Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza gli scontrini contenenti l'esito dell'esame alcoolimetrico sono atti irripetibili e, anche se formati nel corso di attività di polizia giudiziaria, hanno natura documentale: ne consegue che possono essere prodotti in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2005, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 19/12/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 2031
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 29192/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO C. Appello di Trieste;
nei confronti di:
NC FA nato a [...] il [...];
avverso SENTENZA in data 17 marzo 2004 del giudice di pace di Gorizia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Brusco;
Udito il Pubblico Ministero in persona della Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste ha proposto ricorso avverso la sentenza 17 marzo 2004 del Giudice di pace di Trieste che ha assolto CA ST dal reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 2 e 4 (guida in stato di ebbrezza) con la formula perché il fatto non sussiste.
Il ricorrente contesta, in particolare, l'affermazione del giudice di merito che ha ritenuto ripetibili gli atti costituiti dall'esito dell'esame alcoolimetrico non ammettendone quindi la produzione e omettendo poi di motivare sull'esistenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza pur accertati in dibattimento. Il ricorso è fondato e deve essere conseguentemente accolto. Va premesso che il pubblico ministero ricorrente - in presenza di sentenza appellabile ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, comma 1 - ha, sia pure implicitamente, espresso la sua intenzione di proporre ricorso diretto in cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p.;
d'altro canto le censure proposte concernono motivi di legittimità. Ciò premesso si osserva che la valutazione del giudice di pace, che non ha ammesso la produzione degli scontrini contenenti l'esito dell'esame alcoolimetrico perché ritenuti atti ripetibili, non può essere condivisa.
Innanzitutto va rilevato che gli scontrini in esame hanno natura di documento e non di atto di polizia giudiziaria anche se formati nel corso dell'attività di polizia giudiziaria;
e comunque si tratta certamente di atti non ripetibili perché l'attività materiale di cui sono espressione non può più essere ripetuta in quelle condizioni che ne hanno legittimato l'esecuzione.
Il giudice ha quindi confuso il tema della non ripetibilità dell'atto con il problema della possibilità di attestare in dibattimento l'esito di un'attività irripetibile (anche dell'esito delle intercettazioni telefoniche o di una perquisizione può riferirsi in dibattimento: ma ciò non esclude certo la natura non ripetibile di questi atti).
E comunque la sentenza impugnata cade in una singolare contraddizione perché per un verso afferma la natura ripetibile dell'atto e dall'altro non prende in considerazione l'esito del medesimo pur riferito dai testimoni in dibattimento (anzi riferisce, contrariamente al vero, di aver "disatteso l'esito fornito dall'etilometro").
Sussiste dunque anche la lamentata mancanza di motivazione non avendo il giudice preso in esame tutti gli elementi di prova comunque acquisiti al dibattimento.
Il ricorso deve dunque essere accolto con l'annullamento della sentenza impugnata e con rinvio al Tribunale di Gorizia competente per il giudizio di rinvio giusta il disposto dell'art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Gorizia. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2006.