Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In caso di richiesta di "patteggiamento", al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall'imputato con le forme previste per la procura speciale dall'articolo 446, comma terzo, cod. proc. pen., sicchè, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex articolo 102 cod. proc. pen., pur esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di "patteggiamento".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2007, n. 11981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11981 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/02/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 251
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 001947/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID ND, N. IL 22/12/1968;
avverso SENTENZA del 29/04/2004 TRIB. SEZ. DIST. di EBOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO Gherardo;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Il difensore di Armando RM propone ricorso contro la sentenza del Tribunale di Eboli del 29 aprile 2004 con la quale è stata applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena;
e contro l'ordinanza con la quale si sono rigettate le questioni preliminari proposte dalla difesa, e fa presente che l'imputato contumace non ha ancora ricevuto l'avviso.
Cinque sono i motivi proposti. Il primo riguarda l'applicazione del cumulo materiale delle pene inflitte per il reato di lesioni personali e per la contravvenzione antinfortunistica, pur trattandosi di una fattispecie di concorso formale. Il secondo lamenta che nel decreto di citazione a giudizio non fosse indicato il nome del giudice, ne' la sezione e la aula d'udienza. Ciò nonostante si è dichiarata la contumacia dell'imputato e si è proceduto in sua assenza, in violazione dell'art. 552 c.p.p., comma 1, lettera d). Il terzo eccepisce che la richiesta di applicazione pena è stata fatta dal sostituto del difensore, privo di specifica investitura ex art. 122 c.p.p, ed in contrasto con il principio generale secondo cui delegatus delegare non potest.
Il quarto lamenta che all'udienza del 23 dicembre 2002 il giudice aveva dichiarato nullo il decreto di citazione per omessa fissazione di camera di consiglio dopo richiesta di archiviazione non accolta, trasmettendo gli atti al pubblico ministero. Inoltre il pubblico ministero ha interpretato la precedente trasmissione degli atti da parte del giudice come una missiva capace di indurlo a cambiare idea rispetto alla precedente richiesta di archiviazione, ma questa, una volta formulata, sottrae il procedimento alla disponibilità del PM. Il sostituto del difensore ha proposto l'eccezione ed il giudice l'ha respinta condividendo le osservazioni del pubblico ministero. L'ordinanza contrasta con il principio di cui all'art. 2 c.p.p., perché il giudice ha in sostanza riconosciuto al pubblico ministero il potere di disattendere i provvedimenti giurisdizionali che non condividesse: il giudice il 23 dicembre 2002 aveva imposto l'udienza camerale;
il PM non poteva ometterne l'esecuzione. Il quinto ed ultimo motivo riguarda la circostanza che, avendo il sostituto del difensore, nell'udienza dell'aprile 2004, eccepito la nullità del decreto di citazione per omessa indicazione del primo e del secondo capo verso dell'art. 590 c.p.p., rimanendo non chiaro se il fatto fosse procedibile a querela o d'ufficio, il giudice ha apoditticamente ritenuto che il fatto fosse procedibile d'ufficio senza alcuna saldatura con i dati ricavabili dal capo di imputazione.
Nella sentenza il giudice da atto che l'imputato, a mezzo di procura speciale conferita al difensore di fiducia, ha chiesto l'applicazione della pena previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti, e ritenuto il concorso materiale dei reati. Ha poi osservato che tra le due violazioni è stata esclusa giustamente la continuazione, non potendosi altrimenti determinare la pena base in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite (la contravvenzione) meno grave quanto a titolo, essendo l'altro reato un delitto.
Il terzo motivo è fondato. La richiesta di patteggiamento è stata presentata in udienza dal sostituto del difensore di fiducia, il quale gli aveva, nella delega, conferito "ampi poteri". L'art. 102 c.p.p. stabilisce al secondo comma che il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore. L'art. 446 c.p.p. prevede che la richiesta di patteggiamento possa essere proposta dall'imputato o da suo procuratore speciale. Cass, VI, n. 6193 del 12/04/1995 Rv. 201522 ha affermato che "la richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato; essa non compete al difensore, il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale.
Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a mano che tale facoltà non gli venga conferita espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dell'art. 446 c.p.p., comma 3. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato, il quale non può quindi essere considerato autore o coautore del vizio che invalida la conseguente sentenza: questo, pertanto, non rientra nella ipotesi di non deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., comma 1.", e tale affermazione è condivisa dalla giurisprudenza successiva. L'imputato non aveva, nel caso di specie, consentito espressamente al delegato la facoltà di delegare a sua volta. Va in conseguenza applicata la giurisprudenza richiamata, e la sentenza va annullata senza rinvio. L'annullamento esime dall'esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007