Sentenza 17 dicembre 2001
Massime • 1
Al condannato, ancorché ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, legalmente interdetto ai sensi dell'art. 32 cod. pen., è inibita l'iscrizione preso la Camera di commercio per lo svolgimento di un'attività di impresa (Nell'applicare tale principio, la Corte ha precisato che a diversa soluzione non può condurre ne' la disposizione di cui all'art. 17 l. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 5, comma secondo, l. 22 giugno 2000 n. 193, la quale esclude l'operatività dell'incapacità derivante dall'interdizione ai soli casi di costituzione di rapporti di lavoro ed assunzione della qualità di socio in cooperative sociali, ne' la disciplina di cui all'art. 8 della l. 13 febbraio 2001 n. 45, secondo la quale dal rifiuto del collaborante di accettare adeguate opportunità di lavoro o di impresa deriva la revoca del programma di protezione, atteso che tale condotta negativa non può equipararsi al fenomeno normativo ostativo all'esercizio dell'attività di impresa, costituito dagli effetti preclusivi derivanti dalle pene accessorie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2001, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 24/12/2001
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 7075
3. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 019620/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) MA OM N. IL 16/11/1950
avverso ORDINANZA del 16/03/2001 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - La corte d'assise d'appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, rigettava con ordinanza del 16.3.2001 l'istanza di ZZ AS (collaborante ammesso allo speciale programma di protezione e alla detenzione domiciliare) diretta ad ottenere il rilascio del nulla osta all'iscrizione presso la camera di commercio per poter svolgere attività d'impresa edile, sul rilievo che l'eventuale autorizzazione avrebbe inammissibilmente comportato l'implicita revoca, parziale, della pena accessoria dell'interdizione legale conseguente ope legis ex art. 32 c.p. alla pena principale inflittagli con sentenza definitiva di condanna.
Il difensore del ZZ ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, denunziandone la violazione di legge per non avere valutato che, derivando dal rifiuto del collaborante ammesso al programma di protezione di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa la revoca del programma ex art. 8 l. n. 45 del 2001, doveva considerarsi conseguente corollario la necessità di un provvedimento di revoca o di sospensione per lo stesso collaborante della pena accessoria dell'interdizione legale;
sollevava in subordine questione di costituzionalità dell'art. 12 c.p., nella parte in cui non è prevista la cessazione dell'interdizione legale quando il condannato abbia beneficiato della misura alternativa della detenzione domiciliare e dell'autorizzazione al lavoro.
2. - Il ricorso non è fondato per il seguente ordine di considerazioni logico-sistematiche.
Con riguardo alla censura d'incostituzionalità dell'art. 32 c.p., nella parte in cui non è consentita la sospensione della pena accessoria dell'interdizione legale pure a seguito di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, impedendo il pieno reinserimento del condannato nel mondo produttivo e vanificando le finalità del beneficio penitenziario, appare sufficiente richiamare quanto già affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 1986: neppure la sospensione della pena principale a seguito di liberazione condizionale comporta la sospensione dell'interdizione legale, poiché quest'ultima non è da ritenersi, secondo la Costituzione, incompatibile con la liberazione condizionale.
Rientra dunque esclusivamente nella discrezionalità del legislatore stabilire se la pena accessoria dell'interdizione legale debba o meno essere sospesa in presenza di benefici penitenziari concessi al condannato, al fine di assicurarne il pieno reinserimento nel mondo produttivo.
Appare indubbiamente significativo, in proposito, il recente intervento legislativo di cui all'art. 5, comma 2^, legge 22 giugno 2000 n. 193 intesa a favorire l'attività lavorativa dei detenuti
(che ha inserito il comma 17^ nell'art. 20 l. n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario), con il quale si è stabilito che "agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili".
E però, essendo la materia oggetto di scelte discrezionali del legislatore, secondo la citata sentenza n. 183 del 1986 della Corte costituzionale, l'interprete deve limitarsi a prendere atto che l'esplicita disposizione derogatoria di cui al 17^ comma dell'art. 20 ord. penit., pur segnalando il progressivo affievolirsi del mantenimento dello stato d'interdizione legale del condannato in relazione all'autorizzato svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, non prende ancora in considerazione la peculiare situazione soggettiva del condannato, il quale, essendo stato ammesso al programma di protezione, intenda intraprendere un'attività d'impresa.
D'altra parte, appare assolutamente inconferente il riferimento del ricorrente all'art. 13 - quater, comma 2, del d.l. n. 8 del 1991 conv. in l. n. 82 del 1991, introdotto dall'art. 8 legge n. 45 del 2001 sulla protezione dei collaboratori di giustizia.
Ed invero, non può certamente equipararsi la condotta volontaria di "rifiuto" di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, come fatto del collaboratore valutabile negativamente ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, al fenomeno normativo, tuttora ostativo all'esercizio dell'attività di impresa, costituito dai riflessi negativi della pena accessoria dell'interdizione legale. Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002