Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2001, n. 5960
CASS
Sentenza 17 dicembre 2001

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Al condannato, ancorché ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, legalmente interdetto ai sensi dell'art. 32 cod. pen., è inibita l'iscrizione preso la Camera di commercio per lo svolgimento di un'attività di impresa (Nell'applicare tale principio, la Corte ha precisato che a diversa soluzione non può condurre ne' la disposizione di cui all'art. 17 l. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 5, comma secondo, l. 22 giugno 2000 n. 193, la quale esclude l'operatività dell'incapacità derivante dall'interdizione ai soli casi di costituzione di rapporti di lavoro ed assunzione della qualità di socio in cooperative sociali, ne' la disciplina di cui all'art. 8 della l. 13 febbraio 2001 n. 45, secondo la quale dal rifiuto del collaborante di accettare adeguate opportunità di lavoro o di impresa deriva la revoca del programma di protezione, atteso che tale condotta negativa non può equipararsi al fenomeno normativo ostativo all'esercizio dell'attività di impresa, costituito dagli effetti preclusivi derivanti dalle pene accessorie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2001, n. 5960
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5960
    Data del deposito : 17 dicembre 2001

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