Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE 30 95/02 REPUBBLICA ITALIANA IN PREM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IU IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 10541/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.7200 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA " sul ricorso proposto da: OL PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B.MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato RIZZO ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati giusta delega in GALLEANO SERGIO, VILLANI LUCIANO, atti;
ricorrente -
contro
ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato lo rappresenta e difende FIORILLO che2001 LUIGI, PESSI ROBERTO, giusta delega 4712 unitamente all'avvocato -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 4405/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/04/99 R.G.N. 203/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 21 febbraio 1998,la s.p.a. Poste Italiane proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Milano, che aveva dichiarato illegittimo il procedimento del 21 febbraio 1996, con il quale l'Ente aveva inquadrato il dipendente IU LI nell'area base, e aveva dichiarato il diritto dello stesso ad di essere inquadrato nell'area operativa. Il Tribunale di Milano con sentenza del 30 aprile 1999, in riforma della impugnata decisione, rigettava la domanda del LI. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale Osservava in primo luogo che non poteva accogliersi си LI relativa all' l'eccezione dell'appellato inammissibilità dell'appello per non avere 1'Ente Poste formulato specifica censura in ordine all'accoglimento da parte del primo giudice del profilo subordinato di cui al ricorso introduttivo della lite, e precisamente in ordine del LI all' all'acquisizione del diritto inquadramento nell'area operativa. Ed invero, l'appello era rivolto a contestare l'intero fondamento della domanda del lavoratore e non dava affatto per accettato lo svolgimento da parte del medesimo delle mansioni rientranti nell'area operativa. Nel merito Osservava il 1 contrattazione collettiva del giudice di appello che la settore, nel provvedere а fissare le regole per 1' inquadramento del personale delle Poste, aveva rimesso alla contrattazione integrativa la possibilità di definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione, ferme restando le quattro aree stabilite dal contratto nazionale (art. 53 c.c.n.l.). Sulla base di tale rinvio era, poi, intervenuto l'accordo integrativo del 23 maggio 1995 per il quale il passaggio nell'area operativa del personale già inquadrato nella quarta categoria era escluso per gli inidonei ad alcune delle mansioni della categoria stessa, come era avvenuto nel еи caso di specie. Da qui l'erroneità della sentenza del primo giudice che aveva ritenuta nulla la predetta clausola dell'accordo integrativo che non poteva considerarsi invece invalida per concorrere con pari dignità rispetto alla contrattazione nazionale, cui rinviava, a determinare i connotati dell'inquadramento. Nè sotto altro versante un demansionamentopoteva ritenersi la sussistenza di vietato alla strega dell'art. 2103 c.c. in quanto i nuovi compiti attribuiti al lavoratore corrispondevano al nuovo inquadramento nell'area di base. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il LI con 2 quattro motivi illustrati da memoria. Poste Italiane si costituita con La s.p.a. controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell' art. 2909 C.C. e dell'art. 434 c.p.C., assumendo che, a fronte di una sentenza del Pretore, che aveva accolto il profilo subordinato della domanda del LI secondo cui l'inquadramento nell'area operativa spettava al lavoratore in virtù delle mansioni in concreto svolte 13 stat. lav.-alla stregua del disposto dell'art. l'appello dell'Ente Poste non aveva su tale punto spiegato una specifica censura. Al fine di evidenziare l'infondatezza dell'esposto motivo è sufficiente sottolineare come il Tribunale di Milano alle stregua di una attenta e corretta lettura degli atti del giudizio e specificatamente dell'atto di appello - ha ritenuto che con il gravame proposto l'Ente Poste avesse contestare globalmente la decisione del primo inteso giudice e, quindi, anche la statuizione relativa all' inquadramento del LI nell'area operativa. La motivazione sul punto del giudice d'appello,per essere congrua e corretta sul piano logico-giuridico, si sottrae 3 a qualsiasi censura in questa sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2103 c.c., deducendo che la pretesa delle Poste Italiane di procedere all'inquadramento dei dipendenti in una certa categoria a condizione della loro idoneità a tutte le mansioni previste dalle declaratorie contrattuali Si poneva in contrasto con il disposto dell'art. 13 stat. lav. in quanto il ventaglio delle mansioni della nuova area operativa si era ampliato a l'accorpamento in tale area delle tre ex dismisura con categorie 4, 5 e 6 previste dal precedente inquadramento, sicchè la scelta operata dall'ente finiva per inquadrare l'attuale ricorrente in una categoria (area base), che in lle relazione al suo contenuto finiva per rendere possibile e legittimare anche l'adibizione di esso ricorrente a mansioni diverse ed inferiori. Ed infatti l'art. 2103 c.c. impone invece che il lavoratore sia adibito unicamente alle mansioni per le quali sia stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti a quelle ultime effettivamente svolte. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia omessa permotivazione su un punto decisivo della controversia 4 non avere il Tribunale valutato che esso ricorrente aveva diritto alla richiesta categoria per avere di fatto svolto mansioni ascrivibili all'area operativa per più di tre mesi dalla data di approvazione del contratto collettivo. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia ancora omessa motivazione su un punto decisivo della controversia perchè non era in alcun caso destinatario della normativa collettiva, per prevedere questa l'esenzione dall' inquadramento nell'area di base del personale di ex 4 categoria in grado di svolgere, e che di fatto svolgeva da data antecedente a quella di approvazione del contratto, ripartizione corrispondenze e pacchi;
essomansioni di ricorrente aveva espletato dal 1992 compiti di ripartizione vaglia e dal 1995 era stato poi adibito a ripartizione telegrammi, espressi, vaglia e raccomandate;
circostanze queste che aveva chiesto ritualmente di provare (ma senza positivo esito) sia in primo che in secondo grado.
