Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2007, n. 11981
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Sentenza 14 febbraio 2007

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In caso di richiesta di "patteggiamento", al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall'imputato con le forme previste per la procura speciale dall'articolo 446, comma terzo, cod. proc. pen., sicchè, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex articolo 102 cod. proc. pen., pur esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di "patteggiamento".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2007, n. 11981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11981
    Data del deposito : 14 febbraio 2007

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