Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14994 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
T I S N E G C I I C U D . ( D P A I ) E E CANCELLERIA R E 4 3 . 9 6 T . 9 1 - 1 N 1 3 T L 1 , 9 . - 1 A 4 2 7 R T O S I G E D E Z A I R A N E T E S N i REPUBBLICA ITALIANA d IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 149 94 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE B O O L L omposta da ignori Magistrati: dott. Angelo GIULIANO R.G. 11139/99 Presidente Consigliere rel. Rep. dott. Michele LO PIANO Cron. 35111 Consigliere dott. Ennio MALZONE Ud. 13.6.2002 Consigliere dott. Bruno DURANTE Consigliere dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De AL AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Prin- cipessa Clotilde n. 2, presso lo studio dell'avv. Angelo Clarizia, dife- so dall'avv. Bruno Gaetano, giusta delega in atti. Иш ricorrente
contro
ZA IU, elettivamente domiciliato in Roma, Via Umberto Morrica n. 5, presso lo studio dell'avv. Vito Sola, difeso dall'avv. Aldo Di Vito, giusta delega in atti. controricorrente avverso la sentenza n. 124/99 del Giudice di pace di Mercato San Severino, emessa e depositata il 27 aprile 1999; 1362/2002 Oggetto: Risarcimento danni udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo ZA IU, agente generale della SIAD Assicurazioni, convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Mercato S. Se- verino, De AL AN del quale chiese la condanna al risarci- mento dei danni. Espose che nel 1996 il De AL aveva sottoscritto una po- lizza per la r.c.a. presentando un attestato di rischio che collocava il veicolo da assicurare nella classe n.
5. Successivamente, essendo stato accertato che il veicolo non proveniva dalla classe di merito indicata dall'assicurato, lo stesso veniva assegnato alla classe n. 18. Di conseguenza egli era stato costretto a versare alla compagnia as- Au sicuratrice la differenza di premio, della quale aveva diritto ad essere rimborsato dal De AL a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.. Il De AL chiese il rigetto della domanda. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che: - vi era stato un comportamento doloso del convenuto, il quale all'atto della sottoscrizione della polizza aveva prodotto un'attesta- zione di rischio non veritiera in ordine alla indicazione della classe di merito;
-sussisteva il danno, consistente nella differenza tra l'importo 2 del premio versato e quello che il ZA avrebbe dovuto versare;
- ricorreva l'ingiustizia del danno;
sussisteva il nesso di causalità tra il comportamento illecito e - il danno;
-non era attendibile l'assunto del De AL di non avere consegnato all'agente alcun attestato di rischio;
lo stesso De AL aveva ammesso che la vera classe di merito del veicolo assicurato non corrispondeva a quella indicata nell'attestato di rischio;
- il danno per l'agente che aveva dovuto integrare nei confronti della compagnia di assicurazione il premio dovuto dal De AL ammontava a £ 1.663.000. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso De AL AN. ZA IU ha resistito con controricorso. и Л Motivi della decisione Contro la sentenza del Giudice di pace De AL AN ha proposto il ricorso che testualmente si riporta: 1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.); 2) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. a) Ai sensi dell'art. 1888 c.c. la polizza è un contratto che spiega tutti i suoi effetti se non viene annullato con le apposite azioni pre- disposte dagli artt. 1892 e 1893 c.c., per cui l'azione proposta, sen- 3 za che sia mai stato annullato il contratto sottoscritto in data 5.12.1996 con dette azioni, andava rigettata. Il ZA IU fonda la sua domanda sostenendo che il De AL AN consegnava attestato di rischio da cui emergeva che la sua auto proveniva dalla classe n. 5 e su tale base chiedeva interrogatorio formale, al quale il De AL rispondeva di non aver mai consegnato al sub agente CE AN, con la quale aveva stipulato materialmente la polizza, alcun attestato di rischio, che, tra l'altro, non gli era stato proprio chiesto, ma solo la copia del libretto del veicolo. La domanda, come si vedrà in seguito, è sfornita di prova sul sog- getto che abbia effettivamente presentato l'attestato di rischio non veritiero, tuttavia l'agente ZA IU, avendo rilevato nel mese di maggio 1997, come viene dedotto in citazione, che l'auto Ли non risultava provenire dalla classe di merito in cui era stata collo- cata, aveva l'obbligo di esperire l'azione di annullamento di cui al- l'art. 1892 c.c. ovvero l'azione di annullamento e recesso dal con- tratto ai sensi dell'art. 1893 c.c.. Tali azioni andavano esperite nel termine di decadenza di tre mesi dal giorno in cui l'assicurazione ha conosciuto la inesattezza della dichiarazione o la reticenza, sicché, essendo venuto a conoscenza l'agente della inesattezza nel mese di maggio 1997(come sostenuto in citazione), le azioni potevano essere esperite entro il 31.8.1997. Il contratto, quindi, spiegava i suoi effetti così come è stato sotto- scritto, essendo anche pacifico in giurisprudenza che gli agenti di assicurazione, ai sensi dell'art. 1903 c.c., autorizzati a concludere i contratti possono anche modificare i contratti stessi offrendo con- dizioni più vantaggiose al fine di recuperare clienti. b) L'unica domanda proposta dal ZA IU è quella di ri- sarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'azione ex art. 2043 c.c. è un'azione extracontrattuale ipotizzabile in presenza di fatto illecito, per cui, essendo nel caso in esame la domanda fondata su contratto (polizza di assicurazione) del quale si chiede il pagamento di una differenza di premio, l'azione propo- sta andava dichiarata inammissibile e comunque rigettata perché siamo in presenza di obblighi contrattuali. c)Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. con riferimento al soggetto che abbia commesso il fatto. Per l'art. 2043 c.c. è obbligato a risarcire il danno colui il quale que abbia commesso il fatto doloso o colposo da cui il danno stesso fu cagionato;
