Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7430 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN7430/0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AMIRANTE Presidente R.G.N. 19714/99 Dott. Francesco PUTATURO DONATI VISCID- Consigliere Dott. Mario 22698/99 Cron. 12185 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 16/03/01 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TT UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati AMOS ANDREONI, CARLO DE MARCHIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FINMECCANICA SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 22698/99 proposto da: MARCONI SYSTEMS SPA, già FINMECCANICA, in2001 ALENIA 1248 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente nonche
contro
TT AU;
- intimato avverso la sentenza n. 18507/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/10/98 R.G.N. 66820/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato ANDREONI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore del lavoro di Roma con sentenza del 20 gennaio 1995 dichiarava illegittimo il provvedimento con il quale il sig. AN UL era stato collocato in Cigs e per l'effetto condannava la società LE-Finmeccanica spa al pagamento delle differenze retributive tra lo spettante a titolo di retribuzione e quanto percepito per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 15 luglio 1993, mentre rigettava la domanda di nullità-inefficacia del licenziamento. Il Tribunale di Roma, sull'appello di entrambe le parti, dopo avere riunito le due impugnazioni, con sentenza del 22 ottobre 1998, confermava integralmente pronun la sentenza di primo grado. Il Tribunale rilevava preliminarmente che alcuni dei motivi di appello proposti dal AN investivano profili di illegittimità del licenziamento non prospettati in prime cure;
evidenziava infatti che nel ricorso introduttivo, nell'apposito paragrafo riservato alla trattazione della procedura di mobilità e distinto da quello relativo alla Cigs, l'unica censura prospettata dal AN riguardava l'adozione del criterio concordato in sede sindacale per la individuazione dei lavoratori da porre in mobilità, stante l'esclusivo richiamo all'art. 7 commi 6 e 7 della legge 223/91 in sostituzione dei criteri indicati nell'art. 5 primo comma della stessa legge, come fatto palese anche dalle conclusioni, in cui si richiedeva la declaratoria di violazione dei criteri di scelta ex artt. 5 legge 223/91 e 2 dell'accordo interconfederale 5.5.65 Cigs. Pertanto il Tribunale riteneva precluse allegazioni nuove ed ulteriori, quali quelle intese a denunziare la illegittimità del recesso per vizi verificatisi nella fase relativa alle procedure per accedere all'integrazione salariale e, cioè per difetto della causa integrabile ( perché nessuna ristrutturazione sarebbe stata operata dalla società, benché la Cigs fosse stata autorizzata proprio per la ristrutturazione), per la illegittimità del provvedimento di sospensione a causa della omessa esplicitazione dei criteri di scelta, nonché per il fatto che gli accordi sindacali relativi ai criteri da adottare potevano spiegare validità solo nei confronti di lavoratori immessi legittimamente in mobilità. Peraltro, affermava il Tribunale, le medesime allegazioni, oltre ad essere inammissibili, erano anche infondate, stante la evidente separazione, nella legge 223/91, tra il tronco della disciplina che riguarda la Cassa Integrazione e quello che riguarda la mobilità e perché la tassativa previsione delle cause di inefficacia e annullabilità del recesso datoriale, contenuta nell'art. 5 comma terzo della medesima legge, non consente l'estensione analogica anche ai vizi non previsti, verificatisi nella fase relativa al procedimento di messa in Cassa Integrazione. Il Tribunale rigettava poi nel merito l'ulteriore profilo di illegittimità del licenziamento relativo alla inammissibilità della deroga in via convenzionale ai criteri previsti dalla legge per la scelta dei lavoratori da licenziare. Riteneva infatti, sulla scorta di quanto argomentato dal primo giudice, che il criterio adottato in sede di accordo sindacale non fosse in contrasto con alcuno dei W s ure y principi dettati dalla Corte Costituzionale n. 268 del 1994. Il Tribunale rigettava altresì l'appello incidentale con cui la società si doleva della declaratoria di invalidità della procedura di messa in Cigs per la mancata comunicazione al AN dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
