Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 2
Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, poiché la convalida alla prima udienza da parte del pretore del provvedimento opposto per la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore a norma dell'art. 23, quinto comma, è subordinata - per effetto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 534 del 1990 e 507 del 1995 - alla verifica della legittimità del provvedimento sulla base sia della documentazione allegata al ricorso, sia della documentazione relativa all'accertamento, contestazione o notificazione della violazione, prodotta dall'amministrazione in ossequio all'ordine rivoltole a norma del secondo comma del medesimo art. 23 con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione steso in calce al ricorso, la verifica della sussistenza della seconda delle due condizioni resta a sua volta subordinata al preliminare accertamento della ritualità della notifica (da eseguirsi a cura della cancelleria) del ricorso e del relativo decreto in calce all'amministrazione opposta, con la conseguenza che in caso di esito negativo di tale verifica il pretore non deve pronunciare la convalida in questione, ma provvedere ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte resistente. (Nella specie la S.C. ha fatto applicazione del principio enunciato in un giudizio di opposizione contro cartelle esattoriali aventi ad oggetto la riscossione di sanzioni amministrative - proposto sotto il profilo, tra l'altro, della mancata notifica dei verbali di accertamento nel termine, della prescrizione del diritto, della nullità delle cartelle esattoriali per la mancata specificità delle causali, della tardività dell'iscrizione a ruolo -, ritenendo illegittimo il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'opposizione in difetto della instaurazione del contraddittorio nei confronti - oltre che del Comune che aveva eseguito l'iscrizione a ruolo - del Prefetto che aveva emanato i provvedimenti sanzionatori e dell'esattore).
La cessazione dell'attività esattoriale da parte del soggetto titolare dell'esattoria dopo la proposizione del giudizio di opposizione contro cartelle esattoriali (nella specie disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, avendo le cartelle ad oggetto la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie) non fa venire la legittimazione passiva del soggetto medesimo, in applicazione del principio di autonomia di ogni concessione del servizio di riscossione dei tributi (e, ipotizzando anche la configurabilità di una successione a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del giudizio, per effetto di quanto dispone al riguardo l'art. 111 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI PRESIDENTE
Dott. Rosario DE MUSIS CONSIGLIERE
Dott. Giammarco CAPPUCCIO CONSIGLIERE
Dott. NT GISOTTI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SE NT MO MI, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza G. Verga n.29, presso l'Avv. SE OT che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.
PREFETTURA di CATANIA
COMUNE di CATANIA
- INTIMATI non costituiti -
avverso l'ordinanza del Pretore di Catania in data 7.4.1997 resa nel procedimento civile iscritto al n.6226/96 del R.G.. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.11.1998 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.12.1996, SE OT IN proponeva opposizione davanti al Pretore di Catania avverso tre cartelle esattoriali della locale Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., con le quali gli era stato intimato il pagamento di complessive lire 2.924.546 a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni commesse fra il 1990 ed il 1993, nonché avverso la loro iscrizione nei ruoli del locale Comune.
Deduceva l'opponente:
a)l'estinzione dell'obbligo di pagare per mancata notificazione dei verbali di accertamento nel temine di centocinquanta giorni dall'accertamento stesso;
b) l'estinzione dell'obbligo di pagare per intervenuta prescrizione;
c) la nullità delle cartelle esattoriali, emesse in violazione delle disposizioni (art.25 del D.P.R. 602/1973) che imponevano una analitica indicazione delle voci chiamate a comporre, a titolo di sanzione, interessi e spese, la somma totale;
d) la manifesta sproporzione dell'importo delle cartelle medesime rispetto alle sanzioni edittali all'epoca previste per le infrazioni dette;
e) la decadenza dai termini per l'iscrizione a ruolo e la conseguente illegittimità delle cartelle;
f) l'errato calcolo, in subordine, degli interessi e dei conteggi relativi alla maggiorazione delle somme, da cui la palese eccessività dei primi e l'eccessività altresì di ulteriori imprecisate maggiorazioni.
