Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7552 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Composta da
OV VE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LU CH AN AR DE SA
SECONDA SEZIONE PENALE
-Presidente-
RC AR LM
PP AR
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7552/2026 Roma, li, 25/02/2026
Sent. n. sez. 225/2026 CC - 27/01/2026
R.G.N. 38414/2025
OR ES nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere PP AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLO ANDREA AR FIORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina aveva, a sua volta, respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura applicata alla ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.
2. Ricorre per cassazione YE RN, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia rilevato esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella esistenza di una organizzazione criminale di stampo mafioso in territorio di Aprilia, senza indicare il ruolo ricoperto dalla ricorrente in tale sodalizio, non tenendo conto che l'imputata è persona incensurata alla quale non è stato contestato alcun reato fine e che la sua partecipazione alla associazione non sarebbe adeguatamente provata attraverso i due episodi specifici indicati nel provvedimento impugnato ed il generico assunto che ella aveva sostituito il padre al governo del sodalizio quando questi era detenuto. Si censura, altresì, di illogicità la motivazione del Tribunale, nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che l'imputata aveva reso dichiarazioni reticenti sulla latitanza dei genitori, ancora in corso e non dipesa da comportamenti attribuibili alla ricorrente, che non disporrebbe di alcuna informazione in proposito, evenienza che non avrebbe potuto esserle imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: OV VE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3646c935df4415 Firmato Da: PP AR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 588200b31e13b1e1
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito e, comunque, generico.
1. La ricorrente sorvola del tutto sulla decisiva circostanza processuale - ampiamente evidenziata nella motivazione del provvedimento impugnato - che in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., si era formato il cosiddetto giudicato cautelare, essendo stata la questione esaminata nella procedura di riesame della ordinanza genetica, conclusasi con la sentenza di questa Corte di legittimità, Sez. 5, n. 11230 del 18/12/2024, non massimata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputata avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 26 luglio 2024, confermativa del provvedimento impositivo della misura emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 27 giugno 2024. Nella motivazione della sentenza della Corte di cassazione, si legge, infatti, che "il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in presenza delle quali, a mente dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non opera il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti della madre di prole di età non superiore a sei anni. Sotto tale profilo, il Collegio di merito ha fatto riferimento all'attività svolta dalla RN nell'ambito dell'organizzazione (alla luce del richiamato compendio indiziario) e, in particolare, al ruolo rivestito durante la detenzione del padre (che né è ritenuto il vertice) e della volontà, già da lei palesata, favorevole ad atti di violenza a tutela dell'organizzazione, da ciò traendo che ella, se non sottoposta alla misura più gravosa, potrà fungere da collegamento tra lo stesso (che risulta irreperibile) e gli altri membri per la prosecuzione delle attività delittuose e incidere sul compendio probatorio (in particolare, coartando persone offese e testimoni), così dando conto dell'elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare l'applicazione della custodia in carcere (cfr. Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828- 02). La questione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza era stata posta, in allora, dalla ricorrente alla luce del fatto che ella era madre di una figlia minore degli anni sei, secondo quanto prevede l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. a proposito dei limiti alla possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetto che sia madre di prole minorenne. Tale oggettiva circostanza, come ha avvertito il Tribunale in altro passaggio dell'ordinanza, del pari non richiamato in ricorso, non è neanche più attuale, avendo la minore superato l'età di sei anni. Per il che, ad oggi, la valutazione di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è pure ridondante rispetto alla posizione della ricorrente, bastando, a giustificare la misura in atto, la previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la doppia presunzione di legge ivi prevista quanto alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza che la ricorrente non può più contestare dopo l'esaurimento della procedura di riesame, che ne aveva consacrato l'esistenza ed in assenza di elementi nuovi mai dedotti.
2. Di fronte a tale quadro cautelare, le argomentazioni del ricorso si rivelano sterili ed eccentriche, non richiamando, in presenza del giudicato cautelare che la ricorrente sembra ignorare, neanche le uniche deduzioni in astratto possibili con riferimento alle sole esigenze cautelari - al netto del rilievo in ordine alla età della minore - in quanto inerenti agli elementi di novità relativi allo stato di salute della minore ed alla supposta idoneità di un domicilio
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: OV VE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3646c935df4415
Firmato Da: PP AR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 588200b31e13b1e1
lontano dai luoghi di operatività dell'associazione criminale, sui quali il Tribunale aveva ampiamento motivato a sfavore delle ragioni della ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore PP AR
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Il Presidente
OV VE
Firmato
Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: OV VE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3646c935df4415 Firmato Da: PP AR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 588200b31e13b1e1