Sentenza 18 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma 1 cod. pen. (necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore), non può essere invocata sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. Difatti il giudice deve valutare quelle specifiche circostanze di fatto le quali siano idonee ad integrare, nella loro eccezionalità, la situazione di necessità, prevista quale contenuto della causa di giustificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2003, n. 15101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15101 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi SANSONE Presidente
dott. Ilario MARTELLA Componente
dott. Saverio MANNINO "
dott. Francesco SERPICO "
dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
OP AN;
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/12/2001. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. G. Iadecola che ha concluso per:dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
Sull'appello proposto da OP AN avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 3/2/1999 con la quale, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 372 c.p. per avere deposto il falso nella qualità di teste all'udienza dibattimentale del 15/2/1995 innanzi al Tribunale di Bari nel procedimento a carico di tali ME AR e UO ME in ordine al reato di spaccio di stupefacenti, negando di aver ripetutamente acquistato da costoro la droga e di averli riconosciuti in sede di ricognizione fotografica, contrariamente a quanto dichiarato ai CC. il 27/4/1995 escusso a s.i.t. e di p.o. al Procuratore della Repubblica per i minorenni di Bari il 31/7/1995, era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 17/12/2001, concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto il giudizio di 1^ grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivi di gravame, la violazione dell'art. 606 cpp. in relazione agli artt. 372 e 384 c.p. e 530 cpp., per omessa motivazione sulla dedotta inutilizzabilità della ricognizione fotografica oggetto dell'asserita falsa testimonianza ed in merito all'invocata esimente, per avere, in ogni caso, commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso da grave ed inevitabile danno alla sua persona.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro connotati da evidenti caratteri di aspecificità.
Ed invero, il richiamo ad asserita nullità ovvero illegittimità della ricognizione fotografica, in termini di apoditticità e in contrasto con quanto riferito nel relativo verbale, secondo il testo della sentenza di 1^ grado (fol.3), confermata sul punto dalla decisione impugnata, si propone come doglianza manifestamente infondata in uno a quella attinente l'invocata esimente ex art. 384 c.p. che denuncia evidente difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato, nei termini di rigorosa assonanza alla realtà processuale, le comprovate, ragionevoli motivazioni di tale asserita situazione di "grave ed inevitabile danno" alla sua persona, come esige l'eccezionalità dell'esimente in parola. Questa non può, affatto fondarsi su mere presunzioni, sfornite di pur sommari riscontri oggettivi, proprio perché sia impedito in concreto, al soggetto che invoca detta esimente, un ricorso meramente speculare ad essa, senza che le circostanze di fatto e il loro corretto inquadramento in diritto ne consentano la applicazione. La doglianza di omessa motivazione sul punto si propone, pertanto, come censura inammissibile, avuto riguardo, peraltro, al sufficiente supporto offerto dal testo della sentenza impugnata sulle ribadite ragioni della ritenuta sussistenza del reato e con richiamo alle argomentazioni in proposito già motivamente svolte dal giudice di 1^ grado.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente determinata, in ragione dei motivi addotti, nella misura di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 marzo 2003.