3. I motivi secondo, terzo e quarto del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la risoluzione di questioni giuridiche tra loro connesse, vanno rigettati perchè destituiti di giuridico fondamento. Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono 5 opportune alcune preliminari considerazioni sul disposto dell'art. 2103 c.c., la cui violazione stata denunziata dal ricorrente. Come è noto il suddetto art. 2103 c.C. nella sua iniziale lavoratore а quello stesura subordinava l'interesse del è della impresa in quanto, come stato precisato in dottrina, in caso di conflitto tra le esigenze dell'impresa e quelle di difesa del patrimonio professionale dei lavoratori,le prime prevalevano sulle seconde sia pure nei limiti fissati dalle regole (non scritte) della normalità tecnico-organizzativa>. Così si riconosceva al datore di lavoro il potere di modificare unilateralmente, per esigenze dell'impresa, le mansioni del Се dipendente, anche se era diffusa l'opinione che dovesse essere posto un limite a detto potere o nel senso della dell'utilizzazione del dipendente оtemporaneità nel senso che i mutamenti giustificati e temporanei dovessero comunque avere corso nell'abito della stessa qualifica, intesa come raggruppamento di posizioni lavorative poste allo stesso livello ed aventi lo stesso trattamento economico, che costituiva, pertanto, un immutabile standard di garanzia per il lavoratore. Sul versante opposto l'attribuzione di mansioni superiori al dipendente, con un 6 il più gratificante trattamento economico, non attribuiva via definitiva alla superiore posizione in diritto lavorativa. vigore dello statuto dei A seguito dell'entrata in lavoratori con l'art. 13 della stessa legge si situazione perchè la ratio radicalmente modificata tale identificata in linea con dell'art. 2103 C.C. va ora la 1. 20 maggio 1970 n. 300 diretta a garantire la libertà e dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro - nell' esigenza di apprestare una più efficace e pregante tutela del patrimonio professionale del lavoratore. Così, coerentemente con lo spirito informatore della vigente èdisposizione, si detto che questa volta a del lavoratore dealla salvaguardare il diritto utilizzazione, al perfezionamento ed all'accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia del rapporto (cfr. in tali acquisita nella fase pregressa sensi fra le altre: Cass. 13 novembre 1991 n. 12088; Cass. 10 febbraio 1988 n. 1437), e ad impedire conseguentemente mansioni determinino una perdita delle che le nuove potenzialità professionali acquisite о affinate sino a che per altro verso comportino unaquel momento, O sottoutilizzazione del patrimonio professionale del 7 alla natura lavoratore, avendosi riguardo non solo intrinseca delle attività espletate ma anche al grado di autonomia e discrezionalità del loro esercizio, nonchè delalla posizione dipendente nel contesto dell' organizzazione aziendale del lavoro (cfr. in tali sensi Cass. 14 luglio 1993 n. 7789). è E sempre nella stessa ottica si statuito che una violazione dell'art. 2103 c.c. è ipotizzabile - stante gli interessi sostanziali tutelati dal legislatore anche allorquando si sia in presenza di una modifica quantitativa delle mansioni assegnate al lavoratore, che si traduca in una riduzione dei compiti lavorativi del си dipendente, atteso che detta modifica può determinare in in ragione della inattività o della ridotta concreto attività, dell'entità del ridimensionamento dell'area operativa del lavoratore, della specifica natura delle residuali prestazioni e delle sue concrete modalità di un progressivo deperimento del bagaglio svolgimento del dipendente ed una perdita di quelle culturale conoscenze e esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto, che finiscono per tradursi, in ultima analisi, in un graduale appannamento della propria professionalità ed in una più difficile futura utilizzazione (cfr. in tali 8 precisi termini: Cass. 4 ottobre 1995 n. 10405). Di recente questa Corte ha poi statuito che il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, posto dall'art. 2103 c.c. nell'interesse esclusivo del medesimo, non opera quando egli chieda о accetti il mutamento in peggio al fine di evitare il licenziamento comunque giustificato, osservando al riguardo che le esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 4 e 36 Cost.) devono prevalere su quelle della professionalità del lavoratore e che ad una non rigida interpretazione è stato modificatodell'art. 2103 c. c. (il cui testo dall'art. 13 1. 