Disposta la comparizione delle parti davanti a sè per l'udienza del 7.4.1997, il Pretore adito, ritenuta la mancata comparizione dell'opponente, dichiarava inammissibile, l'opposizione. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione il OT IN, deducendo un solo, ancorché articolato, motivo di gravame al quale non resistono le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione, lamenta il ricorrente l'errata e falsa applicazione dell'art.23, quinto comma, della legge n.689 del 24 novembre 1981, in relazione all'art.360, n.3 e n.5,
c.p.c. - violazione di legge ed omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio - deducendo innanzi tutto (ciò che appare preliminare dal punto di vista logico giuridico) che il Pretore di Catania, alla prima udienza del 7.4.1997, ritenuta la mancata comparizione dell'opponente, abbia dichiarato inammissibile l'opposizione, senza che, tuttavia, fosse stata previamente verificata la ritualità delle notifiche, le quali, per legge, andavano eseguite d'ufficio ai sensi dell'art.23, nono comma, della citata legge n.689 del 1981.
Al riguardo, si osserva, secondo quanto del resto riconosciuto dallo stesso OT IN (pagina 4 del ricorso), che l'atto di opposizione ed il pedissequo decreto del Pretore in data 3.12.1996 con cui, a norma dell'art.23, secondo comma, della legge richiamata da ultimo, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 7.4.1997, risultano esser stati regolarmente notificati all'opponente (a mani proprie) nonché al Comune di Catania, il quale, peraltro, provvedeva a depositare memoria difensiva in data 25.3.1997 e ad intervenire alla suddetta udienza del 7.4.1997. Analoga notifica, per contro, non risulta in effetti esser stata eseguita ne' nei confronti del Prefetto di Catania ne' nei confronti della Montepaschi SE.RI.T. S.p.A..
Quanto al primo, l'omissione in parola è da ritenere non priva di rilievo, atteso che il medesimo Prefetto, tenuto conto del fatto che le cartelle esattoriali recano l'esplicito riferimento a sanzioni amministrative di cui alla legge n.689/1981 ed alla locale "Prefettura"(evidentemente quale soggetto erogatore di queste ultime, che prepara il ruolo ed è il destinatario dei relativi proventi), non poteva in alcun modo non essere considerato provvisto di legittimazione passiva nei riguardi dell'opposizione stessa (Cass. 12 giugno 1997, n. 5278). Altrettanto è a dirsi per quel che concerne la Montepaschi SE.RI.T., dal momento che, essendo stata l'opposizione proposta avverso delle cartelle esattoriali, appare innegabile che la predetta, in veste di esattore, era da considerare come l'autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato, ai sensi del secondo comma dell'art.23 della legge n.689 del 1981.
Alla Montepaschi SE.RI.T., quindi, così come al Prefetto di Catania, suo litisconsorte necessario (Cass. 5278/97, cit.), dovevano essere notificati il ricorso in opposizione ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, senza che, per contro, in difetto di siffatte notificazioni e pur sussistendo il presupposto della mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore (ed indipendentemente dall'apprezzamento circa l'esistenza di un legittimo impedimento), potesse essere pronunciata l'ordinanza di cui al quinto comma del citato art.23.
La norma da ultimo richiamata, infatti, pur riferendosi alla "prima udienza" postula la previa verifica dell'integrità del contraddittorio, non solo, come è palese, nei confronti dell'opponente, ma anche nei confronti della parte opposta, posto che, dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 534 del 5 dicembre 1990 e n. 595 del 18 dicembre 1995, il pretore adito in sede di opposizione, nel caso di mancata comparizione alla prima udienza procuratore senza addurre alcun legittimo impedimento, non può convalidare il provvedimento opposto quando l'illegittimità di quest'ultimo risulti già dalla documentazione allegata al ricorso dall'opponente non comparso (sentenza n.534 del 1990), ovvero quando l'amministrazione, a sua volta, non abbia soddisfatto l'onere, di cui al secondo comma dell'art.23, del preventivo deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria (sentenza n. 507 del 1995). In altri termini, cioè, traspare dal "sistema" delineato dalle riferite sentenze della Corte Costituzionale come, in caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, la pronuncia dell'ordinanza di convalida del provvedimento opposto ex art.23, quinto comma, resti necessariamente subordinata alla previa verifica o della mancata dimostrazione dell'illegittimità dello stesso sulla base della documentazione già prodotta dall'opponente non comparso, o della dimostrazione della legittimità della pretesa sanzionatoria sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione in ossequio all'ordine rivoltole ai sensi del secondo comma del medesimo art.23.
Siffatto ordine, tuttavia, secondo quanto risulta dalla lettera della norma da ultimo richiamata, è contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione steso in calce al ricorso onde è palese come la verifica della sussistenza della seconda delle due condizioni alternative sopra riferite resti a propria volta subordinata, ai fini dell'eventuale pronuncia dell'ordinanza di convalida del provvedimento impugnato, al preliminare accertamento della ritualità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto altresì all'amministrazione opposta.
