Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
Gli artt. 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati, prescrivendo l'iscrizione in un unico albo per entrambi, non ha eliminato l'attività procuratoria, ne' di conseguenza ha, implicitamente, abrogato l'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma del quale, se il procuratore, assegnato fuori della circoscrizione del Tribunale ove ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio, esso si intende eletto presso la cancelleria della autorità giudiziaria adita. Nè tale disposizione può esser sospettata di incostituzionalità per violazione degli articoli 35 o 41 della Costituzione, in quanto non determina ne' una compressione del diritto del difensore ad organizzare liberamente il proprio lavoro, ne' una limitazione della sua attività economica, sotto il profilo del relativo onere aggiuntivo a carico della parte che lo ha scelto, avendo il legislatore, nella sua discrezionalità, preferito addossarlo a quest'ultima anziché alla controparte, esonerandola dai maggiori costi delle notifiche fuori circondario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6959 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IN IA TT, RC UE, RC AN, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE difesi dall'avvocato SAVINO DI RIENZO, con studio in 20020 SOLARO (MI) VIA VARESE,130; giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro- tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che la difende unitamente all'avvocato M BRUNO GIORDANO, giusta delega in atti - resistente -
avverso la sentenza n. 380/00 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, emessa il 15/12/99 depositata il 17/03/00; RG.554/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 3.5.1999, RU IA CE, SI CO, SI AN, quali eredi di SI RO, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio l'Alleanza Assicurazioni s.p.a., al fine di conseguire la condanna della stessa al pagamento della somma di L.. 55.546.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenza tra l'indennizzo di L. 155.546.000, previsto in caso di decesso del loro dante causa e quello effettivamente ricevuto, a seguito di accordo transattivo intervenuto con la convenuta, di cui le attrici assumevano l'invalidità perché basato su errore scusabile vertente sulla causa di morte del loro congiunto.
Si costituiva la convenuta eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, a norma dell'art. 16 delle condizioni generali del contratto.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 17.3.2000. Le attrici proponevano ricorso per regolamento di competenza. La convenuta presentava memoria difensiva.
Anche le ricorrenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1.1. Ritiene questa Corte che va dichiarato inammissibile il ricorso. Infatti, a norma dell'art. 47, c. 2, c.p.c. l'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che abbia pronunciato sulla competenza, dovendo ritenersi idonea la comunicazione del solo dispositivo della sentenza a norma dell'art. 133 c.p.c. (Cass. 24.5.2000, n. 6776; Cass. 14.7.2000,n. 9353; Cass. 15.5.2000,n.
6232). Nella fattispecie l'avviso di deposito della sentenza, con comunicazione del dispositivo, è avvenuto il 22.3.2000, presso la cancelleria del giudice adito, a norma dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, mentre il ricorso è stato notificato solo il 17.5.2000. Infatti le notificazioni al procuratore della parte (ivi compresa quella della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione) sono validamente effettuate presso la cancelleria del giudice adito tanto nel caso in cui il predetto procuratore non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità procedente, quanto nel caso in cui tale elezione di domicilio risulti nulla o inefficace (Cass. 18.4.2000, n. 4984; Cass. 9.2.2001,n. 1893; Cass. 9.2.2001, n. 1865; Cass. 14.2.2000,n. 2952).
1.2. Nè può ritenersi, come sostengono le ricorrenti, che per effetto dell'art. 6 della l. 24.2.1997,n. 27, che ha eliminato la distinzione tra avvocati e procuratori legali, risulti implicitamente abrogato anche l'art. 82 R.D. n. 37/1934, che dispone che se il procuratore, che esercita il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, non ha eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità procedente, le notifiche si effettuano presso la cancelleria del giudice adito.
Infatti la soppressione della figura professionale del procuratore legale, con l'iscrizione di questi ultimi nell'unico albo degli avvocati, disposta dalla l. n. 27/1997, non ha eliminato l'attività procuratoria del difensore, prevista dal codice di rito. L'art. 82 cit. del r.d. n. 37/1934 non si riferisce ai procuratori legali, ma al procuratore, e cioè a chi esercita attività procuratoria della parte nel processo, imponendogli di eleggere domicilio nel luogo dove a sede l'autorità giudiziaria, prevedendo che, in mancanza, le notifiche si effettuino in cancelleria. Detta norma, quindi, conserva pieno vigore, anche a seguito della soppressione della figura professionale del procuratore legale, operando nei confronti del difensore, che svolga nel processo anche attività procuratoria della parte;
ne' la stessa può ritenersi abrogata per incompatibilità con le norme che stabiliscono la soppressione dell'albo dei procuratori legali, come sostengono le ricorrenti.
2. È manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, per assunto contrasto con l'art. 35 Cost. (perché determinerebbe una compressione del diritto ad organizzare liberamente il proprio lavoro) e con l'art. 41 Cost ( perché comporterebbe una limitazione dell'attività economica, in quanto onere economico aggiuntivo). Premesso che questa Corte ha già ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità di detta norma, sospettata di contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (perché lesiva del diritto di difesa) (Cass. N. 4502/1996), va rilevato che egualmente manifestamente infondato è il nuovo profilo di dubbio di incostituzionalità.
Infatti detta norma impone al difensore procuratore, che svolge il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale albo è iscritto, solo l'onere di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita, ma in mancanza di ciò, non impedisce al difensore stesso (che non ha eletto domicilio in detta sede) di svolgere la sua attività difensiva e procuratoria e quindi non è lesiva dei principi costituzionali invocati dalle ricorrenti, ma prevede solo l'elezione di domicilio d'ufficio in cancelleria. Nè può far dubitare della costituzionalità della norma l'assunto maggiore aggravio economico che subirebbe il difensore per l'elezione predetta di domicilio.
Infatti, a parte il rilievo che il maggiore onere economico è cosa ben diversa dall'impedimento a svolgere l'attività professionale (nè ha consistenza tale da ridursi di fatto in un impedimento), sotto il cui profilo è stato avanzato il dubbio di costituzionalità, va osservato che detta disposizione di cui all'art. 82 cit. è dettata al fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della notificazione fuori dal circondario (Cass. 15.2.2000, n. 1700). Ne consegue che rientrava nella scelta discrezionale del legislatore individuare quale fosse il soggetto su cui doveva ricadere detto inevitabile maggiore aggravio (e cioè se sul soggetto che ha scelto un difensore, iscritto ad albo diverso da quello del tribunale nella cui circoscrizione si svolge il giudizio o sulla controparte).
3. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza costituendo una pronunzia, ancorché indiretta sulla competenza, va adottata con sentenza a norma dell'art. 49 c.p.c., disposizione speciale prevalente su quella di cui al successivo art. 375 c.p.c., che in tema di procedimento in camera di consiglio,
prevede l'ordinanza quale forma della decisione di inammissibilità del ricorso (Cass. 30.5.1997,n. n. 4838). Le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di questo regolamento, liquidate in L. 114.400
(centoquattordicimilaquattrocento), oltre L. 1.200.000, per onorario. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001