in relazione a tale norma occorre che il Giudice sia in grado di determinare, in modo preciso e univoco, il fatto illecito addebitabile al presunto responsabile e sia in grado di stabilire se tale illecito abbia sicuramente prodotto o contribuito a produrre l'evento. Va anche puntualizzato che non ogni fatto dannoso obbliga l'autore a risarcire il danno, ma solo quello che sia conseguenza di una condotta dolosa o colposa: la prova di tali requisiti incombe all'at- tore in giudizio. Nel caso di specie il ZA IU adducendo che fu verificato 5 che nella realtà l'auto di cui al contratto non risulta della classe di merito indicata ha solo argomentato fatti sforniti di sostegno proba- torio, tanto è vero che ha chiesto l'interrogatorio formale del con- venuto De AL AN. Questi ha reso l'interrogatorio affermando di non aver mai conse- gnato alcun attestato di rischio ma solo la copia del libretto del veicolo e che l'attestato non gli è stato proprio chiesto. Non è presente in giudizio, quindi, alcuna fonte di prova che il De AL abbia commesso il fatto, per cui la domanda doveva essere respinta nei suoi confronti. Al riguardo va evidenziato che altro Giudice di Pace di Mercato S. Severino avv. Basso, con sentenza n.66/98, rigettava analoga do- manda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. avanzata dal ZA IU
contro
AN MA per identica questione. им Giova anche sottolineare che i giudizi messi in opera dal ZA IU dinanzi al Giudice di Pace di Mercato S. Severino contro autonomi soggetti ammontano a circa cinquanta, per cui non è possibile che circa cinquanta persone pongano in essere lo stesso artificio, ma è evidente che l'attività è stata commessa dallo stesso agente che, pur di attirare clientela, non ha chiesto l'attestato di ri- schio ed ha inserito in pratica per tutte le cinquanta persone sem- pre attestati di rischio della Lloyd Adriatico e che poi, scoperto dalla sua stessa assicurazione SIAD, abbia voluto riversare le con- seguenze sui soggetti che avevano in buona fede sottoscritti i con- tratti, mai annullati con le azioni previste dall'ordinamento giuridi- co e quindi efficaci alle condizioni con le quali conclusi. Cadono con questo le argomentazioni del Giudice di Pace circa l'interesse economico di una siffatta operazione, che è stata posta in opera dallo stesso agente o sub agente per procurarsi circa cin- quanta clienti. d) Nessuna prova certa e tranquillante il ZA IU ha fornito in giudizio di aver subito il danno nella misura di lire 1.663.000. Invero, il ZA ha prodotto a sostegno di tale punto una fotoco- pia del giornale di cassa, ma tale documento non ha alcuna valenza probatoria, sia perché fotocopia non autenticata e priva di qual- siasi sottoscrizione, ma soprattutto perché dallo stesso non emerge se effettivamente il ZA ha versato detto importo alla SIAD. È mancata in conclusione la prova del danno subito (pagamento alla SIAD) non potendosi attribuire efficacia probatoria alla prova che è stata preordinata dalla stessa parte che la invoca. e) La sentenza va cassata anche in ordine alle spese processuali li- quidate, che non sono corrispondenti ad alcuna tariffa vigente. Il ricorso non può trovare accoglimento. Deve, infatti, osservarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamen- te deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a nor- me di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia im- plicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle 7 modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la va- lutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previ- sto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente doman- dato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella "secundum jus"). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (a seguito di Cass., sez. un., n. 716/99), unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal do- vere del giudice di pace di conformarsi alle norme costituzionali e del diritto comunitario, in quanto di rango superiore alla legge ordi- naria. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge so- stanziale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissi- bilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. È, per contro, denunciabile la violazione di legge ordinaria per quanto concerne le norme processuali, al cui rispetto è tenuto anche il giudice di pace. 1 Il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva 8 in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia motivata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione al- l'art. 360, n. 4, c.p.c." Nella specie è dedotta la violazione di norme di legge ordina- ми ria e non è neppure prospettato che la motivazione sia meramente apparente ovvero insanabilmente e radicalmente contraddittoria. Peraltro si osserva che il Giudice di pace ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di accogliere la domanda con motivazione della quale si è dato conto nella parte di questa sentenza relativa allo svolgimento del processo. Detta motivazione non presenta alcuno dei vizi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione contro le sentenze del Giudice di pace. Assolutamente generica appare poi la censura relativa alla li- quidazione delle spese del giudizio. Il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 13 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere est. تنتقم المسه IL RE C1 CE IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT 2002. Oggi IL RE C1 CE IS 10