In questo senso, neppure poi rileva la circostanza che, nella specie, secondo quanto risulta dalla relata della notifica (negativa) tentata nei riguardi della Montepaschi SE.RI.T., quest'ultima, in data 28.12.1996, abbia "cessato l'attività esattoriale". Posto, infatti, che la pregressa veste di esattore ricoperta dalla Montepaschi SE.RI.T.è da mettere in relazione alla nomina della medesima, avvenuta nel 1991, a commissario governativo per il servizio di riscossione dei tributi in Sicilia e che in caso di affidamento a quest'ultimo della gestione di un'esattoria (ex art.24, terzo comma, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43) trova applicazione,
salvo talune deroghe (artt.25 e seguenti del cennato D.P.R. 43/1988), la stessa normativa dettata per i soggetti concessionari (Cass. 16 febbraio 1998, n. 1622), giova notare:
a) che la cessazione della gestione dell'esattoria, dovendo correlarsi con l'inizio della gestione del nuovo concessionario, non viene operativa per il solo fatto del rilascio della concessione al nuovo soggetto, con la conseguenza che tale concessionario non ha legittimazione nel procedimento promosso contro il vecchio esattore (Cass. Sez. Un. 18 maggio 1994, 4836);
b) che, comunque, l'assunzione del servizio di riscossione dei tributi da parte di un nuovo concessionario dà luogo ad un'ipotesi di subentro di quest'ultimo alla cessata gestione esattoriale a titolo originario in forza di autonoma concessione, onde tale successione, per il suo carattere non derivativo, esclude che l'esattore subentrante assuma tutti gli obblighi dell'esattore precedente derivanti dal pregresso rapporto (Cass. 11 febbraio 1991, n. 1384; Cass. 26 luglio 1991, n. 8359; Cass. 8 aprile 1997, n. 3025), laddove la stessa legislazione della Regione siciliana (artt. 18, comma terzo e 38 legge regionale 5 settembre 1990, n.35) è puntualmente confermativa di tali principi (Cass. 1622/1998, cit.);
c) che, ancora oltre, quand'anche si volesse ipotizzare una successione a titolo derivativo tra vecchio e nuovo concessionario, dovrebbe trovare in ogni caso applicazione il disposto dell'art. 111 c.p.c., a norma del quale il processo prosegue tra le parti originarie salva la possibilità che il successore intervenga o sia chiamato nel processo medesimo, atteso che, per un verso, il subentro in oggetto darebbe luogo ad una successione a titolo particolare non comportando l'estinzione del soggetto che gestiva precedentemente il servizio, bensì la perdita della titolarità giuridica sui soli beni e rapporti attinenti al servizio stesso, mentre, per altro verso, tale successione sarebbe da far risalire ad una data posteriore a quella di instaurazione del rapporto processuale, la quale, a propria volta, relativamente al procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge n.689 del 1981 ed in considerazione vuoi della particolare forma rivestita dall'atto introduttivo (art.22, terzo comma) vuoi dei poteri officiosi esercitabili dal pretore già prima della in ius vocatio delle parti (art.23, primo comma), è da far risalire al momento del deposito del ricorso;
d) che, del resto, nel procedimento in parola, la notificazione del medesimo ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, al pari di tutte le altre notificazioni e comunicazioni (art.23, nono comma), è eseguita a cura della cancelleria (art.23, secondo comma), onde non è dato di vedere come potrebbe l'ufficio chiamato ad eseguire simili formalità conoscere dei mutamenti sopravvenuti nella titolarità del rapporto controverso dal lato della parte opposta evocanda in giudizio, avendo a sua disposizione, all'atto della pronuncia del decreto e del relativo ordine di deposito dei documenti da impartire all'autorità che abbia emesso il provvedimento impugnato, la sola ordinanza notificata allegata al ricorso (art.22, terzo comma).
Pertanto, restando assorbite le ulteriori censure contenute nel motivo in esame, il ricorso merita accoglimento per le ragioni sopra illustrate, onde il provvedimento impugnato in questa sede deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al Pretore di Catania in persona di altro magistrato, affinché detto giudice, preliminarmente all'eventuale emanazione dell'ordinanza ex art.23, quinto comma (e sempre che ne ricorrano beninteso i presupposti), provveda all'integrazione del contraddittorio nei termini sopra indicati.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio al Pretore di Catania, in persona di altro magistrato, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999