Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2003, n. 11417
CASS
Sentenza 21 febbraio 2003

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Integra il reato di peculato la condotta del dipendente dell'Enel, incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disposizione, altresì, dei distacchi della fornitura di energia elettrica, che si appropri del denaro dovuto dagli utenti del servizio per pagamenti di fatture.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, ne' lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, ne' tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di peculato da parte di un dipendente dell'Enel incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura di energia elettrica).

In tema di peculato, è irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del reato di peculato in luogo di quello di truffa relativamente al fatto del dipendente dell'Enel che riscuoteva dagli utenti soldi dovuti all'ente in violazione delle regole che disciplinano i pagamenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2003, n. 11417
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11417
Data del deposito : 21 febbraio 2003

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