Sentenza 18 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2001, n. 9761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9761 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
O L L O B E E N O I Z A R T S I IN NOME DE976 1/0 1 G REPUBBLICA ITALIANA E R A D E T N . E T S T E LA CORTE SUPRE ADI CASSAZIONE R A Oggetto COOWWONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 12009/99 Consigliere Cron.22364 Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 11/04/01 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA EN CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. 300 AN NI, AN IN, elettivamente per diritti L. 18 LUG. 2001 domiciliati in ROMA VIA A BAIAMONTI 4, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato AMATO RENATO, difesi dall'avvocato SEQUI MARCELLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FALL TURISCO SOC. COOP TURISTICO ALBERGHIERA in persona del curatore Dott. Maurizio DE FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE B. BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MELONI, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 647 controricorrente -1- avverso la sentenza non definitiva n. 1029/98 dep.6/2/98, n. 7141/98 definitiva del Giudice di pace di ROMA, emessa il 21/07/98; (R.S. 25687/17/ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato MELONI Franco, difensore del resistente che ah chisto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che si rimette alla decisione della Corte. -2- } SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione2/6/9710 Turisco srl Cooperativa AN Autric conveniva davanti al Giudice di pace di Roma AN Siu ffing e е dopo avere premesso che, con contratto del129/5/80 i convenut/ avevano acquistato dalla srl Immobiliare Costadoro un lotto di terreno edificabile in territorio del comune di Arbus facente parte della lottizzazione Torre di Flumentorgiu convenzionata col detto Comune;
che in base al contratto di compravendita la parte acquirente si era obbligata a corrispondere alla società lottizzante gli oneri concessori nonché le spese di gestione e manutenzione degli spazi, opere e servizi comuni in attesa che questi fossero acquisiti dal Comune di Arbus;
che sia gli oneri che le spese dovevano essere corrisposti pro quota, e cioè in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun acquirente al condominio generale denominato Costadoro, così come stabilito nel regolamento richiamato negli atti acquisto;
che, essendo il trasferimento al Comune avvenuto nel gennaio 1996, i convenuti dovevano corrispondere alla srl. Turisco, subentrata alla Costadoro, le spese che questa aveva sostenuto per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 - chiedeva che convenut 1.444. 485 fossero condannat al pagamento di lire oltre interessi, rivalutazione e spese. 1 I convenuti si costituivano ed eccepivano territoriale del giudicepreliminarmente l'incompetenza adito, indicando come competente il Giudice di pace di Guspini, luogo in cui doveva individuarsi il forum I posto che l'obbligazione di destinatae solutionis pagamento dedotta in giudizio aveva per oggetto oneri condominiali il cui importo non era determinato, ditalché il luogo di pagamento doveva essere considerato quello domicilio del debitore indicato dal quarto commadel dell'art.1182 cod.civ. e non il luogo di domicilio del creditore indicato dal terzo comma. Nel merito, sostenevano di nulla dovere perché le somme richieste non si riferivano a spese di manutenzione, ma a spese relative ad opere di urbanizzazione primaria, peraltro neppure terminate all'atto del trasferimento al Comune, le quali ' secondo quanto stabilito dal contratto, non erano а loro carico, ma а carico della società venditrice. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva del n.1071/98, riteneva la propria competenza 6-2-98 disponendo la prosecuzione della causa. 5 Interrotta per 1'intervenuto fallimento della Turisco, la causa veniva riassunta dalla Curatela fallimentare, che riproponeva le medesime deduzioni e richieste. Con sentenza definitiva 24.7.98 n. 741 il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea condannando i convenuti a pagare le somme richieste da parte attrice. Contro entrambe le sentenze, soccombent quali avevano proposto tempestiva riserva di gravame contro la sentenza non definitiva, hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati da una memoria. Il Fallimento Turisco ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene impugnata la I - sentenza non definitiva denunciando violazione di legge (artt.23 e 20 cod.proc.civ.) per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto che l'obbligazione dedotta in causa da parte attrice riguardasse un credito certo e determinato nel suo ammontare, di tal che l'obbligazione doveva essere adempiuta nel domicilio del creditore e cioè a Roma, dove aveva sede la società. Costadoro, non considerando che 1'ammontare del credito doveva essere calcolato ricavandolo dagli importi totali delle fatture, per cui esso non poteva essere ritenuto certo e determinato, e non considerando, inoltre, che si trattava di oneri condominiali, per cui la competenza era, in base del giudice del luogo dove siall'art. 23 cod.proc.civ, trovavano i beni comuni e cioè del Giudice di pace di i Guspini. La censura