20 maggio 1970 n. 300) inducono le maggiori Cle e notorie difficoltà in cui versa oggi il mercato del lavoro> (cfr. in questi sensi: Cass., Sez. Un., 7 agosto evidenziato come1998 n. 7755). E la stessa Corte ha pure sia in materia necessario bilanciare la tutela degli interessi, costituzionalmente rilevanti (art.4, 32, 36) del prestatore, con la libertà di iniziativa economica dell' imprenditore garantita dall'art. 41 della Carta ricordando al riguardo che i giudici delle fondamentale, leggi hanno osservato come il nucleo essenziale di questo diritto di libertà, pur limitato dalla necessaria salvaguardia della sicurezza, libertà e dignità degli 9 individui, stia nell'autodeterminazione circa il la scelta del personale da impiegare dimensionamento e nell' azienda ed il conseguente profilo dell' organizzazione interna della medesima soprattutto in modo che ne vengano preservati gli equilibri finanziari (cfr. Cass., Sez. Un., 7 agosto 1998 n. 7775 cit.).
4. Alla stregua dei principi innanzi enunciati Va affrontata la problematica circa i limiti di applicabilità del disposto di cui all'art. 2103 C.C. in un assetto delle relazioni industriali, come 1'attuale, in cui in ragione degli intervenuti perfezionamenti della tecnologia (e della conseguenziale esigenza delle imprese di il processo produttivo), si assiste di modernizzare frequente а ristrutturazioni aziendali comportanti processi di riorganizzazione del personale caratterizzati da una radicale rivisitazione delle categorie professionali con accorpamento di mansioni polivalenti>, all'evidente fine di agevolare all'interno della fabbrica maggiore mobilità ed un più accentuato scambio tra una lavoratori, e di rendere conseguentemente, per tale via, più incisivo e proficuo l'apporto lavorativo. Mostra di volere soddisfare una siffatta esigenza la s.p.a. Poste Italiane, che attraverso la contrattazione 10 collettiva cui la legge 29 gennaio 1994 n. 71 ha fatto ha previsto, in luogo delle precedenti otto richiamo - categorie, l'inquadramento del personale in quattro aree (di base, operativa, quadri di primo e secondo livello) e la confluenza nell'area operativa delle precedenti categorie dalla quarta cui apparteneva il LI sino - alla sesta. Gli accordi sindacali relativi all' inquadramento hanno disposto, poi, che il passaggio nell' area operativa dovesse comportare l'idoneità а tutte le mansioni ascritte alla predetta area, da escludersi per il caso del LI per essere lo stesso stato esentato dallo svolgimento dei servizi esterni a causa di una affezione morbosa. C 4.1. In fattispecie presentanti profili di indubbia analogia con quella in esame i giudici di legittimità hanno statuito che il lavoratore inquadrato nella quarta categoria ha diritto, secondo la previsione dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995, ad una sorta di inquadramento automatico nella nuova area di livello superiore> e che doveva, conseguentemente, considerarsi nullo, per violazione della disposizione inderogabile dell'art. 2103 C.C., l'ulteriore patto richiedente un giudizio di idoneità successivo all'assunzione> (cfr. in 11 tali sensi Cass. 24 luglio 2001 n. 10048 cui adde, sostanzialmente negli stessi sensi, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13207). Questa Corte ritiene di dissociarsi dall'indicato indirizzo per le argomentazioni che si vengono ad esporre. Si sono esaminati in precedenza la ratio dell'art. 2103 ed i presupposti cui la giurisprudenza haC.C. condizionato la violazione di detta norma. Da tale scrutinio si evince che la disposizione in oggetto destinata ad operare а tutela dei lavoratori in presenza di condizioni che finiscono per lederne la professionalità per comportare, attraverso un ingiustificato demansionamento, un peggioramento della loro precedente de collocazione lavorativa. E pare consentito affermare, seppure con una certa approssimazione, che la norma codicistica trova il suo ambito applicativo in situazioni di sostanziale staticità> dell'organizzazione aziendale, nel senso che non subendo detta organizzazione rilevanti variazioni in termini di classificazione del personale e di definizione delle categorie professionali con le norma è volta a correlate mansioni, la richiamata salvaguardare la posizione dei lavoratori a fronte di una loro adibizione а compiti meno qualificanti> in 12 termini di professionalità - di quelli in precedenza svolti. In siffatta ottica è evidente che il richiamo alla disciplina dell'art. 2103 C.C. assume diversa portata e significato nei casi in cui l'imprenditore, nell'esercizio dei suoi poteri di iniziativa economica e sulla base di accordi sindacali, decida di ristrutturare la propria azienda introducendo, da un lato, una diversa classificazione del personale con la previsione di nuove categorie od aree professionali destinate ad accorpare mansioni comuni a più profili professionali, e fissando, dall'altro, specifici criteri per il passaggio da una categoria e/o area