affermava il Tribunale che, anche in mancanza di una norma che preveda in questa ipotesi la illegittimità dell'atto di messa in cassa integrazione, tuttavia, poiché la disposizione dell'art. 1 settimo comma della legge 223/91 è stata dettata non solo nell'interesse del sindacato, ma anche nell'interesse dei lavoratori;
costoro, a prescindere da un obbligo di comunicazione al singolo dipendente, devono essere posti in grado di conoscere i criteri di scelta e di verificarne l'osservanza. Avverso detta sentenza il AN ha proposto ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. 2 Resiste la LE Marconi Systems spa, già Finmeccanica ramo LE spa con controricorso e ricorso incidentale sulla base di due motivi, anch'essi illustrati da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Ancora in via preliminare va rilevata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sul rilievo che la spa Finmeccanica ramo di azienda LE, società destinataria del ricorso, non è più esistente per essere stato costituito altro soggetto giuridico del tutto autonomo. Si è infatti ritenuto, cfr. Cass. 21 maggio 1998 n. 5065, che il caso di incorporazione di una società in un'altra con estinzione della prima e la conseguente successione a titolo universale della seconda, trova la sua disciplina processuale nell'art. 300 cod. proc. civ., per cui ove il mutamento forp verificatosi (come nella specie) tra la data dell'udienza di discussione davanti al giudice a quo e la data di proposizione del ricorso per cassazione non venga comunicato né portato a conoscenza della controparte, il ricorso per cassazione deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società che è stata parte nel giudizio di merito. Nella predetta pronunzia si è anche affermato che in tal caso non è neppure invocabile l'art. 2193 cod. civ. la cui previsione relativa alla presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione - non opera nell'ambito del processo;
eth in ogni caso non è stata neppure dedotto dal controricorrente che l'atto fosse stato sottoposto a pubblicità legale. Con il primo motivo di ricorso il AN denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 436 e 437 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 4 e 5 della legge 223/91, nonché difetto di motivazione, assumendo che erroneamente il Tribunale aveva considerato come questione nuova la 3 contestazione sulla esistenza della effettiva ristrutturazione, la quale era stata invece dedotta nel ricorso introduttivo sia ai fini della messa in cassa integrazione, sia anche ai fini della legittimità della messa in mobilità; ma detta doglianza non era stata presa in considerazione dal primo giudice, secondo il quale l'unica contestazione sulla messa in mobilità riguardava i criteri di scelta. Poiché il ricorso costituiva un corpus unico, la controparte avrebbe dovuto dare la prova della esistenza della ristrutturazione nonché del nesso eziologico tra questa e la soppressione del suo posto di lavoro. Con il secondo motivo si denunzia violazione delle medesime disposizioni, nonché dell'art. 5 della legge 604/66, e difetto di motivazione, per avere il Tribunale considerato come nuova la allegazione fatta in appello sulla illegittimità della messa in mobilità derivante dalla illegittimità della W collocazione in cassa integrazione, mentre la questione era stata già dedotta nel ricorso introduttivo, dove la ricostruzione del fatto era unica e si riferiva ad entrambe le domande che erano state proposte. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la messa in mobilità per lo stesso programma, non potrebbe prescindere dalla legittimità della collocazione in cassa integrazione, che ne è presupposto necessario. I primi due motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, essendo entrambi diretti a censurare il giudizio di inammissibilità espresso dal Tribunale, non meritano accoglimento. Sostiene il ricorrente che nel ricorso introduttivo era stata denunziata la illegittimità della messa in mobilità non solo per l'adozione dell'errato criterio di scelta dei lavoratori concordato in sede sindacale ma anche per i vizi , afferenti alla procedura di collocazione in cassa integrazione, vizi ampiamente illustrati e tali da essere presi in considerazione poiché il ricorso costituiva un tutto unico. La censura sulla inammissibilità pronunziata dal Tribunale investe quindi l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda introduttiva e precisamente i motivi che erano stati ivi dedotti sulla illegittimità della messa in mobilità (affermando il Tribunale che era stato eccepito un unico motivo, di talché erano inammissibili quelli dedotti in appello, e sostenendo, di contro, il ricorrente, che questi ultimi erano già