va disattesa. Va anzitutto esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'art.23 cod. proc. civ., in quanto l'obbligazione oggetto di causa è relativa al contratto di compravendita intercorso tra le parti, al quale la sentenza ha correttamente fatto riferimento nel decidere la preliminare questione di competenza. Non riguarda, quindi, l'ambito condominiale. Va altresì esclusa l'applicabilità dell'art.20 cod. proc. civ. Ai fini della determinazione della competenza per territorio perchè possa trovare applicazione la norma dell'art.1182 cod.civ. (adempimento dell'obbligazione al domicilio del creditore), in relazione allart.20 cod.proc.civ., occorre che l'obbligazione sia determinata in danaro in virtù di un titolo convenzionale che ne abbia stabilito la misura ovvero che sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini per determinarne l'ammontare. Tale principio è stato osservato nel caso di specie. Il Giudice di pace, infatti, dopo avere osservato che domanda attorea, così come formulata, aveva per la oggetto una somma di danaro certa e determinata, ha ritenuto che le contestazioni dei convenuti non apparivano tali da mutare la decisione, posto che il credito risultava facilmente determinabile allo stato degli atti in base a calcolo aritmetico e che comunque le considerazioni svolte dai convenuti ä sostegno dell'eccezione di incompetenza richiedevano un esame del merito della causa non consentito ai fini della decisione sull'eccezione. II Col secondo e terzo motivo viene censurata la sentenza definitiva per vizi di motivazione. In particolare, col secondo motivo, ampio ed articolato, i ricorrenti sostengono che l'esame della documentazione prodotta da parte attrice e costituita dalle fatture riportate nell'estratto autentico sarebbe stato condotto dal Giudice di pace in maniera superficiale e onnicomprensiva, senza cioè verificare che le fatture corrispondessero effettivamente ad attività di manutenzione delle opere e servizi comuni (per le quali i ricorrenti erano tenuti a contribuire pro quota), e non invece ad attività di urbanizzazione primaria, i cui costi erano a carico, in base al contratto, della società venditrice dei lotti. Sostengono, inoltre, sulla base di un'analitica descrizione delle singole fatture, che il Giudice di pace non avrebbe considerato che queste, se correttamente esaminate, provavano che le spese addebitate ai ricorrenti si riferivano non già ad attività di manutenzione di opere e servizi comuni, ma alla installazione delle opere di urbanizzazione, i cui costi in base al contratto erano a carico di parte venditrice. Col terzo motivo si lamenta che, per alcune voci di spesa, il Giudice di pace non avrebbe considerato che si trattava di Somme anticipate da terzi e non dalla Costadoro, e che, per altre voci di spesa, il credito risultava basato su un semplice prospetto contabile. Le censure, da esaminare congiuntamente, perché connesse, vanno disattese. L'impugnata sentenza ё stata pronunziata secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art.113 cod. proc. civ. (causa di valore inferiore a due milioni). Con la sentenza 9493/98 questa Corte, a sezioni unite ha indicato 1 limiti entro cui tali sentenze sono ricorribili per cassazione, individuandoli nei casi di violazione delle norme costituzionali, delle norme processuali. Nessuno di tali comunitarie о delle norme casi ricorre nel caso di specie, avendo i ricorrenti denunciato, col secondo motivo, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo e, con il terzo motivo, ancora vizi di motivazione (art.360 n. 5 cod.proc.civ con riferimento all'applicazione degli artt.2697 cod.civ. e 115 proposito Va ricordato che il cod.proc.civ.). A tale vizio di motivazione ૐ configurabile come violazione delle norme processuali limitatamente ai casi di motivazione completamente inesistente ovvero perplessa o logicamente contraddittoria, dovendosi ravvisare in tali casi la violazione della norma processuale che impone al giudice di motivare la decisione adottata. Nella specie, il Giudice di pace ha dato ampia e convincente spiegazione della decisione adottata, osservando che le somme richieste dalla parte attrice erano da attribuirsi a oneri concessori e a spese di manutenzione e gestione di impianti (e non ad installazione dei medesimi), come si evinceva dalla documentazione fornita (contenente la descrizione dei materiali, delle attività svolte, dei servizi prestati) ed osservando altresì che l'obbligo di pagamento di tali spese a carico di parte convenuta discendeva dagli impegni liberamente e legalmente assunti Lacon la stipulazione del contratto di compravendita. regola di equità posta a base della decisione è stata, quindi, chiaramente ed esaustivamente enunciata sia con riferimento alle deduzioni delle parti (di cui il giudicante ha debitamente tenuto conto) che rispetto alle risultanze probatorie (liberamente apprezzate dal giudicante) e, dunque, non è in alcun modo censurabile in questa sede. Consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 11 aprile 2001 L'estensore Il presidente лепти Herrenkelly Ó L ) IL CANCELLIERE C1 L O Valeria Neri B OSITATO IN CANCELLE E 4 E 7 18 LUG. 2001 E 3 C . N A O N I F , IL CANCELLERE UI Z 1 A DE 9 R 9 Rome. 1 - 1 G 1 - E 1 0 P 2 3 D O 6 E 4 T G . N N T E I S T T E N O A M