professionale all'altra. In questo nuovo assetto organizzativo risulta priva di fondamento giuridico la denunzia di violazione dell'art. 2103 c.c. da parte del lavoratore che, pur non vedendo mutate dopo le introdotte innovazioni le sue mansioni o che pur essendo adibito а seguito di dette innovazioni a mansioni del equivalenti> a quelle in precedenza svolte,tutto il passaggio automatico ad una area rivendichi professionale più elevata, che richiede l'idoneità e\o capacità oltre che alle mansioni già svolte dal suddetto e diversi compiti, in lavoratore anche ad ulteriori 13 attuazione di un sistema classificatorio di mansioni polivalenti> spesso imposto dalla diffusione e dal perfezionamento delle macchine e del processo tecnologico. Nè per andare in contrario avviso vale addurre che una siffatta soluzione comporta un pregiudizio al lavoratore in termine di progressione in carriera in relazione a colleghi che prima del passaggio alla superiore area hanno svolto le stesse sue mansioni, fuoriuscendo una tutela in tali termini dall'ambito applicativo dell'art. 2103 c.c. e costituendo principio ormai consolidato di questa Corte quello secondo cui nel vigente ordinamento non è previsto in favore dei lavoratori privati (o di dipendenti da enti pubblici economici) un principio di parità di trattamento a in materia di attribuzione di qualifiche, nascente dalla comparazione soggettiva delle posizioni lavorative da essi assunte;
dal che consegue la piena legittimità sempre che non ricorrano gli estremi di un atto discriminatorio vietato ai sensi dell' art. 3 Cost. e dell'art. 15 1. n. 300/1970 dell'attribuzione da parte del datore di lavoro di una qualifica superiore (con relativo trattamento economico) ad un dipendente pur in presenza della mancata attribuzione di tale qualifica (con relativo trattamento economico) ad altro dipendente che svolge identiche 14 mansioni (cfr. in tali sensi Cass. 2 dicembre 1996 n. 10738 cui adde, più di recente, in motivazione: Cass. 19 gennaio 1999 n. 476 cit.). configurarsi E' evidente, però, che può ugualmente 5. violazione del disposto dell'art. 2103 c.c. se, a seguito della riorganizzazione e della avvenuta mobilità interna del personale, al lavoratore vengano assegnati nuovi e qualificanti compiti, che ne mortificano la meno professionalità, о se allo stesso venga disconosciuta l'assegnazione in via definitiva alla nuova e più elevata categoria o area professionale, pur in caso di adibizione a mansioni periodo indicato nellasuperiori per il suddetta norma (e sempre che l'assegnazione non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto). de Proprio а quest'ultima eventualità si è richiamato il LI nel terzo motivo del ricorso, che però non può trovare accoglimento. E' giurisprudenza costante che qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita processuali (un mancata valutazione di risultanze documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di 15 parti, accertamenti del c.t., ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (0 insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi ove ricorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce - decisiva e non valutata о insufficientemente valutata, dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito a questa Corte sulla base delle deduzioni contenute nell' atto, alla cui lacune non possibile sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis: Cass. 15 giugno 1999 n. 5495; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 Ce febbraio 1995 n. 1161). Orbene, nel caso di specie il LI non ha indicato le specifiche mansioni per l'esercizio delle quali rivendica l'appartenenza nell'area operativa nè ha provato in alcun circostanze (ad esempio: il periodo dimodo quelle adibizione a mansioni superiori) costitutive del diritto alla superiore classificazione, sicchè non è consentito a questa Corte, sulla base di quanto dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, valutare la fondatezza della domanda del suddetto LI. 16 Ed analoghe considerazioni sollecita l'e same del quarto motivo del ricorso perchè ancora una volta non sono stati specificamente indicati gli elementi fattuali cui detto motivo fa riferimento. Nè può sottacersi, infine, che la doglianza del LI con ammissione della prova la quale si denunzia la mancata testimoniale da parte dei giudici di merito non assume alcuna rilevanza atteso che la omessa indicazione nel ricorso dei capitoli di prova non permette l'esame della loro rilevanza o meglio della loro decisività.
6. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Guidlo Violen IL PRESIDENTE Still IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA oggi, -4 MAR. 2002 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE 17