stati dedotti in primo grado); il ricorrente quindi non denunzia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (che non viene neppure richiamato nell'epigrafe del motivo). Al riguardo non può che essere confermato il principio più volte enunciato per cui in sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. p civ. e si pone un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di Cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia. Nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità e' solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (cfr. ex plurimis Cass. 19 settembre 1997 n. 9314). Che non si tratti di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. si ricava anche considerando che in sede di impugnazione il "chiesto" di cui alla medesima disposizione va comunque individuato sulla base dei motivi di gravame, sicché occorre tenere conto dell'art. 434 dello stesso codice per la determinazione dell'oggetto del giudizio d'appello e nella specie, nell'atto di appello - come dedotto nel corpo stesso del presente ricorso non si era censurata la mancata considerazione delle medesime doglianze da parte del primo giudice (pur avendo questi ritenuto che l'unica contestazione avanzata dal ricorrente con 5 riferimento alla mobilità, riguardava i criteri di scelta) ma, secondo la stessa prospettazione dell'attuale ricorrente ci si era limitati in appello “a reiterare" le doglianze stesse. Va pertanto esclusa la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ma va anche escluso il difetto di motivazione nell'interpretazione della domanda, che viene dal ricorrente prospettata sul rilievo che i vizi della procedura di collocazione in Cig erano stati dedotti nel ricorso introduttivo e quindi avrebbero dovuto essere prese in esame, costituendo il medesimo ricorso un tutto unico. Il rilievo non appare logicamente fondato dal momento che, essendo stati dedotti nell'atto introduttivo sia vizi della procedura di messa in cassa p integrazione, sia vizi delle collocazione in mobilità, era comunque necessario distinguere quelli rispettivamente allegati in relazione all'uno ed all'altro provvedimento. Al riguardo il Tribunale ha rilevato che alcuni difetti erano stati dedotti solo ai fini di dimostrare la illegittimità della procedura di collocazione in cassa integrazione, mentre le questioni relative alla illegittimità procedura di messa mobilità erano state trattate nel ricorso introduttivo in un paragrafo distinto;
inoltre nelle conclusioni l'illegittimità dell'accordo sindacale in base al quale il AN era stato posto in mobilità veniva fondato sulla violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 della legge 223/91 e dell'art. 2 dell'Accordo Inteconfederale 5.5.1965 Cigs. Peraltro, come più volte affermato (cfr. ex multis Cass. 20 marzo 2000 n. 3271) la parte che deduce l'illegittimità del licenziamento deve indicare i vizi di forma o di sostanza che lo inficiano, perché colui che invoca dal giudice un determinato provvedimento e' tenuto ad allegare tutte le circostanze e gli elementi di fatto che giustificano la proposizione della domanda, non potendo il giudice del merito, senza la formulazione di una specifica censura (e, quindi, per non incorrere nel vizio di extrapetizione), esercitare, autonomamente, il potere di accertare la illegittimità della procedura posta in essere, per motivi diversi da quelli dedotti. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 223/91 e difetto di motivazione sulla validità del criterio unico di selezione del personale introdotto dagli accordi collettivi stipulati nel corso della mobilità. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla legittimità del criterio basato sul possesso dei requisiti pensionistici, che ex se è legittimo, ma che non potrebbe essere l'unico da adottare poiché l'art. 5 primo comma della legge 223/91 fa riferimento ai “criteri" previsti dai contratti collettivi. Difetterebbe inoltre la motivazione circa la coerenza di detto criterio unico con le asserite esigenze di ristrutturazioni allegate da controparte. Peraltro l'esame della nullità del titolo costitutivo del potere di recesso contestato dal lavoratore potrebbe e dovrebbe essere rilevata anche d'ufficio. La introduzione di detto W criterio unico sarebbe inidoneo ad impedire la rilevanza dei criteri legali alternativi. Neppure questo motivo merita accoglimento. Premesso che non vi sarebbe comunque possibilità di per un rilievo d'ufficio della nullità, giacché alla violazione dei criteri di scelta viene ricollegata dalla legge non la sanzione della nullità, ma quella