e alla “aggravante di aver commesso il fatto […] su cose destinate a pubblico servizio”, e per il chiaro accertamento dell’apprensione del bene direttamente dalla fonte erogatrice (con il detto “shunt”) e non certo da un soggetto privato a cui la stessa era stata regolarmente erogata e registrata. Come è pure palese l’errore in diritto di aver considerato quel bene divenuto – pur senza che sia mai stato realmente acquistato dal privato – di natura privata, sol perché appreso mediante manomissione del contatore. 4. Trattandosi, come detto, dell’unico mezzo di impugnazione esperibile ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., e non di ricorso per saltum, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., non può trovare applicazione il comma 4 di tale ultima disposizione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio, che dovrà attenersi ai principi di diritto anzidetti e, in particolare, a quello secondo cui il furto di energia elettrica commesso mediante manomissione e allaccio diretto alla rete pubblica è aggravato dalla sottrazione di bene destinato a pubblico servizio ed è, conseguentemente, procedibile d'ufficio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO LO ZI OS AN IC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NO LO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Luigi BI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. sentito, per l'imputato, l'avvocato Paola Tindara Paladina, che insiste per l'accoglimento delle conclusioni depositate, alle quali si riporta, e insiste per l'inammissibilità del ricorso perché tardivo. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 554- ter cod. proc. pen. all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI ON in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica a lei ascritto, per mancanza della condizione di procedibilità della querela. L'imputazione (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) riguardava l'impossessamento di energia elettrica mediante manomissione dell'impianto Penale Sent. Sez. 5 Num. 16146 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA RO AN Relatore: CAVALLONE CI Data Udienza: 28/01/2026 2 posto a Randazzo (CT), via P. Mattarella s.n.c., di cui la NI aveva la disponibilità, realizzato attraverso l'alterazione del misuratore (innesto di uno shunt tra la saldatura del filo amperometrico e il polo di fase), artifizio idoneo a determinare un errore nella registrazione dei consumi pari al -86,92%, fatto accertato fino al 27 novembre 2021. È stata espressamente contestata l’aggravante di aver agito “su cose destinate a pubblico servizio”. Il Tribunale, pur dando atto della materialità della condotta, ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, contestata nel capo d’imputazione, evidenziando che, nel momento in cui l'energia transita per il contatore dell'utente contrattualizzato, essa perda la sua connotazione pubblicistica per divenire bene privato;
ne è conseguita, in applicazione del d.lgs. 150/2022, la procedibilità a querela per il furto aggravato dal solo mezzo fraudolento, sicché, non essendovi querela (avendo E-Distribuzione S.p.A. proposto denuncia), il giudice ha emesso pronuncia di non luogo a procedere per assenza di querela. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Il ricorrente censura la decisione laddove ha escluso la natura di "cosa destinata a pubblico servizio" dell'energia elettrica sottratta mediante manomissione del contatore. Si argomenta che, per giurisprudenza consolidata, sarebbero "cose destinate a pubblico servizio" quelle la cui fruizione è devoluta alla generalità dei consociati, a prescindere dalle modalità materiali della sottrazione;
ne deriva che la manomissione del contatore non eliderebbe la destinazione pubblicistica e il reato dovrebbe ritenersi procedibile d'ufficio, rendendo irrilevante l'assenza di querela. 3. Con memoria del 21/12/2025, la difesa dell'imputata ha eccepito che il Procuratore Generale avrebbe dovuto proporre appello, e non ricorrere al ricorso immediato per Cassazione, essendo l'impugnazione tramite appello nel caso de quo l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile. Ha, inoltre, dedotto la tardività del ricorso, per violazione dell’art. 585 cod. proc. pen., in quanto proposto in data 14 ottobre del 2025, ben oltre il termine per impugnare previsto, atteso che la sentenza è stata emessa il 26 settembre del 2025 con motivazione contestuale e lettura in udienza. Ha, infine, evidenziato l’infondatezza del ricorso nel merito. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per Cassazione – unico mezzo di impugnazione effettivamente esperibile ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen. («Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2») – non è inammissibile per tardività. Invero, ai sensi dell’art. 585, comma 1, cod. proc. pen., «il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; […]». Secondo quest’ultima disposizione: «conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata». Tuttavia, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen., «i termini previsti dal comma 1 decorrono: […] d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello». Al riguardo, infatti, l’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., prevede che «l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello». Nel caso di specie, la comunicazione è avvenuta il 2 ottobre 2025, il che rende sicuramente tempestivo il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania depositato il 15 ottobre 2025. