Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5089
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Sentenza 5 aprile 2001

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L'art. 77, sesto comma, del d.P.R. 14 Febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 22 della legge 24 Dicembre 1986, n. 958, il quale stabilisce che il diritto alla elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato( fino ad un massimo di tre anni), richiedendo che il relativo requisito sia posseduto non già al momento dell'assunzione in servizio, ma al momento della partecipazione al concorso, trova applicazione "ratione temporis" in relazione a tutte le fattispecie perfezionatesi nel periodo della sua vigenza, alle quali non può, pertanto, applicarsi la legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha eliminato lo stesso limite di età, e che non ha carattere retroattivo, senza che nella disciplina in questione possa ravvisarsi un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che spetta alla valutazione discrezionale del legislatore la fissazione dei requisiti necessari per la partecipazione dei candidati ai pubblici concorsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5089
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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