Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7552
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza

    Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito e generico. Si rileva la formazione del "giudicato cautelare" in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, già esaminate in precedenti gradi di giudizio e confermate da questa Corte. La questione relativa all'età della minore non è più attuale, essendo la stessa maggiore di sei anni. Le argomentazioni del ricorso sono considerate sterili ed eccentriche, non tenendo conto del giudicato cautelare e non introducendo elementi di novità rilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7552
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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