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La questione sottoposta al vaglio di questo Collegio attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto e, segnatamente, alla persistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., relativa al fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio, nel caso di furto di energia elettrica commesso mediante la manomissione del contatore, con le conseguenti ricadute sul regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Nella sentenza impugnata si descrive il fatto come la "manomissione tramite l’innesto di uno shunt (filo rosso e filo bianco intrecciati) tra la saldatura del filo rosso amperometrico ed il polo di fase dell’ingresso dell'interruttore". Orbene, tale descrizione indica chiaramente una modalità di manomissione del contatore finalizzata al prelievo di energia elettrica ai danni dell'ente erogatore attraverso un bypass, parziale o totale, che impedisce allo stesso di registrare 4 correttamente i consumi. Invero, lo "shunt" (letteralmente, deviazione o collegamento in parallelo) è, per definizione, un ponte elettrico, sicché il flusso di energia, invece di passare interamente all'interno del sensore del contatore, che ne contabilizza il transito, attraversa, per parte consistente o per la sua totalità, il filo aggiunto, con il risultato che tale parte non viene misurata dal sensore del contatore, che mostrerà un consumo inferiore alla realtà. Del resto, il Tribunale non spiega, altrimenti, se davvero l’energia fosse appresa una volta passata regolarmente il circuito amperometrico, a quale altro soggetto – che la pagherebbe – sarebbe stata sottratta l’elettricità. Alla luce di tale premessa, rilevabile dalla ricostruzione fattuale del provvedimento impugnato, può ben dirsi che coglie nel segno la doglianza del Procuratore Generale, atteso che l’energia elettrica viene sottratta all’ente erogatore, non certo a un non meglio precisato suo fruitore. L'attribuzione all'imputata della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., per essere stato commesso il reato di furto su bene destinato a pubblico servizio - così da renderlo perseguibile d'ufficio – appare, allora, non solo corretta in diritto, ma – prima ancora – giustamente contestata nel capo d'imputazione e illegittimamente esclusa dal giudice di merito sulla base di una errata interpretazione della natura del bene sottratto. In proposito, va ricordato che integra l’aggravante in parola la «sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543-01; così pure Sez. 4, n. 968 del 04/12/2025, dep. 2026, non massimata): tanto indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell'ente erogatore o del fruitore del bene, dall'eventuale danno provocato all'apparecchio destinato alla fornitura e dall'effettivo nocumento arrecato alla somministrazione di energia ad altri utenti, in ragione della natura pubblica del servizio sotteso alla sua fornitura (così Sez. 4 n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422-01, in motivazione, che cita la conforme Sez. 5, n. 33824 del 05/06/2023, ZIno, non massimata). Proprio tale connotazione e la dimensione pubblica e collettiva dell'interesse attinto, comportano la punizione più grave e la scelta del legislatore del 2022 di non estendere anche a tale ipotesi il novellato regime di procedibilità a querela di parte. L'aggravante in questione mira a punire più severamente e d’ufficio, dunque, l'azione ablativa dell'agente in quanto pertinente ad un bene che, per 5 volontà del proprietario o del detentore, è destinato ad un uso di pubblico vantaggio. 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel ritenere che la supposta "consegna" (traditio) dell'energia – non si comprende a favore di chi – ne muti destinazione e natura. Come detto, non è in discussione la contestazione dell’aggravante, perché il capo d'accusa, nella specie, non solo cita espressamente l'art. 625 n. 7 cod. pen., ma descrive la condotta di manomissione del misuratore volta a sottrarre energia all'ente erogatore, facendo esplicita menzione della “aggravante di aver commesso il fatto […] su cose destinate a pubblico servizio”. Va considerato, inoltre, che la condotta addebitata all'imputata consiste nell'impossessamento, mediante sottrazione, di energia elettrica in danno di E- Distribuzione S.p.A. (indicato nel capo d’imputazione con la precedente denominazione di “Enel”), ente che notoriamente gestisce, sia pure nel contesto di un mercato liberalizzato, un servizio pubblico essenziale, di erogazione dell’energia elettrica, nell'interesse della collettività. La natura pubblicistica del servizio reso da tale Ente promana da variegate fonti normative, tra le quali (come ricorda Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Rv. 288533-01, in motivazione), in rapida rassegna, possono elencarsi: l'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas;
le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tra l'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas di cui alla L. 14 novembre 1995 n. 481 (recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"). 3.3. Risulta dunque di ogni evidenza che all'imputata sia stato attribuito un comportamento integrativo di un furto che ha per oggetto una cosa destinata a servizio pubblico, il cui flusso è stato oggetto di intercettazione e di indebita asportazione mediante la manomissione del contatore: non solo e non tanto, dunque, per le caratteristiche soggettive e strutturali dell'organismo che distribuisce l'energia a cui il capo d’imputazione e la sentenza fanno riferimento (che possiedono comunque valenza orientativa ai fini della comprensione della contestazione: così ancora Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Rv. 288533-01, in motivazione), ma anche per l’esplicita menzione, nella contestazione, all’art. 625, 6 n. 7, cod. pen. e alla “aggravante di aver commesso il fatto […] su cose destinate a pubblico servizio”, e per il chiaro accertamento dell’apprensione del bene direttamente dalla fonte erogatrice (con il detto “shunt”) e non certo da un soggetto privato a cui la stessa era stata regolarmente erogata e registrata. Come è pure palese l’errore in diritto di aver considerato quel bene divenuto – pur senza che sia mai stato realmente acquistato dal privato – di natura privata, sol perché appreso mediante manomissione del contatore. 4. Trattandosi, come detto, dell’unico mezzo di impugnazione esperibile ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., e non di ricorso per saltum, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., non può trovare applicazione il comma 4 di tale ultima disposizione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio, che dovrà attenersi ai principi di diritto anzidetti e, in particolare, a quello secondo cui il furto di energia elettrica commesso mediante manomissione e allaccio diretto alla rete pubblica è aggravato dalla sottrazione di bene destinato a pubblico servizio ed è, conseguentemente, procedibile d'ufficio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO LO ZI OS AN IC