dell'annullabilità (art. 5 terzo comma della legge 223/91), si osserva che secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 268 del 1994, solo in mancanza di accordo valgono i criteri legali enunciati dal primo comma dell'art. 5 della legge 223/91, per cui il patto sindacale non deroga né concorre con la disciplina legale, ma la sostituisce. Inoltre né la lettera né la ratio della legge sembrano impedire l'applicazione di un criterio unico per individuare i lavoratori da porre in mobilità. Peraltro, secondo la citata sentenza del Giudice delle leggi, gli accordi sindacali non sono validi, con conseguente annullabilità del recesso, solo quando sono contrari a principi costituzionali o a norme imperative di legge, o non rispettino i criteri di non discriminazione, ovvero non rispondano a razionalità o ragionevolezza. Quanto a quest'ultimo requisito, si rileva in primo luogo che il ricorrente non spiega i motivi per cui il criterio selettivo basato sul possesso 7 dei requisiti pensionistici non sarebbe coerente con le finalità della ristrutturazione. Il Tribunale peraltro si è riportato sul punto alla medesima sentenza 268/94 laddove la Corte Costituzionale, in via esemplificativa, ha riconosciuto il carattere di razionalità o di ragionevolezza proprio alla scelta che si discosti dal principio tradizionale inteso a privilegiare l'anzianità di servizio in una situazione di difficoltà per i lavoratori giovani di trovare a breve termine un altro posto di lavoro. Nello stesso senso si sono espresse le sentenze di questa Corte 9 settembre 2000 n. 11875 e 2 marzo 1999 n. 1760 (in tema di collocazione in cassa integrazione). Il ricorso principale va pertanto rigettato. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 settimo comma della legge 223/91, per avere il Tribunale dichiarato la illegittimità della collocazione in Cigs a causa della mancata comunicazione al AN dei criteri di scelta;
in ogni caso la inidoneità di detta comunicazione non determinerebbe l'illegittimità della sospensione, essendo concesso unicamente il ricorso alla procedura di repressione della condotta antisindacale, poiché le garanzie previste dalla legge si articolano non sul piano individuale, ma sul piano collettivo e nella specie era stato assolto l'obbligo di informativa di cui alla legge n. 164 del 1975, che aveva poi condotto alla stipulazione degli accordi sindacali. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ e difetto di motivazione, perché la scelta dei lavoratori da sospendere dovrebbe esercitarsi nel rispetto dei limiti interni e quindi secondo criteri obiettivi, razionali e coerenti con le finalità specifiche della cassa integrazione, nonché nel rispetto dei limiti esterni di non discriminazione, mentre spetterebbe al lavoratore di dimostrare che l'applicazione di criteri corretti avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi di discriminazione. Neppure il ricorso incidentale merita accoglimento. Il Tribunale, pur senza individuare un preciso obbligo di comunicazione dei criteri al singolo lavoratore, ma nel ritenere che questi deve comunque essere posto in grado di conoscerli e verificarne l'esistenza, si è conformato alla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 302 del 14 gennaio 2000, in cui si è affermato che in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, intenda o meno adottare il meccanismo della rotazione, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi e che tale illegittimità può essere fatta valere dai for lavoratori interessati davanti al giudice ordinario per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non di quella integrata. Peraltro, poiché il procedimento è costituito da una serie coordinata di atti e di fatti tendenti nel loro insieme alla produzione di effetti giuridici, è sufficiente che vi sia un vizio attinente ad uno qualsiasi degli atti formanti la suddetta serie coordinata e collegata per determinare l'invalidità del provvedimento finale. Ne consegue che il rigetto del primo motivo rende inutile l'esame del secondo, con cui si intende entrare nell'analisi dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere concretamente adottati. Vanno pertanto rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 16 marzo 2001. Jancesco AmizanteIL PRESIDENTE, IL CONSIGLIERE ESTENSORE Танго во чие IL CANCELLIEREShille Depositato 2001 in Cancelleria oggi, IL CANCELLIERE * - 4 3 3 5 0 1 . . A N T S R S I 3 A A D ' 7 T , - L , 8 L O - A E L 1 S L D E 1 O I P B S S E I I N G N D E S G G A I E O T L A S A O D O A P T E L T , M L I I O E R I R A D T D D S I E O G T E N R E S E 10