Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 77, sesto comma, del d.P.R. 14 Febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 22 della legge 24 Dicembre 1986, n. 958, il quale stabilisce che il diritto alla elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato( fino ad un massimo di tre anni), richiedendo che il relativo requisito sia posseduto non già al momento dell'assunzione in servizio, ma al momento della partecipazione al concorso, trova applicazione "ratione temporis" in relazione a tutte le fattispecie perfezionatesi nel periodo della sua vigenza, alle quali non può, pertanto, applicarsi la legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha eliminato lo stesso limite di età, e che non ha carattere retroattivo, senza che nella disciplina in questione possa ravvisarsi un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che spetta alla valutazione discrezionale del legislatore la fissazione dei requisiti necessari per la partecipazione dei candidati ai pubblici concorsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. " -
Dott. ATTILIO CELENTANO - " -
Dott. PAOLO STILE - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ZZ CO, elett.te dom.to in Roma, Via Collina n. 36, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Iacono, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Mango per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
AZIENDA MUNICIPALE DEL GAS DI PALERMO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via dei Gracchi n. 130, presso lo studio dell'Avv. Filippo Neri, rappresentata e difesa dagli Avv. Domenico Matranga e Marino Torre per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4201 del 9.12.1997 (R.G. n. 1091/96). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 13.12.2000;
Sentito il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 1^ giugno 1993 CO ZZ conveniva davanti al Pretore del lavoro di Palermo l'Azienda Municipale del Gas della stessa città e, premesso che era stato ingiustamente escluso dalla graduatoria per la partecipazione alle selezioni in vista dell'assunzione a posti di saldatore, picconiere e tubista (in base al bando di concorso indetto dall'Azienda) per avere superato i limiti d'età, chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto all'inclusione nella graduatoria in questione.
Costituitasi in giudizio, l'Azienda convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria.
Con sentenza del 12 dicembre 1995 il Pretore rigettava il ricorso. Questa pronuncia, impugnata dal ZZ, veniva confermata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 9 dicembre 1997. Il Tribunale osservava che, in contrasto con quanto era stato previsto dal bando di concorso, il ZZ non aveva allegato alla domanda di partecipazione alla selezione un documento attestante che egli aveva svolto il servizio militare obbligatorio (allo scopo di dimostrare il suo diritto alla elevazione a quarantacinque anni del limite massimo di età) e che, in ogni caso, il foglio di congedo illimitato successivamente prodotto non era idoneo al fine indicato, posto che l'ultimo comma dell'art. 22 l. 24 dicembre 1986 n. 958 stabilisce che nei pubblici concorsi l'elevazione del limite di età per il servizio di leva prestato può essere attestata solamente dalla copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il ZZ, che deduce un unico motivo.
Resiste con controricorso l'Azienda Municipale del Gas di Palermo. Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 77 d.p.r. 14 febbraio 1964 n. 237, come modificato dall'art. 22 l. 12 dicembre 1986 n. 958,
in relazione al punto 5 del bando di concorso, e della legge 15 maggio 1997 n. 123 "in relazione all'art. 3 della Costituzione",
oltre a vizi di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che il Tribunale, in base alla previsione contenuta nel suddetto art. 22 della legge n. 958 del 1986, che fa riferimento al momento dell'assunzione in servizio, avrebbe dovuto fare corretta applicazione del punto 5 del bando di concorso, il quale aveva assegnato alla commissione esaminatrice il compito di invitare i vincitori a "perfezionare la domanda e la documentazione già prodotta", ivi compresa quella relativa alla posizione del candidato nei confronti degli obblighi militari. Aggiunge il medesimo ricorrente che in ogni caso dovrebbero essere applicate le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 127 del 1997, che ha eliminato il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni.
Queste censure sono prive di fondamento.
Come va in primo luogo precisato, la controversia non può essere decisa in base a disposizioni di legge entrate in vigore in un momento successivo al perfezionarsi della fattispecie dedotta in giudizio, perché, a ragionare come fa il ricorrente, si finirebbe con il contraddire il principio di irretroattività dettato dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale. Nè, contrariamente a quanto si adombra nel ricorso per cassazione, sussiste il dubbio di incostituzionalità delle norme applicabili ratione temporis, dal momento che spetta al potere discrezionale del legislatore fissare i requisiti necessari per la partecipazione dei candidati ai pubblici concorsi.
In secondo luogo, al contrario di quanto assume il ZZ, l'art. 77, sesto comma, d.p.r. 14 febbraio 1964 n. 237, come sostituito dall'art. 22 l. 24 dicembre 1986 n. 958, stabilisce che il requisito dell'elevazione del limite massimo di età, per un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato "non superiore a tre anni", deve sussistere non già al momento dell'assunzione in servizio, ma "per la partecipazione ai pubblici concorsi"; ne' può fuorviare la disposizione di cui al successivo nono comma, dato che la stessa prescrive soltanto che le norme contenute nell'articolo sono applicabili "per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".
Ciò posto, va rilevato che il ricorrente non contesta il duplice accertamento compiuto dal Tribunale sui seguenti due punti: a) sul fatto che nel bando fosse stato previsto che la documentazione relativa alla posizione dei candidati riguardo al prestato servizio militare, allo scopo di comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, dovesse essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso;
b) sul fatto che il candidato avesse omesso del tutto di documentare, al momento della presentazione della domanda, la suddetta sua posizione.
Tale mancata contestazione rende del tutto superfluo l'esame della censura relativa all'obbligo gravante sulla commissione esaminatrice di chiedere chiarimenti sui documenti prodotti, evidente essendo che l'interessato non sarebbe stato in grado di chiarire quello che, alla data stabilita dal bando, non era stato dimostrato nemmeno per mezzo di un principio di prova.
Tenuto conto di tutti i rilievi svolti, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare all'Azienda Comunale del Gas di Palermo le spese e gli onorari del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ZZ a pagare all'Azienda resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 35.000=, oltre a L. 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001